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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12260/2026

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–controAGENZIA DELLE ENTRATE;- intimata -avverso l’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 3319/2025,pubblicata il 10/2/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ordinanza n. 3319/2025, pubblicata il 10/2/2025, questa Corte haaccolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza della CTRdella Toscana n. 205/9/19 del 12/2/19, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, anche per la regolazione dellespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 15781/2025Numero sezionale 1234/2026Numero di raccolta generale 12260/2026Data pubblicazione 01/05/2026Contro la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per revocazione,illustrato con memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso, si denuncia l’errore di fatto ex art.395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver questa Corte omessodi esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione,formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel suo controricorso, sul presupposto chel’Agenzia delle Entrate avesse censurato solo una delle due rationesdecidendi alla base della decisione della CTR oggetto di impugnazione.1.1.

Il ricorso è ammissibile.1.2.

Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) dellaSuprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sonoampiamente acquisite nella giurisprudenza di legittimità le affermazionisecondo cui l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4:a) si configura come una falsa percezione della realtà (sostanziale oprocessuale), una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, laquale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fattodecisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovverol'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risultipositivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramentepercettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice disituazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (v., explurimis, Cass. 32351/2025; 10040/2022; Sez.

U., 4367/2021; Sez.

U.31032/2019);b) deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Cortepuò esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito deimotivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattereautonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza dilegittimità (Cass. 1493/2026; 20364/2023; Sez.

U., 31032/2019;26643/2018; 3820/2014; 8907/2010; 13915/2005).Numero registro generale 15781/2025Numero sezionale 1234/2026Numero di raccolta generale 12260/2026Data pubblicazione 01/05/20261.3.

Nel caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA], nel suo controricorso, aveva, in viapregiudiziale, eccepito l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delleEntrate, per aver la ricorrente confutato solo una delle due rationesdecidendi alla base della sentenza di appello impugnata.1.4.

Ciò nonostante, la Corte ha esaminato direttamente il ricorsodell’Agenzia, che ha accolto, senza scrutinare l’eccezione pregiudiziale diinammissibilità pur contenuta nel controricorso, così incorrendo in unerrore di fatto nell'esame degli atti interni al suo stesso giudizio.1.5.

L’errore di fatto è reso evidente dalla presenza nell’eccezionenell’atto di parte, sicché la domanda di revocazione risulta ammissibile.1.6.

Passando al giudizio rescissorio, per valutare la fondatezzadell’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, bisogna partiredalla sentenza della CTR della Toscana (n. 205/9/19 del 12/2/19),segnatamente laddove afferma: “Di conseguenza è stata correttal’applicazione dell’IVA agevolata al 4% nell’atto di compravendita, nelquale comunque la dichiarazione della superficie per le agevolazioni fiscaliè onere dell’acquirente che ne beneficia, e a cui carico andrebbe poi fattala liquidazione della maggiore imposta dovuta dall’acquirente medesimo,ove ne ricorressero i presupposti, che nel caso comunque non ricorronoper quanto si è detto”.1.7.

Inoltre, per delimitare l’onere impugnatorio a carico dellasoccombente, occorre verificare quale delle su richiamate affermazionidella Corte distrettuale costituisca la parte propriamente vincolante delladecisione, cioè la sua ratio decidendi, e quale sia, invece, meraaffermazione incidentale, ovvero obiter dictum.1.8.

Ebbene, dal tenore complessivo della motivazione, totalmenteincentrata sulla questione - oggetto di appello - relativa alla nozione disuperficie utile ai fini dell’applicazione dell’iva agevolata per l’acquistodella prima casa, emerge come l’unica ratio alla base della decisione siarappresentata dalla ritenuta esclusione dei muri dal calcolo della superficieNumero registro generale 15781/2025Numero sezionale 1234/2026Numero di raccolta generale 12260/2026Data pubblicazione 01/05/2026utile, che ha portato il giudice di appello a ritenere “corretta l’applicazionedell’IVA agevolata al 4% nell’atto di compravendita” e, quindi, arespingere il gravame dell’ufficio.1.9.

L’inciso relativo al soggetto gravato dal carico d’imposta (seacquirente o venditore) ha, invece, valore meramente incidentale, comeperaltro conferma la precisazione della Corte regionale, secondo cui“comunque la dichiarazione della superficie per le agevolazioni fiscali èonere dell’acquirente che ne beneficia, e a cui carico andrebbe poi fatta laliquidazione della maggiore imposta dovuta dall’acquirente medesimo, ovene ricorressero i presupposti, che nel caso comunque non ricorrono perquanto si è detto”, a significare che la questione della debenza dell’iva inmisura agevolata o ordinaria ha natura assorbente rispetto a quella sullasoggettività passiva, la quale si sarebbe posta nel sol caso in cui vi fosserostate le condizioni per “la liquidazione della maggiore imposta dovuta”,non quindi nel caso di specie, in cui – secondo il giudice di appello – quellecondizioni “non ricorrono”.1.10.

Ad ogni modo, a pag. 8 del ricorso per cassazione, l’Agenzia haespressamente censurato anche questa affermazione incidentale dellaCTR, così argomentando al riguardo: “Alcun pregio, inoltre, hal’argomentazione della CTR secondo cui “la dichiarazione della superficieper le agevolazioni fiscali è onere dell’acquirente che ne beneficia, e a cuicarico andrebbe poi fatta la liquidazione della maggiore imposta dovutadall’acquirente medesimo, ove ne ricorressero i presupposti”; secondo laCTR, in sostanza, soggetto passivo d’imposta sarebbe l’acquirente chechiede l’agevolazione “prima casa” e non il venditore che è l’odiernasocietà contribuente.

L’assunto è del tutto errato in quanto, vertendosi inmateria di IVA, soggetto passivo di imposta è il venditore che è tenuto aversare l’IVA all’erario”.Numero registro generale 15781/2025Numero sezionale 1234/2026Numero di raccolta generale 12260/2026Data pubblicazione 01/05/20261.11.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione peromessa censura di una ratio decidendi è, dunque, manifestamenteinfondata e va respinta.1.12.

Si impone, quindi, il rigetto della domanda rescissoria, sicchéresta ferma la decisione di questa Corte di accogliere il ricorso percassazione dell’Agenzia delle Entrate e di cassare la sentenza della CTRdella Toscana n. 205/9/19 del 12/2/19, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Toscana anche per la regolazione dellespese del giudizio di legittimità.2.

Nulla sulle spese del presente giudizio, essendo l’Agenzia rimastaintimata.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 10 febbraio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
–controAGENZIA DELLE ENTRATE;- intimata -avverso l’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 3319/2025,pubblicata il 10/2/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ordinanza n. 3319/2025, pubblicata il 10/2/2025, questa Corte haaccolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza della CTRdella Toscana n. 205/9/19 del 12/2/19, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, anche per la regolazione dellespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 15781/2025Numero sezionale 1234/2026Numero di raccolta generale 12260/2026Data pubblicazione 01/05/2026Contro la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per revocazione,illustrato con memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso, si denuncia l’errore di fatto ex art.395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver questa Corte omessodi esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione,formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel suo controricorso, sul presupposto chel’Agenzia delle Entrate avesse censurato solo una delle due rationesdecidendi alla base della decisione della CTR oggetto di impugnazione.1.1. Il ricorso è ammissibile.1.2. Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) dellaSuprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sonoampiamente acquisite nella giurisprudenza di legittimità le affermazionisecondo cui l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4:a) si configura come una falsa percezione della realtà (sostanziale oprocessuale), una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, laquale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fattodecisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovverol'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risultipositivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramentepercettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice disituazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (v., explurimis, Cass. 32351/2025; 10040/2022; Sez. U., 4367/2021; Sez. U.31032/2019);b) deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Cortepuò esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito deimotivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattereautonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza dilegittimità (Cass. 1493/2026; 20364/2023; Sez. U., 31032/2019;26643/2018; 3820/2014; 8907/2010; 13915/2005).Numero registro generale 15781/2025Numero sezionale 1234/2026Numero di raccolta generale 12260/2026Data pubblicazione 01/05/20261.3. Nel caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA], nel suo controricorso, aveva, in viapregiudiziale, eccepito l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delleEntrate, per aver la ricorrente confutato solo una delle due rationesdecidendi alla base della sentenza di appello impugnata.1.4. Ciò nonostante, la Corte ha esaminato direttamente il ricorsodell’Agenzia, che ha accolto, senza scrutinare l’eccezione pregiudiziale diinammissibilità pur contenuta nel controricorso, così incorrendo in unerrore di fatto nell'esame degli atti interni al suo stesso giudizio.1.5. L’errore di fatto è reso evidente dalla presenza nell’eccezionenell’atto di parte, sicché la domanda di revocazione risulta ammissibile.1.6. Passando al giudizio rescissorio, per valutare la fondatezzadell’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, bisogna partiredalla sentenza della CTR della Toscana (n. 205/9/19 del 12/2/19),segnatamente laddove afferma: “Di conseguenza è stata correttal’applicazione dell’IVA agevolata al 4% nell’atto di compravendita, nelquale comunque la dichiarazione della superficie per le agevolazioni fiscaliè onere dell’acquirente che ne beneficia, e a cui carico andrebbe poi fattala liquidazione della maggiore imposta dovuta dall’acquirente medesimo,ove ne ricorressero i presupposti, che nel caso comunque non ricorronoper quanto si è detto”.1.7. Inoltre, per delimitare l’onere impugnatorio a carico dellasoccombente, occorre verificare quale delle su richiamate affermazionidella Corte distrettuale costituisca la parte propriamente vincolante delladecisione, cioè la sua ratio decidendi, e quale sia, invece, meraaffermazione incidentale, ovvero obiter dictum.1.8. Ebbene, dal tenore complessivo della motivazione, totalmenteincentrata sulla questione - oggetto di appello - relativa alla nozione disuperficie utile ai fini dell’applicazione dell’iva agevolata per l’acquistodella prima casa, emerge come l’unica ratio alla base della decisione siarappresentata dalla ritenuta esclusione dei muri dal calcolo della superficieNumero registro generale 15781/2025Numero sezionale 1234/2026Numero di raccolta generale 12260/2026Data pubblicazione 01/05/2026utile, che ha portato il giudice di appello a ritenere “corretta l’applicazionedell’IVA agevolata al 4% nell’atto di compravendita” e, quindi, arespingere il gravame dell’ufficio.1.9. L’inciso relativo al soggetto gravato dal carico d’imposta (seacquirente o venditore) ha, invece, valore meramente incidentale, comeperaltro conferma la precisazione della Corte regionale, secondo cui“comunque la dichiarazione della superficie per le agevolazioni fiscali èonere dell’acquirente che ne beneficia, e a cui carico andrebbe poi fatta laliquidazione della maggiore imposta dovuta dall’acquirente medesimo, ovene ricorressero i presupposti, che nel caso comunque non ricorrono perquanto si è detto”, a significare che la questione della debenza dell’iva inmisura agevolata o ordinaria ha natura assorbente rispetto a quella sullasoggettività passiva, la quale si sarebbe posta nel sol caso in cui vi fosserostate le condizioni per “la liquidazione della maggiore imposta dovuta”,non quindi nel caso di specie, in cui – secondo il giudice di appello – quellecondizioni “non ricorrono”.1.10. Ad ogni modo, a pag. 8 del ricorso per cassazione, l’Agenzia haespressamente censurato anche questa affermazione incidentale dellaCTR, così argomentando al riguardo: “Alcun pregio, inoltre, hal’argomentazione della CTR secondo cui “la dichiarazione della superficieper le agevolazioni fiscali è onere dell’acquirente che ne beneficia, e a cuicarico andrebbe poi fatta la liquidazione della maggiore imposta dovutadall’acquirente medesimo, ove ne ricorressero i presupposti”; secondo laCTR, in sostanza, soggetto passivo d’imposta sarebbe l’acquirente chechiede l’agevolazione “prima casa” e non il venditore che è l’odiernasocietà contribuente. L’assunto è del tutto errato in quanto, vertendosi inmateria di IVA, soggetto passivo di imposta è il venditore che è tenuto aversare l’IVA all’erario”.Numero registro generale 15781/2025Numero sezionale 1234/2026Numero di raccolta generale 12260/2026Data pubblicazione 01/05/20261.11. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione peromessa censura di una ratio decidendi è, dunque, manifestamenteinfondata e va respinta.1.12. Si impone, quindi, il rigetto della domanda rescissoria, sicchéresta ferma la decisione di questa Corte di accogliere il ricorso percassazione dell’Agenzia delle Entrate e di cassare la sentenza della CTRdella Toscana n. 205/9/19 del 12/2/19, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Toscana anche per la regolazione dellespese del giudizio di legittimità.2. Nulla sulle spese del presente giudizio, essendo l’Agenzia rimastaintimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 10 febbraio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO
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