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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 22767/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5261/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Napoli, via G. Porzio, centro direzionale, isola a/3rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Isa e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitale [OSCURATO:EMAIL] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - Ric. 2020n. 5 261 sez.

M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -2- avverso la pronuncia della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2553/2020 depositata il 10/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva domanda di usucapione di un fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] strada ss 158 km 9 + 300, località Valle del Volturno, nei confronti del padre [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di un terzo [OSCURATO:PERSONA].

2. I convenuti restavano contumaci salvo [OSCURATO:PERSONA], terzo acquirente dell’immobile controverso, che chiedev a il rigetto della domanda.

3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda.

4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale.

5. La Corte di Appello di Napoli rigettava sia l’appello principale che quello incidentale e conferm ava la pronuncia di primo grado.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

8. Questa Corte ha formula to proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.

9. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorsoillustrando in tale sede le ragioni della non condivisione della proposta.

Ric. 2020n. 5 261 sez.

M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -3-

10. Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il contr ori corrente ha depositato memoriainsistendo nelle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola in un motivocon due distinte censure:

1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1140, 1141, 1158, 1164 c.c. e degli articoli 2727, 2728 2697 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c., per avere ritenuto infondato l’appello in ordine alla domanda di usucapione dell’immobile oggetto del contendere non avendo provato l’appellante l’intervenuta interversione del possesso , avendo il ricorrente ottenuto la detenzione dell’immobile dai propri genitori in occasione del matrimonio nell’anno 1986, mentre tale dato , ovvero il titolo detentivo,non sarebbe assolutamente emerso in corso di causa mentre la fattispecie dovrebbe su ssumersi nell’articolo 1141 , primo comma,c.c. 1.1 Violazione e falsa applicazione degli articoli 345 e 112 c.p.c. e degli articoli 1140, 1141, 1158 e 1164 c.c., per aver valutato di ufficio l’ eccezione di avvenuta trasmissione di un titolo detentivo in favore del ricorrente e di conseguenza determinante la necessaria dimostrazione dell’intervenuta interversione del possesso ai fini della domanda spiegata di usucapione, mentre tale fatto costitutivo doveva essere ritualmente eccepito eprovato da parte convenuta. 2.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: «INAMMISSIBILITÀ e/o [OSCURATO:PERSONA] del ricorso avverso pronuncia di rigetto di domanda di usucapione (doppia conforme): i due motivi si risolvono in una censura di merito relativa all'accertamento del fatto e alla valutazione delle Ric. 2020n. 5 261 sez.

M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -4- prove acquisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il possesso ad usucapionem, escludendo la sussistenza di una interversione del possesso successiva alla originaria detenzione), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez.

Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamenteillogica (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 8053 del 07/04/2014), dovendosi peraltro ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (Cass., Sez.

Un., n. 5802 del 1998)»;

3. –[OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380-biscod. proc. civ.

La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.

Il ricorrente afferma che, nella specie , non si versa nell’ipotesi di doppia conforme , ma la tesi non è fondata in quanto la ricostruzione e la motivazione in diritto operata dalla Corte d'Appello èla stessa di quella del giudice di primo grado, non essendo rilevante la distinzione operata dal ricorrente secondo cui il giudice di primo grado h a affermato il compossesso del benenegando l’usucapione per la mancanza di un atto di interversione nei confronti dei familiari, mentr e la Corte d'Appello ha ritenuto la detenzione per conto dei familiari.

Dallo stesso ricorso emerge,infatti, che il giudice di primo grado ha affermato che il ricorrente non aveva provato che il pieno godimento del bene dal 1986 per i bisogni suoi e della sua famiglia fossefrutto non di mera condiscendenza dei germani e Ric. 2020n. 5 261 sez.

M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -5- del padre, ma dell’espressa volontàdegli originari proprietari di riservarne a lui la titolarità dopo la morte.Tale statuizione della sentenza d primo grado è pienamente corrispondente alla ricostruzione operata dalla Corte d'Appello.

Per le medesime ragioni anche il secondo motivo è inammissibile non essendoci stato alcun rilievo di ufficio di un titolo detentivo all’origine della materiale apprensione del bene da parte del ricorrente, essendo piuttosto tale aspetto oggetto del secondo motivo dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Deve,infine, ribadirsi che la valutazione circa la sussistenza o meno dell’animus possidendi e del corpus possessionis - prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo - è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

5. – Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-biscod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una Ric. 2020n. 5 261 sez.

M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -6- ulteriore somma ‒ nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende.

6. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5000,00 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5261/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Napoli, via G. Porzio, centro direzionale, isola a/3rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Isa e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitale [OSCURATO:EMAIL] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - Ric. 2020n. 5 261 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -2- avverso la pronuncia della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2553/2020 depositata il 10/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva domanda di usucapione di un fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] strada ss 158 km 9 + 300, località Valle del Volturno, nei confronti del padre [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di un terzo [OSCURATO:PERSONA]. 2. I convenuti restavano contumaci salvo [OSCURATO:PERSONA], terzo acquirente dell’immobile controverso, che chiedev a il rigetto della domanda. 3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale. 5. La Corte di Appello di Napoli rigettava sia l’appello principale che quello incidentale e conferm ava la pronuncia di primo grado. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 8. Questa Corte ha formula to proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. 9. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorsoillustrando in tale sede le ragioni della non condivisione della proposta. Ric. 2020n. 5 261 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -3- 10. Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il contr ori corrente ha depositato memoriainsistendo nelle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola in un motivocon due distinte censure: 1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1140, 1141, 1158, 1164 c.c. e degli articoli 2727, 2728 2697 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c., per avere ritenuto infondato l’appello in ordine alla domanda di usucapione dell’immobile oggetto del contendere non avendo provato l’appellante l’intervenuta interversione del possesso , avendo il ricorrente ottenuto la detenzione dell’immobile dai propri genitori in occasione del matrimonio nell’anno 1986, mentre tale dato , ovvero il titolo detentivo,non sarebbe assolutamente emerso in corso di causa mentre la fattispecie dovrebbe su ssumersi nell’articolo 1141 , primo comma,c.c. 1.1 Violazione e falsa applicazione degli articoli 345 e 112 c.p.c. e degli articoli 1140, 1141, 1158 e 1164 c.c., per aver valutato di ufficio l’ eccezione di avvenuta trasmissione di un titolo detentivo in favore del ricorrente e di conseguenza determinante la necessaria dimostrazione dell’intervenuta interversione del possesso ai fini della domanda spiegata di usucapione, mentre tale fatto costitutivo doveva essere ritualmente eccepito eprovato da parte convenuta. 2.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: «INAMMISSIBILITÀ e/o [OSCURATO:PERSONA] del ricorso avverso pronuncia di rigetto di domanda di usucapione (doppia conforme): i due motivi si risolvono in una censura di merito relativa all'accertamento del fatto e alla valutazione delle Ric. 2020n. 5 261 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -4- prove acquisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il possesso ad usucapionem, escludendo la sussistenza di una interversione del possesso successiva alla originaria detenzione), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamenteillogica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014), dovendosi peraltro ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (Cass., Sez. Un., n. 5802 del 1998)»; 3. –[OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. Il ricorrente afferma che, nella specie , non si versa nell’ipotesi di doppia conforme , ma la tesi non è fondata in quanto la ricostruzione e la motivazione in diritto operata dalla Corte d'Appello èla stessa di quella del giudice di primo grado, non essendo rilevante la distinzione operata dal ricorrente secondo cui il giudice di primo grado h a affermato il compossesso del benenegando l’usucapione per la mancanza di un atto di interversione nei confronti dei familiari, mentr e la Corte d'Appello ha ritenuto la detenzione per conto dei familiari. Dallo stesso ricorso emerge,infatti, che il giudice di primo grado ha affermato che il ricorrente non aveva provato che il pieno godimento del bene dal 1986 per i bisogni suoi e della sua famiglia fossefrutto non di mera condiscendenza dei germani e Ric. 2020n. 5 261 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -5- del padre, ma dell’espressa volontàdegli originari proprietari di riservarne a lui la titolarità dopo la morte.Tale statuizione della sentenza d primo grado è pienamente corrispondente alla ricostruzione operata dalla Corte d'Appello. Per le medesime ragioni anche il secondo motivo è inammissibile non essendoci stato alcun rilievo di ufficio di un titolo detentivo all’origine della materiale apprensione del bene da parte del ricorrente, essendo piuttosto tale aspetto oggetto del secondo motivo dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Deve,infine, ribadirsi che la valutazione circa la sussistenza o meno dell’animus possidendi e del corpus possessionis - prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo - è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. 5. – Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-biscod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una Ric. 2020n. 5 261 sez. M2 - ud. 09 - 06 - 202 3 -6- ulteriore somma ‒ nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende. 6. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5000,00 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr
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