CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 16990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29035-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 29035/2021 avverso la sentenza n. 644/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, Numero sezionale 4320/2022Numero di raccolta generale 16990/2022 depositata il 24/05/2021; Data pubblicazione 25/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Osserva 1. Il relatore ha illustrato proposta di declaratoria d’inammissibilità nei termini seguenti: <<Si è in presenza di sentenza di primo grado, con la quale vennero disattese le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima successivamente deceduta), con le quali gli attori avevano chiesto condannarsi i convenuti a demolire un muro di confine e a restituire la fascia di terreno di cui si erano impossessati, accertarsi l’inesistenza di servitù di passaggio, condannarsi i convenuti a sradicare taluni alberi d’alto fusto impiantati a distanza non regolamentare. La sentenza d’appello riformò quella di primo grado, nel resto confermata, limitatamente alla condanna all’estirpazione degli alberi. Oronzo, Pietro, Rosa, Lucia, Emanuele e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di un solo complesso motivo. Gli intimati resistono con controricorso. I ricorrenti denunciano testualmente: “violazione ed erronea applicazione degli art. 112, 115, e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) e all’art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c. - violazione ed erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) e all’art. 360 co. 2 n. 5) c.p.c. - violazione ed erronea applicazione dell’art. 892 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) e all’art. 360 co. 2 n. 5) c.p.c. erronea percezione ed erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali in relazione all’art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. omesso esame di un punto decisivo della con controversia. Travisamento della prova. Vizio di motivazione, violazione dell’art. 91-92 cpc”. Il complesso censuratorio non supera il vaglio d’ammissibilità per l’assorbente ragione, come ha già avuto modo di chiarire questa Corte, che nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 29035/2021 Numero sezionale 4320/2022 elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, Numero di raccolta generale 16990/2022Data pubblicazione 25/05/2022 costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Sez. 5, n. 18021, 14/09/2016, Rv. 6411279). Non potendo assumere dignità censuratoria in sede di legittimità la prospettazione "a grappolo" di un insieme di pretesi vizi (Sez. 1, n. 14041, 21/5/2021, Rv. 661492)>>. 2. [OSCURATO:PERSONA], non reputando emergere evidenza decisoria, dispone il rinvio del processo alla pubblica udienza; P.Q.M. rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7