CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 41169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 054C9313) CHEIKH nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione e 800,00 euro di multa. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso non appare consentito, limitandosi a censurare la misura della pena conseguita senza, però, allegarne l'illegalità, unico profilo che avrebbe reso astrattamente ammissibile la doglianza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigli re [OSCURATO:PERSONA] O Angelo D E POS .-\ T A O 2 NOV