CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso eltiedencho II-P,-61-eecc-Ittel-e chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di FERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] (P.C.) si riporta come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha riformato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Fermo, che affermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentato omicidio del brigadiere capo [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla premeditazione e dall'essere stato compiuto contro un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, di porto illegale di coltello e di resistenza a pubblico ufficiale, e lo condannava, tenuto conto dell'aumento per la continuazione e della diminuente per il rito, alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione, così corretta la pena di anni sette di reclusione indicata nel dispositivo letto in udienza. Ha, quindi, escluso l'aggravante della premeditazione e concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, rideterminando la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] in anni sette di reclusione. 1.1 Questi i fatti come ricostruiti dai Giudici del merito. La sera del 29 giugno 2019 la barista di un bar di Montegranaro sollecitava l'intervento dei carabinieri e anche della polizia municipale per la presenza di due magrebini, tra cui l'odierno imputato ubriaco, con il quale era sorto un alterco per via del suo voler far fare ingresso nell'esercizio al suo gatto. [OSCURATO:PERSONA] veniva, pertanto, allontanato dal bar e ricondotto a casa dai carabinieri e, dopo avere chiesto ed ottenuto di riavere il proprio gatto (lasciato all'interno del bar) che gli veniva consegnato a casa dal brigadiere capo Iadonato, mentre questi stava per andarsene, rivolgendogli, quindi, le spalle, lo colpiva con un coltello. 1.2. La Corte sottolinea come in punto di qualificazione giuridica non possa che convenirsi col primo [OSCURATO:PERSONA] circa la sussistenza del contestato tentato omicidio, sorretto però da dolo di impeto e diretto, nella forma di dolo alternativo, con esclusione quindi della premeditazione. 1.3. Passando al trattamento sanzionatorio, detta Corte ritiene, invece, infondata l'eccezione di illegittimità della procedura di correzione dell'errore materiale disposta dal primo [OSCURATO:PERSONA] e, al pari di quest'ultimo, non concedibile l'attenuante della provocazione. Considera, invece, riconoscibili le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla residua aggravante, rideterminando la pena nei termini sopra indicati. I 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con il primo motivo di impugnazione vengono denunciati violazione degli artt. 43, 56, 576 cod. pen., nonché mancanza e/o vizio di motivazione, anche come travisamento della prova, in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo diretto nella sua manifestazione come dolo alternativo. La difesa premette che col primo motivo di appello aveva contestato la ricorrenza del tentato omicidio, sostenendo come la condotta tenuta dall'imputato fosse sorretta non già dal dolo diretto, bensì da un dolo eventuale incompatibile con la suddetta ipotesi. Aveva indicato, invero, al riguardo le risultanze della consulenza medico-legale disposta dal P.m. e dei referti sanitari in atti documentanti l'assenza di una compromissione delle funzioni organiche di natura ed entità tali da creare un pregiudizio per la vita della persona offesa; nonché la dinamica della condotta, consistita in un'unica coltellata, sferrata con la parte tagliente rivolta verso l'alto e con l'uso di una forza modesta, come dimostrato dalla penetrazione nel corpo della vittima per appena cinque centimetri rispetto ai diciotto della lama. Osserva che, a fronte di tali argomentazioni, la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che l'unicità del colpo non fosse attribuibile a una libera scelta dell'imputato, ma all'intervento del carabiniere Policelli e alla caduta accidentale dell'arma a terra. Lamenta, quindi, che a tale riguardo la Corte ha travisato il dato processuale costituito dalla relazione di servizio del 29 giugno 2019 a firma di Policelli, da cui piuttosto emerge che il coltello era lasciato cadere a terra da [OSCURATO:PERSONA] dopo il fendente e che l'imputato fuggiva subito dopo, a riprova della sua desistenza volontaria. Il difensore lamenta, inoltre, l'omessa valutazione di risultanze probatorie da lui segnalate come riprova al più di dolo eventuale anziché di dolo alternativo, quali la circostanza che il coltello era stato utilizzato con la parte tagliente del coltello rivolta verso l'alto ovvero quella della penetrazione limitata a soli cinque centimetri. Si duole che siano stato valorizzati dalla sentenza impugnata genericamente i dati del mezzo utilizzato, idoneo all'evento letale, e della zona attinta, a prescindere dalle modalità concrete di utilizzo dell'arma. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono dedotti violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 62, n. 2 cod. pen. e vizio di motivazione, anche come travisamento delle risultanze probatorie quali le immagini di videosorveglianza e il seguito della CNR del 5 luglio 2019, in ordine alla ritenuta insussistenza dell'attenuante della provocazione. Il difensore osserva che con l'atto di appello si era evidenziato che il suddetto brigadiere dopo appena un minuto dal suo ingresso nel bar aveva sferrato una manata al volto dell'imputato e successivamente aveva utilizzato il manganello per immobilizzarlo a fronte di una sua condotta molesta ma non violenta, nonché nel consegnare il gatto all'imputato presso la sua abitazione lo aveva lanciato verso di lui; e che, pertanto, erra la Corte territoriale nell'escludere connotati di ingiustizia obiettiva in dette condotte e, quindi, nel non ravvisare in esse il fatto ingiusto altrui giustificativo dell'attenuante della provocazione, trascurando che la disponibilità manifestata dal brigadiere al recupero e alla riconsegna dell'animale non esclude l'ingiustizia della condotta precedente (manata al volto) e di quella successiva (lancio dell'animale). Lamenta il difensore che la Corte territoriale nell'affermare che le risultanze processuali non consentono di ritenere che il brigadiere Iadonato avesse vessato o aggredito verbalmente o fisicamente l'imputato, ha travisato le immagini di videosorveglianza contenute nel sopra indicato seguito. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 5 cod. pen. da essa invocata. Si duole la difesa dell'assoluto silenzio sulla propria richiesta di applicazione di detta attenuante. 2.4. Col quarto motivo di ricorso vengono denunciati violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta legittimità della procedura di correzione azionata dal G.i.p. del Tribunale di Fermo. Rileva la difesa che con l'atto di appello si era evidenziato che la pena di cui al dispositivo della sentenza di primo grado non poteva essere modificata/corretta con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto non frutto di un errore materiale di calcolo, ma di determinazione della pena base e, come tale, avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione del P.m. Osserva il difensore che, nel caso in esame, non si trattava di mera difformità tra dispositivo e motivazione, ma tra dispositivo letto in udienza e quello in calce alla motivazione della sentenza; e che, comunque, la riduzione della pena operata dalla Corte territoriale attraverso l'esclusione della premeditazione e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, diversamente da quanto dalla stessa addotto, non esclude l'interesse alla base della questione di illegittimità della correzione, in quanto la riduzione avrebbe dovuto incidere sulla pena di anni 7 di reclusione e non su quella di anni 8 e mesi 4 di reclusione, come è avvenuto nel caso concreto. La difesa insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo al quarto motivo, mentre è inammissibile nel resto. 1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione. Con lo stesso la difesa, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del tentato omicidio, in realtà invita ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede. La sentenza impugnata, invero, ha ampiamente argomentato rimarcando che sottendeva evidente animus necandi l'unica coltellata inferta in modo improvviso sulla schiena del militare, mentre stava andando via, tanto da risultare inaspettata per la vittima che riusciva ad apprestare una propria difesa solo parziale, eseguendo una torsione del busto a seguito del grido del collega e riducendo conseguentemente la capacità lesiva del gesto posto in essere dall'imputato. La Corte ha ancora sottolineato che: - «il colpo sferrato (isolato ma inferto in una zona difficilmente collegabile ad una azione aggressiva senza finalità omicidiaria) la delicatezza delle parti corporee attinte (il torace con gli organi vitali in esso presenti, come cuore e polmoni, oltre ai vari vasi sanguigni), denotano la determinatezza dell'aggressore, assolutamente incapace di desistere nonostante l'evidente previsione degli elementi ricollegabili alle sue azioni». Si è, inoltre, evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] ha desistito non già per propria scelta, bensì a seguito dell'immediato intervento del carabiniere [OSCURATO:PERSONA], subito accorso in aiuto del collega ferito e sanguinante dopo che l'aggressione aveva comportato la caduta a terra del coltello. Si è aggiunto che se è vero che dal punto di vista strettamente medico-legale la vittima non corse pericolo di vita, in quanto nessuno degli organi vitali e dei grandi vasi presenti a brevissima distanza dalla zona attinta dalla coltellata erano stati toccati, è anche vero che si era trattato di «una semplice, fortunata, casualità». E si è concluso che «la micidialità del comportamento tenuto rivela un'indubbia volontà omicida, sorretta da dolo d'impeto, per quanto riguarda il modo di insorgere nell'animo dell'agente, e diretto (rectius alternativo) per quanto riguarda la qualità». Tale essendo l'iter motivazionale seguito dalla Corte territoriale, facente leva sul fatto che nel caso in esame il soggetto agente, per le modalità dell'azione, abbia previsto e voluto, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi alternativi causalmente collegabili al suo comportamento cosciente e volontario e cioè la morte ovvero il grave ferimento della vittima, è evidente che i rilievi difensivi, che insistono sull'entità delle lesioni tale da non avere determinato un pericolo di vita ovvero sull'unicità della coltellata o ancora sull'uso del coltello con la lama tagliente verso l'alto ovvero sulla limitata penetrazione operata dall'arma o infine sull'interruzione volontaria dell'azione delittuosa, dimostrano di non confrontarsi con esso, sollecitando un approfondimento di elementi fattuali ampiamente e logicamente vagliati dai Giudici del merito. 1.2. Il secondo e il terzo motivo di impugnazione sono altrettanto inammissibili. La Corte di secondo grado, invero, con riferimento all'attenuante della provocazione, rileva come nel caso in esame non ne siano ravvisabili i presupposti e in particolare il fatto ingiusto altrui, risultando evidente che il comportamento tenuto dal pubblico ufficiale vittima dell'aggressione non contenesse alcun connotato di ingiustizia obiettiva. Osserva al riguardo detta Corte che : - Iadonato si presentava presso l'esercizio pubblico a seguito della richiesta di intervento della donna che gestiva il bar, trovando una situazione di oggettiva difficoltà esclusivamente dovuta alle intemperanze dell'imputato, in evidente stato di alterazione per abuso nel consumo di alcolici; - [OSCURATO:PERSONA], non senza difficoltà ma senza ricorso a procedure violente, veniva estromesso dal bar e, quindi, condotto a casa dopo un breve passaggio in Caserma; - la dimostrazione della disponibilità del pubblico ufficiale era poi confermata dal fatto che il brigadiere Iadonato, ricondotto a casa [OSCURATO:PERSONA] assecondava la sua richiesta - che oggettivamente fuoriusciva dai doveri istituzionali del sottufficiale - di riottenere il gatto rimasto all'interno del bar, tornando personalmente nel locale pubblico per recuperare l'animale e trasportarlo a casa dell'imputato; - le risultanze processuali non consentivano, quindi, di affermare che Iadonato avesse vessato ovvero aggredito verbalmente o fisicamente il prevenuto. Dette argomentazioni vanno collegate a quelle del primo [OSCURATO:PERSONA], il quale rileva che "il fatto che gli operanti avessero riaccompagnato a casa il soggetto senza in nulla procedere nei suoi confronti appare segno evidente di un agere di tutto rispetto della p.o. e del suo collega ben lontano, anzi, dal voler o addirittura dall'aver di fatto tenuto condotte vessatorie/provocatorie che anche a distanza di tempo - comunque ravvicinata - avrebbero legittimato/giustificato una reazione ritorsiva». Tali argomentazioni valgono a fortiori ad escludere il riconoscimento dell'attenuante, di cui all'art. 62, n. 5, cod. pen., dell'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa, peraltro invocata in modo assolutamente generico con l'appello, in assenza di qualsivoglia argomentazione al riguardo. Di contro, il ricorso insiste in modo aspecifico su un comportamento provocatorio delle forze dell'ordine e lamenta un'omessa pronuncia sulla ricorrenza di quest'ultima attenuante neppure motivata, incorrendo, quanto a quest'ultimo profilo, in una censura manifestamente infondata. 1.3. Fondato è, infine, il quarto motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio. Senza dubbio è irrituale la correzione disposta dal primo [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla pena indicata nel dispositivo letto all'udienza del 4 giugno 2020 in anni 7 di reclusione, che veniva pertanto modificata nella motivazione e nel dispositivo riportato in sentenza in anni 8, mesi 4 di reclusione, è irrituale. Invero, la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione (Sez. 5, ordinanza n. 11064 del 07/11/2017, depositata il 13/03/2018, Puliga ed altri, Rv. 272658; in senso conforme Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Lesi, Rv. 239249, secondo cui in tema di correzione degli errori materiali, la modificazione essenziale dell'atto, preclusiva del ricorso a tale procedura, va riferita al cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice). Come si è verificato nel caso in esame in cui si è modificata la pena di cui alla sentenza già pubblicata con la lettura del dispositivo e peraltro in sfavore dell'imputato. E ciò, come evidenziato nella stessa sentenza di appello, muovendo dal presupposto che la pena del tentato omicidio, preso atto delle aggravanti, non poteva che essere quella di 12 anni di reclusione, aumentata quindi per effetto della continuazione a 12 anni e mesi sei di reclusione e poi ridotta per il rito abbreviato a 8 anni e 4 mesi di reclusione. Come sempre sottolineato dalla Corte di appello, il fatto che tale impostazione impedisse di ridurre la pena al di sotto di 8 anni di reclusione portava il primo [OSCURATO:PERSONA] «ad indicare come la pena di anni 7 di reclusione, riportata nel dispositivo letto in udienza, fosse da intendere quale errore materiale (una "svista") emendabile con la procedura di correzione ex art. 130 c.p.p.», dando così vita ad una modifica in peius non consentita. La Corte territoriale, pur giustificando la correzione sulla base di una giurisprudenza di questa Corte (che sembra, però, pertinente all'ipotesi di motivazione contestuale) secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, deve essere contemperata con la valutazione di elementi tratti dalla motivazione, ha tentato di depotenziarne gli effetti laddove, dopo avere escluso la premeditazione, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, ritornando in tal modo alla pena inizialmente inflitta dal G.i.p. del Tribunale di Fermo di anni 7 di reclusione; Piluovendo, quindi, da una pena base per il tentato omicidio semplice, attesa l'equivalenza, di anni 10 di reclusione, aumentandola per la continuazione ad anni 10 e mesi 6 di reclusione e riducendola per il rito ad anni 7 di reclusione. La Corte territoriale, invece, avrebbe dovuto prendere atto dell'illegittimità della correzione operata dal primo [OSCURATO:PERSONA] con la modifica della pena finale da anni 7 di reclusione ad anni 8 e mesi 4 di reclusione, e, escludendo la premeditazione e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, non avrebbe potuto determinare la pena in anni 7 di reclusione, sì come individuata dal primo [OSCURATO:PERSONA] senza escludere la premeditazione e concedere le circostanze attenuanti generiche, e dal medesimo irritualmente corretta, ma in misura inferiore.Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata come da dispositivo ed il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, individuata ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di parte civile del presente grado di giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattament