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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2022

Cassazione n. 27098/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della [OSCURATO:PERSONA] CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Enrico PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 26 settembre 2022 la Corte di appello di Cagliari confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni, otto mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per i reati di estorsione aggravata, lesione personale e detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish (ipotesi di lieve entità), unificati dal vincolo della continuazione.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e motivazione apparente sulla medesima questione dedotta con l'atto di appello, riguardante la violazione da parte del primo giudice dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., che nella determinazione degli aumenti di pena, in caso di applicazione della recidiva reiterata, fa salvi i limiti previsti nel precedente comma.

Come chiarito dalla Corte costituzionale (sent. 241 del 2015), "la pena derivante dal cumulo giuridico non può superare la pena che, in concreto, il giudice avrebbe inflitto in caso di cumulo materiale".

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo generico. 2.

L'art. 81 cod. pen. stabilisce al quarto comma, aggiunto dall'art. 5, comma 1, legge 5 dicembre 2005, n. 251: «Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».

Il terzo comma dello stesso articolo prevede che, nei casi di concorso formale e di reato continuato, «la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti», cioè degli articoli che disciplinano il cumulo materiale delle pene.Questa Corte ha di recente affermato che la violazione di detto limite minimo, al pari di quello massimo previsto dal primo comma dello stesso articolo, è denunciabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, anche in caso di patteggiamento, comportando l'applicazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 4726 del 20/01/2021, Casati, Rv. 280875).

Sotto altro profilo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, detto limite si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276268; Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256011; Sez. 1, n. 31735 del 01/07/2010, Samuele, Rv. 248095; Sez. 1, n. 17928 del 22/04/2010, Caniello, Rv. 247048; Sez. 1, n. 32625 del 02/07/2009, Delfino, Rv. 244843), circostanza la cui sussistenza nel caso di specie non è contestata dal ricorrente.

L'aumento di pena non inferiore ad un terzo va effettuato sulla pena inflitta per il reato più grave, comprensiva dell'aumento per la recidiva e va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo (Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Lovreglio, Rv. 266850; Sez. 1, n. 5478 del 13/01/2010, Motta, Rv. 246116; Sez.

F, n. 37482 del 04/09/2008, Rocco, Rv. 241809); esso opera anche quando il giudice - come nel caso di specie - consideri la recidiva reiterata equivalente alle riconosciute attenuanti, perché la recidiva in tal caso è applicata, anche se non determina un aumento di pena, ma paralizza la potenziale diminuzione conseguente al riconoscimento di una o più attenuanti (Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044), ma non quando la recidiva reiterata - nei casi in cui non sia precluso dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., a seguito delle varie pronunce di incostituzionalità della norma succedutesi dal 2014 al 2023 - sia ritenuta subvalente rispetto alla circostanza attenuante (v.

Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione, § 11.2).

3. Trattando dello specifico motivo di ricorso, va rilevato che erroneamente la Corte di appello, come osservato dalla difesa, ha affermato che il limite minimo di un terzo, previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen.

"è quello della pena edittale massima irrogabile per ogni singolo reato, e non quella astrattamente determinabile (e per definizione mai individuata) dal giudice nell'ipotesi di aumento a titolo di continuazione".

Proprio alla luce di questo erroneo presupposto interpretativo della norma da parte del giudice rimettente, la Corte costituzionale (sent. n. 241 del 2015), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., da interpretare nel senso che «la pena derivante dal cumulo giuridico non può superare la pena che, in concreto, il giudice avrebbe inflitto in caso di cumulo materiale».

Richiamando anche una pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 32625 del 02/07/2009, cit.), il giudice delle leggi ha osservato che «il riferimento alla pena applicabile in caso di cumulo materiale è evidentemente alla pena che il giudice ritiene adeguata alla fattispecie concreta, non certo a quella massima edittale, comminata dalla legge», come invece ritenuto dalla Corte di appello.

La sentenza impugnata ha affermato che la pena in concreto per ogni reato in continuazione non sarebbe "per definizione mai individuata", quando invece l'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. prescrive che, se la condanna riguarda più reati, «il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione».

4. La Corte territoriale, tuttavia, ha poi osservato che, "in ragione della intensità del dolo e dell'oggettiva gravità delle condotte di reato complessivamente contestate, dunque anche dei capi b) e c) posti in continuazione, l'aumento complessivo di 21 mesi di reclusione per tali reati appare comunque riconducibile alla ordinaria forbice valutativo-discrezionale del giudicante in caso di continuazione, e ciò anche tralasciando la problematica dell'aumento dovuto obbligatoriamente a carico dell'imputato recidivo pluriaggravato qual è il Pedone" (pag. 5).

Pertanto, il giudice di secondo grado, motivando specificamente sul punto, ha valutato congruo l'aumento in continuazione determinato dal primo giudice per i reati di lesione personale e detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, indipendentemente dal disposto dell'art. 81, quarto comma, cod. pen. circa l'aumento minimo in caso di applicazione della recidiva reiterata.

Con tale motivazione il ricorrente non si è per nulla confrontato, essendosi limitato a riproporre la diversa questione che - come detto - non esauriva le ragioni della decisione impugnata.

5. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della [OSCURATO:PERSONA] CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Enrico PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 26 settembre 2022 la Corte di appello di Cagliari confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni, otto mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per i reati di estorsione aggravata, lesione personale e detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish (ipotesi di lieve entità), unificati dal vincolo della continuazione. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e motivazione apparente sulla medesima questione dedotta con l'atto di appello, riguardante la violazione da parte del primo giudice dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., che nella determinazione degli aumenti di pena, in caso di applicazione della recidiva reiterata, fa salvi i limiti previsti nel precedente comma. Come chiarito dalla Corte costituzionale (sent. 241 del 2015), "la pena derivante dal cumulo giuridico non può superare la pena che, in concreto, il giudice avrebbe inflitto in caso di cumulo materiale". 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo generico. 2. L'art. 81 cod. pen. stabilisce al quarto comma, aggiunto dall'art. 5, comma 1, legge 5 dicembre 2005, n. 251: «Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave». Il terzo comma dello stesso articolo prevede che, nei casi di concorso formale e di reato continuato, «la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti», cioè degli articoli che disciplinano il cumulo materiale delle pene.Questa Corte ha di recente affermato che la violazione di detto limite minimo, al pari di quello massimo previsto dal primo comma dello stesso articolo, è denunciabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, anche in caso di patteggiamento, comportando l'applicazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 4726 del 20/01/2021, Casati, Rv. 280875). Sotto altro profilo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, detto limite si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276268; Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256011; Sez. 1, n. 31735 del 01/07/2010, Samuele, Rv. 248095; Sez. 1, n. 17928 del 22/04/2010, Caniello, Rv. 247048; Sez. 1, n. 32625 del 02/07/2009, Delfino, Rv. 244843), circostanza la cui sussistenza nel caso di specie non è contestata dal ricorrente. L'aumento di pena non inferiore ad un terzo va effettuato sulla pena inflitta per il reato più grave, comprensiva dell'aumento per la recidiva e va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo (Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Lovreglio, Rv. 266850; Sez. 1, n. 5478 del 13/01/2010, Motta, Rv. 246116; Sez. F, n. 37482 del 04/09/2008, Rocco, Rv. 241809); esso opera anche quando il giudice - come nel caso di specie - consideri la recidiva reiterata equivalente alle riconosciute attenuanti, perché la recidiva in tal caso è applicata, anche se non determina un aumento di pena, ma paralizza la potenziale diminuzione conseguente al riconoscimento di una o più attenuanti (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044), ma non quando la recidiva reiterata - nei casi in cui non sia precluso dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., a seguito delle varie pronunce di incostituzionalità della norma succedutesi dal 2014 al 2023 - sia ritenuta subvalente rispetto alla circostanza attenuante (v. Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione, § 11.2). 3. Trattando dello specifico motivo di ricorso, va rilevato che erroneamente la Corte di appello, come osservato dalla difesa, ha affermato che il limite minimo di un terzo, previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. "è quello della pena edittale massima irrogabile per ogni singolo reato, e non quella astrattamente determinabile (e per definizione mai individuata) dal giudice nell'ipotesi di aumento a titolo di continuazione". Proprio alla luce di questo erroneo presupposto interpretativo della norma da parte del giudice rimettente, la Corte costituzionale (sent. n. 241 del 2015), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., da interpretare nel senso che «la pena derivante dal cumulo giuridico non può superare la pena che, in concreto, il giudice avrebbe inflitto in caso di cumulo materiale». Richiamando anche una pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 32625 del 02/07/2009, cit.), il giudice delle leggi ha osservato che «il riferimento alla pena applicabile in caso di cumulo materiale è evidentemente alla pena che il giudice ritiene adeguata alla fattispecie concreta, non certo a quella massima edittale, comminata dalla legge», come invece ritenuto dalla Corte di appello. La sentenza impugnata ha affermato che la pena in concreto per ogni reato in continuazione non sarebbe "per definizione mai individuata", quando invece l'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. prescrive che, se la condanna riguarda più reati, «il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione». 4. La Corte territoriale, tuttavia, ha poi osservato che, "in ragione della intensità del dolo e dell'oggettiva gravità delle condotte di reato complessivamente contestate, dunque anche dei capi b) e c) posti in continuazione, l'aumento complessivo di 21 mesi di reclusione per tali reati appare comunque riconducibile alla ordinaria forbice valutativo-discrezionale del giudicante in caso di continuazione, e ciò anche tralasciando la problematica dell'aumento dovuto obbligatoriamente a carico dell'imputato recidivo pluriaggravato qual è il Pedone" (pag. 5). Pertanto, il giudice di secondo grado, motivando specificamente sul punto, ha valutato congruo l'aumento in continuazione determinato dal primo giudice per i reati di lesione personale e detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, indipendentemente dal disposto dell'art. 81, quarto comma, cod. pen. circa l'aumento minimo in caso di applicazione della recidiva reiterata. Con tale motivazione il ricorrente non si è per nulla confrontato, essendosi limitato a riproporre la diversa questione che - come detto - non esauriva le ragioni della decisione impugnata. 5. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
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