CassazionedecretoSezione U
Cassazione n. 04292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26158-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso l'ordinanza n. 2108/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 12/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, il Fallimento) propone ricorso per cassazione articolato in due motivi, per motivi inerenti alla giurisdizione, nei confronti del Comune di Fontaniva, avverso l'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 12.3.2021 n. 2108 con la quale è stata respinta la sua opposizione al decreto di perenzione n.1827 del 12 novembre 2020. 2.Resiste il Comune di Fontaniva con controricorso illustrato da memoria. 3. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata delle Sezioni Unite. 4. Questa la vicenda giudiziaria, per quanto ancora di interesse: -nel 2016 il Comune di Fontaniva adottava un (secondo) "piano degli interventi", con il quale rideterminava la pianificazione dell'edificabilità di alcune aree comunali, tra le quali quelle di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in fallimento, senza tener in conto, nell'assunto della ricorrente, gli impegni precedentemente assunti nei suoi confronti; -per questo il Fallimento impugnava dinanzi al T.A.R. Veneto la delibera di approvazione di tale secondo "piano degli interventi"; - il Tar rigettava il ricorso;- il Fallimento proponeva appello al Consiglio di Stato; alla prima udienza, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, l'avvocato dei ricorrenti rinunciava all'istanza e la causa veniva cancellata dal ruolo; - il 26.1.2018 il legale del Comune di Fontaniva, avv. [OSCURATO:PERSONA], si cancellava dall'albo degli avvocati in quanto nominato consigliere di Cassazione per meriti insigni; il 4.6.2018 si costituiva per il Comune un nuovo difensore; - in data 12.11.2020, con ordinanza n. 1827 il Consiglio di Stato dichiarava la perenzione dell'appello e l'estinzione del giudizio, perché dalla data della cancellazione della causa dal ruolo era decorso oltre un anno senza che fossero state prese iniziative processuali dal Fallimento ricorrente; -avverso l'ordinanza di estinzione il Fallimento proponeva reclamo, deciso con l'ordinanza n. 2108 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] qui impugnata, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di estinzione per inattività della parte, aggiungendo che la cancellazione dall'albo del difensore dei resistenti avrebbe potuto comportare l'interruzione del giudizio, ma che la conoscenza legale dell'evento si ebbe in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorchè il Comune si costituì con un nuovo difensore, quando il termine di perenzione era ormai maturato; essendo comunque passato oltre un anno senza il compimento di alcuna attività di impulso processuale, il Consiglio di Stato riteneva che il giudizio fosse stato legittimamente dichiarato perento. [OSCURATO:PERSONA] 1.In ordine all'ammissibilità del ricorso il ricorrente preliminarmente sottolinea che il provvedimento impugnato ha carattere di definitività, in quanto l'estinzione del processo dinanzi al Consiglio di Stato comporta il passaggio in giudicato della sentenza del T.A.R. 2. Con il primo motivo, denuncia il radicale stravolgimento, con diniego di giustizia, della disciplina dell'interruzione del processo, come risultante dagli artt. 79-80 cod. proc. amm., nonché dagli artt. 299 ss. cod. proc. civ. Osserva che il provvedimento impugnato fa riferimento ai due diversi istituti della cancellazione della causa dal ruolo e della perenzione, là dove indica che tra la cancellazione della causa dal ruolo, avvenuta il 27.4.2017, e la data di emissione del decreto di perenzione è passato più di un anno senza il compimento di alcun atto di procedura. Ne contesta la legittimità sotto entrambi i profili. Sostiene che la cancellazione dall'albo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], originario difensore dell'attuale controricorrente Comune di Fontaniva, verificatasi nel gennaio 2018 e comunicata all'ufficio dall'interessato con una nota, avrebbe comportato l'interruzione del processo, situazione in cui era impedita al Fallimento la possibilità di prendere iniziative per la riassunzione, impedendo il decorso del termine per notificare l'istanza di riassunzione, e avrebbe prodotto effetti solo dalla data della conoscenza legale di esso, non potendo ritenersi che la semplice nota di comunicazione del fatto, depositata dal Comune nel proprio fascicolo di parte, fosse sufficiente a portare a conoscenza della controparte l'evento interruttivo. Sostiene dunque che il Consiglio di Stato sia incorso in un grave errore, laddove ha ritenuto che la conoscenza legale dell'evento interruttivo si sia verificata il 4.6.2018 e non solo in data 8.1.2021, allorché il Fallimento stesso menzionava l'intervenuta cancellazione dall'albo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel proprio reclamo. 3. Con il secondo motivo di ricorso il Fallimento ricorrente denuncia il radicale stravolgimento, con diniego di giustizia, della disciplina sul diritto di difesa e sull'effettività della tutela, in quanto l'interpretazione delle norme data dal Consiglio di Stato, volta a far coincidere la conoscenza legale dell'evento interruttivo non già con la dichiarazione in udienza ad esso relativa o con la notifica fuori udienza, bensì con il mero deposito di un documento in segreteria, comprima gravemente la sfera processuale, e di riflesso sostanziale, della parte che subisce l'altrui condotta. 4. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente si mostra consapevole dell'attuale e ormai ampiamente consolidato orientamento delle Sezioni Unite in merito ai limiti della sindacabilità dei provvedimenti giudiziari resi dai giudici speciali per motivi di giurisdizione, limitato alle ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione e di violazione dei limiti esterni della giurisdizione, nel rispetto delle linee tracciate da Corte cost. n. 6 del 2018. Tuttavia, il ricorrente auspica una rimeditazione del suddetto orientamento, con ritorno ad una maggiore ampiezza del sindacato della Corte, e richiama Cass. n. 19598 del 2020, che con ordinanza interlocutoria, previa un'ampia ricognizione dei precedenti di legittimità in materia, sottoponeva alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali, tutte connesse al tema se la mancata applicazione del diritto dell'Unione ovvero il mancato esercizio dell'obbligo di rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato diano luogo ad un'usurpazione della competenza interpretativa esclusiva della Corte di giustizia in materia di diritto dell'Unione e, come tali, costituiscano un eccesso di potere, scrutinabile dalla Cassazione. La Corte di giustizia, con sentenza in data 21.12.2021 (in causa C- 497/20, Ranstad c. Italia), ha risposto alle sollecitazioni della citata ordinanza interlocutoria - e ne dà atto la sentenza di questa Corte n. 25503 del 2022, che definisce il giudizio di cui all'ordinanza interlocutoria n. 19598 del 2020- affermando che non osta al diritto dell'Unione, sotto il profilo dell'esistenza di una tutela effettiva ed equivalente rispetto alle posizioni soggettive garantite dal diritto interno, una disposizione normativa nazionale, come quella italiana, che impedisce di contestare la conformità al diritto europeo di una sentenza del Consiglio di Stato dinanzi alla Corte di Cassazione. L'atteggiamento di self restraint adottato dalle Sezioni Unite dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 ha dunque superato il vaglio di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea sollecitato dall'ordinanza interlocutoria n. 19598 del 2020, citata dal ricorrente, ed ha trovato continuità nella giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2021. Si conferma pertanto che, in conformità alle indicazioni contenute nella sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, l'eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici) (ex multis, Cass., S.U., n. 30769 del 2022, n. 27173 del 2022, n. 4116 del 2022, n. 31559 del 2021, n. 1454 del 18 gennaio 2022, n. 32673 del 2021). Tanto premesso, al di là della formale auto qualificazione del ricorso prospettata dal ricorrente come contenente motivi attinenti alla giurisdizione, le censure articolate si risolvono in effetti, tutte, nella denuncia di meri errores in procedendo che sarebbero stati compiuti dal Consiglio di Stato, come tali non sindacabili dalle Sezioni Unite. In particolare, l'eventuale errore in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato nell'individuazione del dies a quo cui fare riferimento per il 1 computo del termine di riassunzione del processo, a seguito di evento che ne determini l'interruzione, non configura eccesso di potere giurisdizionale denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Al contrario, la violazione denunciata si traduce in un eventuale error in procedendo e si colloca, pertanto, al di fuori dal perimetro del giudizio di legittimità per motivi attinenti alla giurisdizione sui provvedimenti dei giudici speciali di ultimo grado, che si ferma alla verifica della eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Ne' può ritenersi che un eventuale errore sulla interpretazione della norma processuale o una forzatura del contenuto da attribuire alla norma processuale si traduca in una sostanziale riscrittura della norma stessa con sconfinamento nei poteri del legislatore (conformemente v., in fattispecie analoga di omessa rilevazione da parte del Consiglio di Stato del fatto interruttivo costituito dal fallimento di una delle parti, Cass. S.U. n. 12444 del 2022). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 8.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.i vu Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore import