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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2021

Cassazione n. 44572/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 25/5/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza n. 212/19 del 2/5/2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ritenne sussistenti, a carico di [OSCURATO:PERSONA], gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione di stampo mafioso contestato al capo 1) dell'imputazione cautelare, avuto riguardo sia alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui Pauciullo era una «vedetta» della piazza di spaccio gestita da [OSCURATO:PERSONA] (inteso o' chiatto) e da [OSCURATO:PERSONA] (v. verbale di collaborazione del 19/11/2015), sia agli esiti delle indagini tecniche realizzate negli anni 2012-2014, da cui emergeva il ruolo dal medesimo rivestito all'interno delle piazze di spaccio controllate dal clan Cutolo nella cd. zona "44" del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.

Nondimeno, il Giudice della cautela ritenne insussistenti a suo carico le esigenze cautelari concernenti il rischio di reiterazione delle condotte criminose, risultando che egli fosse privo di poteri decisori e che fosse investito di mansioni meramente esecutive nella gestione delle menzionate piazze di spaccio.

1.1. Successivamente, essendo stato attinto dal predetto provvedimento cautelare, [OSCURATO:PERSONA] (noto "Genny"), il quale rivestiva una posizione apicale all'interno del sodalizio, iniziò un percorso di collaborazione, concretizzatosi in una cospicua mole di dichiarazioni auto ed etero-accusatorie nei confronti di alcuni soggetti, facenti capo, in varia guisa, alla complessa organizzazione camorristica e alla relativa rete di traffico di droga.

1.2. Sulla base del compendio indiziario relativo al primo procedimento e delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico ministero procedente, il quale non aveva impugnato l'ordinanza genetica che aveva escluso le esigenze cautelari per alcuni degli indagati (tra cui [OSCURATO:PERSONA]), chiese e ottenne, in data 8/3/2021, una nuova ordinanza cautelare, contrassegnata con il n. 77/2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari dispose, nei confronti dell'odierno indagato, la misura della custodia cautelare in carcere.

Ciò in considerazione del quadro di gravità indiziarla esistente a suo carico in relazione alla sua partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestata al capo 2) dell'imputazione cautelare, dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vertici anche della parallela associazione di stampo camorristico denominata «clan Cutolo», operante in particolare, come detto, nel [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e contestata al già richiamato capo 1) della rubrica.

1.2. Con ordinanza in data 25/5/2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha, infine, respinto l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, ritenendo confermati sia il quadro di gravità indiziaria già ravvisato dal primo Giudice, sia le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 in riferimento agli artt. 273 e 292 cod. proc. peri, e dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato al capo 2), desunti unicamente dalle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis.1 cod. pen. contestato in relazione al reato associativo di cui al capo 2), nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'asserita sussistenza dell'aggravante mafiosa, che il Tribunale avrebbe ritenuto integrata senza prendere posizione sulla natura oggettiva o soggettiva della stessa, benché la sua configurabilità come aggravante soggettiva richieda una specifica proiezione finalistica della volontà, nella specie non dimostrata.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.274, 275 e 292 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di esigenze di cautela asseritamente fronteggiabili con la sola misura carceraria, già escluse dall'ordinanza n. 212 del 2019 e nonostante la sostanziale sovrapponibilità del materiale posto a sostegno delle due ordinanze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dal primo motivo di doglianza, con cui il ricorso contesta, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la sussistenza di un grave quadro (ndiziario in ordine alla partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 2) dell'imputazione provvisoria, osserva il Collegio che le censure difensive attengono, da un lato, al profilo della credibilità soggettiva del collaboratore e, dall'altro lato, alla inidoneità delle sue dichiarazioni a fungere da elemento di riscontro (reciproco) rispetto alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento definito con la richiamata l'ordinanza n. 212/19.

2.1. Quanto al primo profilo, la difesa ha evidenziato la contaminazione della genuinità della chiamata in correità effettuata da [OSCURATO:PERSONA], il quale, essendo anch'egli destinatario dell'ordinanza cautelare n. 212/19, avrebbe avuto accesso al compendio indiziario sussistente a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, osserva il Collegio che il Tribunale del riesame ha compiuto, motivando adeguatamente sul punto, il necessario vaglio della credibilità soggettiva del collaboratore, rilevando come, se per un verso sia indiscutibile che [OSCURATO:PERSONA] abbia reso le proprie dichiarazioni dopo aver avuto a disposizione l'intero materiale investigativo posto a fondamento della prima ordinanza cautelare, per altro verso egli abbia rivestito una posizione qualificata all'interno del sodalizio, descrivendone le dinamiche interne nell'ultimo periodo (sino al suo arresto del 2019) e, dunque, colmando il vuoto esistente nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva descritto la situazione del traffico di stupefacenti sino a cinque anni prima.

Dimodoché non può ravvisarsi una piena identità tra il contenuto. delle rispettive dichiarazioni, essendo le stesse riferibili a diversi momenti della vita dell'associazione e della "carriera criminale" dell'indagato.

Dunque, l'ordinanza impugnata si è pienamente conformata alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui il contributo dichiarativo del collaboratore deve essere valutato, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, a partire dalla verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dall'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni; percorso valutativo che non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, atteso che la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01).

Ne consegue, sotto tale primo profilo, l'infondatezza delle relative doglianze.

2.2. Con riferimento al secondo aspetto, relativo al reciproco riscontro tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso sottolinea l'alterità tra il nucleo del racconto del primo collaboratore e quello oggetto del narrato del secondo, atteso che i due dichiaranti riferirebbero in ordine all'intraneità dell'indagato a diversi contesti associativi, avendo il Pubblico ministero configurato, in sede di imputazione provvisoria, l'esistenza di autonomi consorzi criminali dediti al traffico di stupefacenti.

Fermo restando che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe descritto il ruolo di Pauciullo all'interno del sodalizio descritto al capo 2) della rubrica cautelare attribuendogli un carattere di autonomia rispetto all'associazione.

2.3. In proposito, giova premettere che i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, anche di carattere logico e anche in altra dichiarazione (Sez. 1, n. 33398 del 4/4/2012, Madonia, Rv. 252930-01; Sez. 1, n. 1560 del 21/11/2006, dep. 2007, Missi, Rv. 235801-01), sempre che siano individualizzanti (Sez. 6, n. 45733 del 11/7/2018, P., Rv. 274151-01; Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 2010, Genna, Rv. 245867-01) ed esterni alle dichiarazioni accusatorie (Sez. 6, n. 1249 del 26/9/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759-01; Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 2007, Alabiso, Rv. 235800-01) e ancorché non aventi lo spessore di una prova autosufficiente (Sez. 2, n. 35923 del 11/7/2019, Campo, Rv. 276744-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260607-01; Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301-01).

2.4. Nel caso di specie, tuttavia, deve rilevarsi come la motivazione del provvedimento non abbia dato adeguatamente conto dalla idoneità delle dichiarazioni dei due collaboratori di riscontrarsi reciprocamente.

Infatti, secondo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] operava, come vedetta, nella piazza di spaccio gestita dall'associazione capeggiata da Gravina o'chiatto e da Caldiero contestata all'attuale capo 3) dell'imputazione provvisoria; mentre secondo [OSCURATO:PERSONA] egli aveva fatto parte dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti facente capo a [OSCURATO:PERSONA], allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], contestata al capo 2) della rubrica cautelare.

E anche ammettendo che, come ritenuto dal Tribunale del riesame, la diversità dei due contributi dichiarativi sia giustificata dalla diacronicità degli scenari descritti, l'ordinanza non ha però chiarito come, pur in un contesto di osmosi tra le varie organizzazioni criminali, la partecipazione a un sodalizio contestato come autonomo e distinto possa riscontrare la partecipazione a un differente consortium, pur al primo collegato, sia sul piano strategico-operativo, sia su quello dei soggetti che ne facevano parte, pur tutti riconducibili, in vari modi, al clan Cutolo.

Ma soprattutto, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto riportato dal provvedimento impugnato, indica Pauciullo come «uno spacciatore di cocaina "a telefono" che può operare liberamente in quanto fratello di Ciro, (...) persona di spessore del clan Cutolo», sembra delineare un profilo operativo dell'odierno ricorrente qualificato da una significativa libertà operativa, che agisce senza attenersi alle direttive di alcuno.

In altri termini, ammettendo, sulla scorta delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che Pauciullo smerci cocaina «a telefono», l'ordinanza impugnata non ha chiarito quale sia stato il suo contributo all'associazione, ovvero come l'attività appena descritta si collochi nel contesto della organizzazione, dell'attività e degli interessi dell'intero sodalizio.

Né pare possibile valorizzare, allo stato, quali riscontri delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], gli esiti dei 'controlli compiuti dalle Forze dell'ordine (e, s'egnatamente, gli avvistamenti con i vertici del clan) e delle indagini tecniche (costituite dalle brevi telefonate di contenuto criptico effettuate dall'indagato con [OSCURATO:PERSONA]), atteso che l'ordinanza non chiarisce in che modo essi siano dimostrativi della partecipazione all'associazione in contestazione e non del ruolo di partecipe del sodalizio camorristico contestato con la prima ordinanza cautelare.

3. Consegue alle evidenziate smagliature del tessuto motivazionale la necessità di un nuovo pronunciamento da parte del Tribunale del riesame in relazione ai profili indicati, oggetto del primo motivo di censura, il cui accoglimento determina che il secondo e il terzo motivo debbano ritenersi assorbiti, ancorché non preclusi rispetto allo svolgimento del giudizio di rinvio.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale del riesame di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, »tr) cod. proc. pen. ce) •

4.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ° I d ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- X 1.0 ter, disp. att. cod. proc. pen.

CI) i c.4 VooP [OSCURATO:PERSONA] 9 j éP4 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di cll Napoli, competente competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 25/5/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 212/19 del 2/5/2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ritenne sussistenti, a carico di [OSCURATO:PERSONA], gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione di stampo mafioso contestato al capo 1) dell'imputazione cautelare, avuto riguardo sia alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui Pauciullo era una «vedetta» della piazza di spaccio gestita da [OSCURATO:PERSONA] (inteso o' chiatto) e da [OSCURATO:PERSONA] (v. verbale di collaborazione del 19/11/2015), sia agli esiti delle indagini tecniche realizzate negli anni 2012-2014, da cui emergeva il ruolo dal medesimo rivestito all'interno delle piazze di spaccio controllate dal clan Cutolo nella cd. zona "44" del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. Nondimeno, il Giudice della cautela ritenne insussistenti a suo carico le esigenze cautelari concernenti il rischio di reiterazione delle condotte criminose, risultando che egli fosse privo di poteri decisori e che fosse investito di mansioni meramente esecutive nella gestione delle menzionate piazze di spaccio. 1.1. Successivamente, essendo stato attinto dal predetto provvedimento cautelare, [OSCURATO:PERSONA] (noto "Genny"), il quale rivestiva una posizione apicale all'interno del sodalizio, iniziò un percorso di collaborazione, concretizzatosi in una cospicua mole di dichiarazioni auto ed etero-accusatorie nei confronti di alcuni soggetti, facenti capo, in varia guisa, alla complessa organizzazione camorristica e alla relativa rete di traffico di droga. 1.2. Sulla base del compendio indiziario relativo al primo procedimento e delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico ministero procedente, il quale non aveva impugnato l'ordinanza genetica che aveva escluso le esigenze cautelari per alcuni degli indagati (tra cui [OSCURATO:PERSONA]), chiese e ottenne, in data 8/3/2021, una nuova ordinanza cautelare, contrassegnata con il n. 77/2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari dispose, nei confronti dell'odierno indagato, la misura della custodia cautelare in carcere. Ciò in considerazione del quadro di gravità indiziarla esistente a suo carico in relazione alla sua partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestata al capo 2) dell'imputazione cautelare, dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vertici anche della parallela associazione di stampo camorristico denominata «clan Cutolo», operante in particolare, come detto, nel [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e contestata al già richiamato capo 1) della rubrica. 1.2. Con ordinanza in data 25/5/2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha, infine, respinto l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, ritenendo confermati sia il quadro di gravità indiziaria già ravvisato dal primo Giudice, sia le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 in riferimento agli artt. 273 e 292 cod. proc. peri, e dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato al capo 2), desunti unicamente dalle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis.1 cod. pen. contestato in relazione al reato associativo di cui al capo 2), nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'asserita sussistenza dell'aggravante mafiosa, che il Tribunale avrebbe ritenuto integrata senza prendere posizione sulla natura oggettiva o soggettiva della stessa, benché la sua configurabilità come aggravante soggettiva richieda una specifica proiezione finalistica della volontà, nella specie non dimostrata. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.274, 275 e 292 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di esigenze di cautela asseritamente fronteggiabili con la sola misura carceraria, già escluse dall'ordinanza n. 212 del 2019 e nonostante la sostanziale sovrapponibilità del materiale posto a sostegno delle due ordinanze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dal primo motivo di doglianza, con cui il ricorso contesta, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la sussistenza di un grave quadro (ndiziario in ordine alla partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 2) dell'imputazione provvisoria, osserva il Collegio che le censure difensive attengono, da un lato, al profilo della credibilità soggettiva del collaboratore e, dall'altro lato, alla inidoneità delle sue dichiarazioni a fungere da elemento di riscontro (reciproco) rispetto alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento definito con la richiamata l'ordinanza n. 212/19. 2.1. Quanto al primo profilo, la difesa ha evidenziato la contaminazione della genuinità della chiamata in correità effettuata da [OSCURATO:PERSONA], il quale, essendo anch'egli destinatario dell'ordinanza cautelare n. 212/19, avrebbe avuto accesso al compendio indiziario sussistente a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, osserva il Collegio che il Tribunale del riesame ha compiuto, motivando adeguatamente sul punto, il necessario vaglio della credibilità soggettiva del collaboratore, rilevando come, se per un verso sia indiscutibile che [OSCURATO:PERSONA] abbia reso le proprie dichiarazioni dopo aver avuto a disposizione l'intero materiale investigativo posto a fondamento della prima ordinanza cautelare, per altro verso egli abbia rivestito una posizione qualificata all'interno del sodalizio, descrivendone le dinamiche interne nell'ultimo periodo (sino al suo arresto del 2019) e, dunque, colmando il vuoto esistente nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva descritto la situazione del traffico di stupefacenti sino a cinque anni prima. Dimodoché non può ravvisarsi una piena identità tra il contenuto. delle rispettive dichiarazioni, essendo le stesse riferibili a diversi momenti della vita dell'associazione e della "carriera criminale" dell'indagato. Dunque, l'ordinanza impugnata si è pienamente conformata alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui il contributo dichiarativo del collaboratore deve essere valutato, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, a partire dalla verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dall'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni; percorso valutativo che non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, atteso che la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01). Ne consegue, sotto tale primo profilo, l'infondatezza delle relative doglianze. 2.2. Con riferimento al secondo aspetto, relativo al reciproco riscontro tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso sottolinea l'alterità tra il nucleo del racconto del primo collaboratore e quello oggetto del narrato del secondo, atteso che i due dichiaranti riferirebbero in ordine all'intraneità dell'indagato a diversi contesti associativi, avendo il Pubblico ministero configurato, in sede di imputazione provvisoria, l'esistenza di autonomi consorzi criminali dediti al traffico di stupefacenti. Fermo restando che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe descritto il ruolo di Pauciullo all'interno del sodalizio descritto al capo 2) della rubrica cautelare attribuendogli un carattere di autonomia rispetto all'associazione. 2.3. In proposito, giova premettere che i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, anche di carattere logico e anche in altra dichiarazione (Sez. 1, n. 33398 del 4/4/2012, Madonia, Rv. 252930-01; Sez. 1, n. 1560 del 21/11/2006, dep. 2007, Missi, Rv. 235801-01), sempre che siano individualizzanti (Sez. 6, n. 45733 del 11/7/2018, P., Rv. 274151-01; Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 2010, Genna, Rv. 245867-01) ed esterni alle dichiarazioni accusatorie (Sez. 6, n. 1249 del 26/9/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759-01; Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 2007, Alabiso, Rv. 235800-01) e ancorché non aventi lo spessore di una prova autosufficiente (Sez. 2, n. 35923 del 11/7/2019, Campo, Rv. 276744-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260607-01; Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301-01). 2.4. Nel caso di specie, tuttavia, deve rilevarsi come la motivazione del provvedimento non abbia dato adeguatamente conto dalla idoneità delle dichiarazioni dei due collaboratori di riscontrarsi reciprocamente. Infatti, secondo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] operava, come vedetta, nella piazza di spaccio gestita dall'associazione capeggiata da Gravina o'chiatto e da Caldiero contestata all'attuale capo 3) dell'imputazione provvisoria; mentre secondo [OSCURATO:PERSONA] egli aveva fatto parte dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti facente capo a [OSCURATO:PERSONA], allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], contestata al capo 2) della rubrica cautelare. E anche ammettendo che, come ritenuto dal Tribunale del riesame, la diversità dei due contributi dichiarativi sia giustificata dalla diacronicità degli scenari descritti, l'ordinanza non ha però chiarito come, pur in un contesto di osmosi tra le varie organizzazioni criminali, la partecipazione a un sodalizio contestato come autonomo e distinto possa riscontrare la partecipazione a un differente consortium, pur al primo collegato, sia sul piano strategico-operativo, sia su quello dei soggetti che ne facevano parte, pur tutti riconducibili, in vari modi, al clan Cutolo. Ma soprattutto, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto riportato dal provvedimento impugnato, indica Pauciullo come «uno spacciatore di cocaina "a telefono" che può operare liberamente in quanto fratello di Ciro, (...) persona di spessore del clan Cutolo», sembra delineare un profilo operativo dell'odierno ricorrente qualificato da una significativa libertà operativa, che agisce senza attenersi alle direttive di alcuno. In altri termini, ammettendo, sulla scorta delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che Pauciullo smerci cocaina «a telefono», l'ordinanza impugnata non ha chiarito quale sia stato il suo contributo all'associazione, ovvero come l'attività appena descritta si collochi nel contesto della organizzazione, dell'attività e degli interessi dell'intero sodalizio. Né pare possibile valorizzare, allo stato, quali riscontri delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], gli esiti dei 'controlli compiuti dalle Forze dell'ordine (e, s'egnatamente, gli avvistamenti con i vertici del clan) e delle indagini tecniche (costituite dalle brevi telefonate di contenuto criptico effettuate dall'indagato con [OSCURATO:PERSONA]), atteso che l'ordinanza non chiarisce in che modo essi siano dimostrativi della partecipazione all'associazione in contestazione e non del ruolo di partecipe del sodalizio camorristico contestato con la prima ordinanza cautelare. 3. Consegue alle evidenziate smagliature del tessuto motivazionale la necessità di un nuovo pronunciamento da parte del Tribunale del riesame in relazione ai profili indicati, oggetto del primo motivo di censura, il cui accoglimento determina che il secondo e il terzo motivo debbano ritenersi assorbiti, ancorché non preclusi rispetto allo svolgimento del giudizio di rinvio. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale del riesame di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, »tr) cod. proc. pen. ce) • 4.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ° I d ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- X 1.0 ter, disp. att. cod. proc. pen. CI) i c.4 VooP [OSCURATO:PERSONA] 9 j éP4 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di cll Napoli, competente competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.
Sentenza Cassazione n. 44572/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris