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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2020

Cassazione n. 44726/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Georgia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30 settembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna all'[OSCURATO:PERSONA] dell'Austria di [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto il 29 giugno 2021 in esecuzione del mandato di arresto processuale emesso dal Tribunale di Salisburgo il 24 aprile 2020 per i reati di concorso in furto in abitazione aggravato, commessi in Wals e in altri luoghi il 21 ed il 22 dicembre 2019.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del consegnando, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), legge 22 aprile 2005, n. 69 in quanto il mandato di arresto europeo non contiene alcun riferimento ad un provvedimento cautelare o ad altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che possa giustificare la privazione della libertà personale del ricorrente.

A tal fine, non è sufficiente il richiamo all'ordine di cattura europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Salisburgo il 14 aprile 2020, trattandosi di un atto non assimilabile ad un provvedimento giurisdizionale. 2.2 Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 6, comma 7, legge n. 69 del 2005 e 143 cod. proc. pen. non avendo la Corte territoriale, dopo avere accertato che il consegnando non parla né comprende la lingua italiana, disposto la traduzione in lingua georgiana del mandato di arresto europeo e degli atti ad esso allegati, violando, così, il diritto di difesa del ricorrente. 2.3 Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 18, lett. e), legge n. 69 del 2005 per omessa indicazione nel mandato di arresto europeo sia delle ragioni della consegna che dei termini di durata della carcerazione cautelare preventiva previsti in caso di consegna.

Il mandato di arresto si limita, infatti, ad indicare genericamente, quale ragione della sua emissione, l'esercizio dell'azione penale o l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà, ma non precisa se il consegnando sarà trattenuto solo per l'espletamento del suo interrogatorio o se la privazione della sua libertà avrà una durata maggiore. 2.4 Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 19, lett. b), legge n. 69 del 2005 in relazione all'omessa subordinazione dell'esecuzione del mandato di arresto europeo alla condizione che il ricorrente, dopo essere stato sottoposto a processo, sia rinviato in Italia per l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti.

La Corte di appello ha omesso di svolgere i necessari accertamenti per verificare se il ricorrente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], sia effettivamente un "cittadino comunitario" ovvero extracomunitario richiedente asilo o titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con riferimento a tale circostanza, eccepisce, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, lett. b), legge n. 69 del 2005 per contrasto con gli artt. 3 e 10 Cost. in relazione alla omessa previsione della condizione in esame anche a vantaggio dello straniero extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che: il mandato di arresto è stato emesso dal Tribunale di Salisburgo il 24 aprile 2020, contiene una descrizione dei fatti per cui si procede e specifica che la ragione della richiesta di consegna attiene all'esercizio dell'azione penale e all'esecuzione della pena; all'udienza dinanzi alla Corte di appello era presente un interprete di lingua georgiana; il provvedimento impugnato ha illustrato le ragioni per cui al ricorrente non si applica la clausola di riserva. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 1.1 Giova, innanzitutto premettere che, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri e quello del mutuo riconoscimento - di cui il mandato di arresto europeo costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale - rivestono importanza fondamentale nel diritto dell'Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne.

In particolare, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (sentenza del 25 luglio 2018, Minister for 3ustice and [OSCURATO:PERSONA]216/18).

Ciò comporta che, nell'ambito del sistema del mandato di arresto europeo, connotato dalla specifica e tassativa previsione dei motivi di rifiuto (artt. 3, 4 e 4 bis della stessa decisione quadro) e delle condizioni apponibili (art. 5 della medesima), l'esecuzione del mandato costituisce il principio, mentre il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione da interpretarsi restrittivamente (sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality, C-216/18).

2. Ciò premesso, il punto controverso introdotto dal primo motivo di ricorso, attiene alla perinnetrazione della nozione di "decisione giudiziaria" contenuta nell'art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 69 del 2005, che, ad avviso del ricorrente si riferisce esclusivamente ad un provvedimento giurisdizionale emesso da un giudice o, comunque, soggetto alla convalida da parte di un organo terzo e imparziale.

Il motivo è infondato.

Osserva, al riguardo, il Collegio che sebbene né la decisione quadro 2002/584/GAI (art. 8, lett. c) né la legge n. 69 del 2005 (art. 6, comma 1, lett. c) contengano una definisce del mandato di arresto "nazionale" ovvero della "decisione giudiziaria esecutiva" che possono essere posti a fondamento di un mandato di arresto europeo, tale nozione è stata interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un'accezione ben più ampia di quella proposta dal ricorrente, che muove dal presupposto che la nozione di «autorità giudiziaria» emittente, di cui all'art. 6, par. 1, della citata decisione quadro, si riferisce non solo ai giudici ed agli organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma a tutte le autorità che partecipano all'amministrazione della giustizia penale degli Stati membri, compreso il pubblico ministero e con esclusione dei servizi di polizia (Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenze del 10 novembre 2016, Poltorak, C-452/16 e Kovalkovas, C-477/16; Corte di Giustizia dell'Unione europea, 29 giugno 2016, Kossowski, C-486/14).

Tale interpretazione è corroborata da ragioni di carattere sistematico.

Si osserva, infatti, che il mandato di arresto europeo è uno strumento della cooperazione giudiziaria in materia penale, che può essere emesso o ai fini dell'esercizio di un'azione penale nello Stato membro emittente, o ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà nel medesimo Stato.

Pertanto, nella misura in cui il mandato d'arresto europeo agevola la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, intervenute in una fase anteriore alla sentenza, si deve ritenere che anche una Procura, che in base al diritto nazionale dispone della competenza ad esercitare un'azione penale, dev'essere considerata un'autorità che partecipa all'amministrazione della giustizia dello Stato membro interessato.

Trasponendo tale definizione di «autorità giudiziaria emittente» anche nell'esegesi dell'art. 8, par. 1, della direttiva, si è pertanto, affermato che la nozione di «mandato d'arresto» figurante alla lettera c), si riferisce al solo mandato d'arresto nazionale, da intendersi quale decisione giudiziaria distinta dal mandato d'arresto europeo (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 1 giugno 2016, Bob-Dogi, C-241/15) e deve essere interpretato nel senso che costituisce una «decisione giudiziaria», ai sensi di tale disposizione, una decisione adottata dalle autorità che partecipano all'amministrazione della giustizia penale degli Stati membri, ad esclusione dei servizi di polizia.

E' stata, ad esempio, considerata tale anche una convalida di un mandato d'arresto nazionale precedentemente emesso, ai fini di azioni penali, da un servizio di polizia (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 10 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], C-453/16). 2.1 E' stato, inoltre, precisato che il sistema del mandato d'arresto europeo comporta una protezione, sia in materia procedurale che dei diritti fondamentali dell'interessato, su due livelli, ovvero quello relativo all'adozione della decisione nazionale e quello in sede di emissione del mandato d'arresto europeo (Corte di Giustizia dell'Unione europea, 1 giugno 2016, Bob-Dogi, C-241/15; Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenze del 27 maggio 2019, Minister for Justíce and Equality, C-508/18 e C-509/18).

La Corte di Giustizia, con le sentenze gemelle del 27 maggio 2019, C-508/18 e C-509/18, ha, inoltre, precisato che la suddetta protezione implica che venga adottata, quanto meno ad uno dei due livelli, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva.

Ne consegue che, qualora il diritto dello Stato membro emittente attribuisca la competenza ad emettere un mandato d'arresto europeo a un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia di tale Stato, non sia un giudice o un organo giurisdizionale, la decisione giudiziaria nazionale su cui s'innesta il mandato d'arresto europeo deve in sé rispettare siffatti requisiti.

Si aggiunge, inoltre, che in tal caso, la stessa decisione di emettere il mandato d'arresto deve poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.

Il rispetto di tali requisiti consente, infatti, di garantire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione che la decisione di emettere un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale si basa su un procedimento nazionale soggetto a controllo giurisdizionale, e che la persona nei cui confronti è stato emesso tale mandato d'arresto nazionale ha beneficiato di tutte le garanzie proprie all'adozione di questo tipo di decisioni, in particolare di quelle risultanti dai diritti fondamentali e dai fondamentali principi giuridici menzionati all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.

Inoltre, anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo si fondi su una decisione nazionale emessa da un giudice o da un organo giurisdizionale, spetta, comunque, all'autorità giudiziaria competente, in base al diritto nazionale, ad emettere il mandato d'arresto europeo il compito di assicurare, in modo indipendente, il secondo livello di protezione dei diritti della persona interessata, e in particolare, il rispetto delle condizioni necessarie per la sua emissione ed il controllo della proporzionalità della misura, tenuto conto delle peculiarità di ciascun caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16).2.2 La giurisprudenza di legittimità, uniformandosi a tali indicazioni esegetiche, ha recentemente affermato che in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "autorità giudiziaria emittente" comprende anche le autorità di uno Stato membro che, pur non rivestendo la qualifica di organi giurisdizionali, partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato e agiscono in modo indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni, a condizione che sia assicurato il sindacato giurisdizionale sulla decisione relativa all'emissione del mandato (Sez. 6, n. 15922 del 21/05/2020, Lucaci, Rv. 278934 in fattispecie relativa a un mandato di arresto europeo di tipo processuale emesso dall'ufficio del pubblico ministero austriaco, convalidato, prima della sua trasmissione, da un tribunale).

È stata, inoltre, ritenuta legittima, nella ricorrenza delle restanti condizioni, l'emissione di un mandato di arresto europeo sulla base di un provvedimento restrittivo della libertà disposto da un'autorità di polizia e successivamente convalidato dal pubblico ministero, costituendo lo stesso una "decisione giudiziaria" ai sensi dell'art.8, paragrafo 1, lett. c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Sez. 6, n. 20571 del 01/07/2020, Emma, Rv. 279280 in fattispecie relativa a un mandato di arresto europeo emesso dall'Ungheria sulla base di un provvedimento cautelare adottato da un funzionario di polizia e sottoposto al controllo del pubblico ministero in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata al fine di accertare l'assoggettabilità ad impugnazione della suddetta convalida, quale condizione del necessario rispetto dell'art. 5, comma 4,CEDU). 2.3 Sulla base di tale giurisprudenza, da cui il Collegio non intende discostarsi, deve dunque, ritenersi che, con riferimento al caso di specie, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 69 del 2005 atteso che l'ordine di arresto europeo emesso dalla Procura di Salisburgo - da qualificarsi quale "decisione giudiziaria" alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra esaminata - è stato successivamente autorizzato e, dunque, sottoposto ad un controllo giurisdizionale, ai sensi del §29, comma 1, legge federale relativa alla cooperazione giudiziaria in cause penali con gli Stati membri dell'Unione europea (EU-JZD), dal Tribunale di Salisburgo con provvedimento del 24 aprile 2020 che, in virtù del principio di fiducia reciproca che ispira il sistema del mandato di arresto europeo, deve presumersi abbia svolto i necessari controlli a tutela delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali del ricorrente.

3. Anche il secondo motivo è infondato.Occorre, innanzitutto, premettere che le novellate disposizioni dell'art. 143 cod. proc. pen., che hanno recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, non contengono alcuna specifica previsione relativa al mandato di arresto europeo.

Detta direttiva, tuttavia, prevede, agli artt. 2, par. 7, e 3, par. 6, che le competenti autorità dello Stato di esecuzione del mandato di arresto europeo assicurino alle persone che siano soggette a tale procedimento e non parlino o non comprendano la lingua del procedimento l'assistenza di un interprete nonché la traduzione scritta del mandato, ove l'interessato non comprenda la lingua in cui tale documento è redatto.

Tale lacuna normativa è stata colmata dall'esegesi di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, in considerazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 39, comma 1, della legge n. 69 del 2005 - che consente l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari "in quanto compatibili" - e del richiamo, contenuto all'art. 9, comma 5, legge cit., alla possibilità di applicare, anche nell'ambito della procedura di consegna legata all'esecuzione del mandato di arresto europeo, le disposizioni del codice di rito in materia di misure cautelari personali, laddove se ne presenti la necessità.

Si è, pertanto, affermato che in tema di mandato di arresto europeo, l'ambito applicativo delle novellate disposizioni di cui all'art. 143 cod. proc. pen. comprende anche la speciale disciplina della procedura di consegna relativa al mandato di arresto europeo, con la conseguenza che l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana ha diritto ad ottenere la traduzione degli atti suindicati solo se ne faccia espressa e motivata richiesta (Sez. 6, n. 1199 del 08/01/2015, Ivancescu, Rv. 261639.

Si veda anche Sez. 6, n. 50814 del 24/11/2016, Aleksishvili, Rv. 268359 che ha riconosciuto tale diritto, qualora sia stata formulata espressa e motivata richiesta, solo in relazione ai documenti fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di consegna, ma non con riferimento agli atti compiuti nell'ambito del procedimento estero la cui traduzione può essere richiesta esclusivamente alla competente Autorità giudiziaria dello Stato di emissione del mandato di arresto europeo). 3.1 Applicando i principi sopra esaminati al caso in esame, ritiene il Collegio che la Corte territoriale non sia incorsa in alcuna violazione dell'art. 143 cod. proc. pen.

Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che, poiché all'udienza del 15 luglio 2021 il ricorrente aveva dichiarato di «non parlare bene la lingua italiana e di avere bisogno di un interprete», detta udienza era stata rinviata al successivo 30 settembre che, tuttavia, nonostante la presenza dell'interprete di lingua georgiana, veniva celebrata in assenza del ricorrente.

In tale sede, peraltro, non veniva formulata alcuna richiesta di traduzione degli atti.

In assenza, dunque, di una formale e motivata richiesta da parte del ricorrente, il quale, nonostante l'assistenza di un interprete di lingua georgiana, ha ritenuto di non presenziare all'udienza di discussione, deve, pertanto, ritenersi che correttamente la Corte territoriale non ha disposto la traduzione degli atti del procedimento interno e della sentenza.

Peraltro, il ricorrente non ha prospettato alcun pregiudizio derivante dalla mancata traduzione della sentenza, che del resto non ha impedito alla difesa di esercitare i suoi diritti e facoltà, presentando ampio ricorso per cassazione.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 18, lett. e), legge n. 69 del 2005 per l'omessa indicazione nel mandato di arresto europeo dei limiti massimi della carcerazione preventiva.

Osserva, al riguardo, il Collegio che con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (in vigore dal 20 febbraio 2021 e, dunque, applicabile alla fattispecie in esame), il legislatore, al fine di armonizzare le disposizioni interne in tema di mandato di arresto europeo con quelle della decisione quadro 2002/584/GAI e, conseguentemente semplificare le procedure di consegna nell'ambito della spazio comune europeo, ha sensibilmente ridotto i motivi di rifiuto obbligatorio previsti dall'art. 18, legge n. 69 del 2005 tra i quali oggi non è più previsto quello invocato dal ricorrente.

5. Anche il quarto motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

Il ricorrente deduce, infatti, la violazione dell'art. 19, lett. b), legge n. 69 del 2005 in relazione all'omessa apposizione della clausola di riserva prevista da tale norma, avendo la Corte territoriale omesso di svolgere i necessari accertamenti per verificare se il ricorrente, che assume risiedere a Napoli con la moglie, sia effettivamente un "cittadino comunitario" ovvero extracomunitario richiedente asilo o titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Innanzitutto rileva il Collegio che l'art. 19, comma 1), lett. b) , legge n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, ha ristretto l'operatività della clausola di riserva per il mandato di arresto processuale al cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea che sia legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni.

Ciò premesso, la sentenza impugnata, nell'escludere l'applicabilità dell'invocata previsione normativa, ha rilevato che il Davit risulta essere un cittadino di uno Stato extracomunitario e non ha allegato nulla che ne attesti la cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione ovvero la legittima ed effettiva dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni (i precedenti dattiloscopici ne attestato la prima identificazione in Italia il 7 luglio 2018 quale persona priva di permesso di soggiorno).

In presenza di siffatte condizioni e della genericità delle allegazioni del ricorrente, deve, dunque, escludersi che incombesse sulla Corte territoriale l'onere di alcuna indagine al riguardo.

Le considerazioni esposte hanno un valore assorbente anche rispetto all'esame della questione di legittimità costituzionale dedotta dal ricorrente, trattandosi, peraltro, di questione non rilevante nel caso di specie, in assenza di alcuna prova di uno stabile radicamento familiare e lavorativo del ricorrente o della titolarità da parte di quest'ultimo di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Va, inoltre, aggiunto che con riferimento al solo mandato di arresto esecutivo, l'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, considera le medesime condizioni, oltre che la dimora effettiva nel territorio italiano per almeno cinque anni, quale motivo di rifiuto facoltativo.

In relazione a tale norma, questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui esclude dal beneficio del rifiuto facoltativo della consegna i cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea che non abbiano maturato una permanenza sul territorio italiano di almeno cinque anni, in quanto la scelta non contrasta né con il parametro della ragionevolezza, né con il principio di eguaglianza, nè con la finalità di reinserimento sociale del condannato (Sez. 6 , n. 18124 del 06/05/2021, Hathazi, Rv. 281271).

In assenza del presupposto di un sostanziale radicamento nel territorio del consegnando, deve, infine, escludersi la rilevanza nella fattispecie in esame della questione pregiudiziale recentemente sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 217 del 2021.

Tale provvedimento, infatti, è stato emesso nell'ambito di un procedimento in cui, in presenza del presupposto del sostanziale radicamento nel territorio del consegnando, cittadino di uno Stato terzo, la Corte costituzionale è stata investita della questione di legittimità dell'art. 18, lett. c), legge n. 69 del 2005 nella formulazione antecedente la novella del 2021.

Con l'ordinanza in questione, il Giudice delle Leggi ha ritenuto di investire in via preliminare la Corte di giustizia della questione concernente la compatibilità con l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della normativa come quella italiana, che esclude - in maniera assoluta e automatica dall'ambito di applicazione del motivo di rifiuto della consegna disciplinato da tale disposizione i cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, non consentendo all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna neppure quando tali persone abbiano stabili e radicati legami sociali e familiari con lo Stato dell'esecuzione.

5. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Georgia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30 settembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna all'[OSCURATO:PERSONA] dell'Austria di [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto il 29 giugno 2021 in esecuzione del mandato di arresto processuale emesso dal Tribunale di Salisburgo il 24 aprile 2020 per i reati di concorso in furto in abitazione aggravato, commessi in Wals e in altri luoghi il 21 ed il 22 dicembre 2019. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del consegnando, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), legge 22 aprile 2005, n. 69 in quanto il mandato di arresto europeo non contiene alcun riferimento ad un provvedimento cautelare o ad altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che possa giustificare la privazione della libertà personale del ricorrente. A tal fine, non è sufficiente il richiamo all'ordine di cattura europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Salisburgo il 14 aprile 2020, trattandosi di un atto non assimilabile ad un provvedimento giurisdizionale. 2.2 Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 6, comma 7, legge n. 69 del 2005 e 143 cod. proc. pen. non avendo la Corte territoriale, dopo avere accertato che il consegnando non parla né comprende la lingua italiana, disposto la traduzione in lingua georgiana del mandato di arresto europeo e degli atti ad esso allegati, violando, così, il diritto di difesa del ricorrente. 2.3 Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 18, lett. e), legge n. 69 del 2005 per omessa indicazione nel mandato di arresto europeo sia delle ragioni della consegna che dei termini di durata della carcerazione cautelare preventiva previsti in caso di consegna. Il mandato di arresto si limita, infatti, ad indicare genericamente, quale ragione della sua emissione, l'esercizio dell'azione penale o l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà, ma non precisa se il consegnando sarà trattenuto solo per l'espletamento del suo interrogatorio o se la privazione della sua libertà avrà una durata maggiore. 2.4 Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 19, lett. b), legge n. 69 del 2005 in relazione all'omessa subordinazione dell'esecuzione del mandato di arresto europeo alla condizione che il ricorrente, dopo essere stato sottoposto a processo, sia rinviato in Italia per l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti. La Corte di appello ha omesso di svolgere i necessari accertamenti per verificare se il ricorrente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], sia effettivamente un "cittadino comunitario" ovvero extracomunitario richiedente asilo o titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Con riferimento a tale circostanza, eccepisce, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, lett. b), legge n. 69 del 2005 per contrasto con gli artt. 3 e 10 Cost. in relazione alla omessa previsione della condizione in esame anche a vantaggio dello straniero extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che: il mandato di arresto è stato emesso dal Tribunale di Salisburgo il 24 aprile 2020, contiene una descrizione dei fatti per cui si procede e specifica che la ragione della richiesta di consegna attiene all'esercizio dell'azione penale e all'esecuzione della pena; all'udienza dinanzi alla Corte di appello era presente un interprete di lingua georgiana; il provvedimento impugnato ha illustrato le ragioni per cui al ricorrente non si applica la clausola di riserva. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 1.1 Giova, innanzitutto premettere che, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri e quello del mutuo riconoscimento - di cui il mandato di arresto europeo costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale - rivestono importanza fondamentale nel diritto dell'Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. In particolare, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (sentenza del 25 luglio 2018, Minister for 3ustice and [OSCURATO:PERSONA]216/18). Ciò comporta che, nell'ambito del sistema del mandato di arresto europeo, connotato dalla specifica e tassativa previsione dei motivi di rifiuto (artt. 3, 4 e 4 bis della stessa decisione quadro) e delle condizioni apponibili (art. 5 della medesima), l'esecuzione del mandato costituisce il principio, mentre il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione da interpretarsi restrittivamente (sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality, C-216/18). 2. Ciò premesso, il punto controverso introdotto dal primo motivo di ricorso, attiene alla perinnetrazione della nozione di "decisione giudiziaria" contenuta nell'art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 69 del 2005, che, ad avviso del ricorrente si riferisce esclusivamente ad un provvedimento giurisdizionale emesso da un giudice o, comunque, soggetto alla convalida da parte di un organo terzo e imparziale. Il motivo è infondato. Osserva, al riguardo, il Collegio che sebbene né la decisione quadro 2002/584/GAI (art. 8, lett. c) né la legge n. 69 del 2005 (art. 6, comma 1, lett. c) contengano una definisce del mandato di arresto "nazionale" ovvero della "decisione giudiziaria esecutiva" che possono essere posti a fondamento di un mandato di arresto europeo, tale nozione è stata interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un'accezione ben più ampia di quella proposta dal ricorrente, che muove dal presupposto che la nozione di «autorità giudiziaria» emittente, di cui all'art. 6, par. 1, della citata decisione quadro, si riferisce non solo ai giudici ed agli organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma a tutte le autorità che partecipano all'amministrazione della giustizia penale degli Stati membri, compreso il pubblico ministero e con esclusione dei servizi di polizia (Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenze del 10 novembre 2016, Poltorak, C-452/16 e Kovalkovas, C-477/16; Corte di Giustizia dell'Unione europea, 29 giugno 2016, Kossowski, C-486/14). Tale interpretazione è corroborata da ragioni di carattere sistematico. Si osserva, infatti, che il mandato di arresto europeo è uno strumento della cooperazione giudiziaria in materia penale, che può essere emesso o ai fini dell'esercizio di un'azione penale nello Stato membro emittente, o ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà nel medesimo Stato. Pertanto, nella misura in cui il mandato d'arresto europeo agevola la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, intervenute in una fase anteriore alla sentenza, si deve ritenere che anche una Procura, che in base al diritto nazionale dispone della competenza ad esercitare un'azione penale, dev'essere considerata un'autorità che partecipa all'amministrazione della giustizia dello Stato membro interessato. Trasponendo tale definizione di «autorità giudiziaria emittente» anche nell'esegesi dell'art. 8, par. 1, della direttiva, si è pertanto, affermato che la nozione di «mandato d'arresto» figurante alla lettera c), si riferisce al solo mandato d'arresto nazionale, da intendersi quale decisione giudiziaria distinta dal mandato d'arresto europeo (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 1 giugno 2016, Bob-Dogi, C-241/15) e deve essere interpretato nel senso che costituisce una «decisione giudiziaria», ai sensi di tale disposizione, una decisione adottata dalle autorità che partecipano all'amministrazione della giustizia penale degli Stati membri, ad esclusione dei servizi di polizia. E' stata, ad esempio, considerata tale anche una convalida di un mandato d'arresto nazionale precedentemente emesso, ai fini di azioni penali, da un servizio di polizia (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 10 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], C-453/16). 2.1 E' stato, inoltre, precisato che il sistema del mandato d'arresto europeo comporta una protezione, sia in materia procedurale che dei diritti fondamentali dell'interessato, su due livelli, ovvero quello relativo all'adozione della decisione nazionale e quello in sede di emissione del mandato d'arresto europeo (Corte di Giustizia dell'Unione europea, 1 giugno 2016, Bob-Dogi, C-241/15; Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenze del 27 maggio 2019, Minister for Justíce and Equality, C-508/18 e C-509/18). La Corte di Giustizia, con le sentenze gemelle del 27 maggio 2019, C-508/18 e C-509/18, ha, inoltre, precisato che la suddetta protezione implica che venga adottata, quanto meno ad uno dei due livelli, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva. Ne consegue che, qualora il diritto dello Stato membro emittente attribuisca la competenza ad emettere un mandato d'arresto europeo a un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia di tale Stato, non sia un giudice o un organo giurisdizionale, la decisione giudiziaria nazionale su cui s'innesta il mandato d'arresto europeo deve in sé rispettare siffatti requisiti. Si aggiunge, inoltre, che in tal caso, la stessa decisione di emettere il mandato d'arresto deve poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva. Il rispetto di tali requisiti consente, infatti, di garantire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione che la decisione di emettere un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale si basa su un procedimento nazionale soggetto a controllo giurisdizionale, e che la persona nei cui confronti è stato emesso tale mandato d'arresto nazionale ha beneficiato di tutte le garanzie proprie all'adozione di questo tipo di decisioni, in particolare di quelle risultanti dai diritti fondamentali e dai fondamentali principi giuridici menzionati all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584. Inoltre, anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo si fondi su una decisione nazionale emessa da un giudice o da un organo giurisdizionale, spetta, comunque, all'autorità giudiziaria competente, in base al diritto nazionale, ad emettere il mandato d'arresto europeo il compito di assicurare, in modo indipendente, il secondo livello di protezione dei diritti della persona interessata, e in particolare, il rispetto delle condizioni necessarie per la sua emissione ed il controllo della proporzionalità della misura, tenuto conto delle peculiarità di ciascun caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16).2.2 La giurisprudenza di legittimità, uniformandosi a tali indicazioni esegetiche, ha recentemente affermato che in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "autorità giudiziaria emittente" comprende anche le autorità di uno Stato membro che, pur non rivestendo la qualifica di organi giurisdizionali, partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato e agiscono in modo indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni, a condizione che sia assicurato il sindacato giurisdizionale sulla decisione relativa all'emissione del mandato (Sez. 6, n. 15922 del 21/05/2020, Lucaci, Rv. 278934 in fattispecie relativa a un mandato di arresto europeo di tipo processuale emesso dall'ufficio del pubblico ministero austriaco, convalidato, prima della sua trasmissione, da un tribunale). È stata, inoltre, ritenuta legittima, nella ricorrenza delle restanti condizioni, l'emissione di un mandato di arresto europeo sulla base di un provvedimento restrittivo della libertà disposto da un'autorità di polizia e successivamente convalidato dal pubblico ministero, costituendo lo stesso una "decisione giudiziaria" ai sensi dell'art.8, paragrafo 1, lett. c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Sez. 6, n. 20571 del 01/07/2020, Emma, Rv. 279280 in fattispecie relativa a un mandato di arresto europeo emesso dall'Ungheria sulla base di un provvedimento cautelare adottato da un funzionario di polizia e sottoposto al controllo del pubblico ministero in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata al fine di accertare l'assoggettabilità ad impugnazione della suddetta convalida, quale condizione del necessario rispetto dell'art. 5, comma 4,CEDU). 2.3 Sulla base di tale giurisprudenza, da cui il Collegio non intende discostarsi, deve dunque, ritenersi che, con riferimento al caso di specie, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 69 del 2005 atteso che l'ordine di arresto europeo emesso dalla Procura di Salisburgo - da qualificarsi quale "decisione giudiziaria" alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra esaminata - è stato successivamente autorizzato e, dunque, sottoposto ad un controllo giurisdizionale, ai sensi del §29, comma 1, legge federale relativa alla cooperazione giudiziaria in cause penali con gli Stati membri dell'Unione europea (EU-JZD), dal Tribunale di Salisburgo con provvedimento del 24 aprile 2020 che, in virtù del principio di fiducia reciproca che ispira il sistema del mandato di arresto europeo, deve presumersi abbia svolto i necessari controlli a tutela delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali del ricorrente. 3. Anche il secondo motivo è infondato.Occorre, innanzitutto, premettere che le novellate disposizioni dell'art. 143 cod. proc. pen., che hanno recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, non contengono alcuna specifica previsione relativa al mandato di arresto europeo. Detta direttiva, tuttavia, prevede, agli artt. 2, par. 7, e 3, par. 6, che le competenti autorità dello Stato di esecuzione del mandato di arresto europeo assicurino alle persone che siano soggette a tale procedimento e non parlino o non comprendano la lingua del procedimento l'assistenza di un interprete nonché la traduzione scritta del mandato, ove l'interessato non comprenda la lingua in cui tale documento è redatto. Tale lacuna normativa è stata colmata dall'esegesi di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, in considerazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 39, comma 1, della legge n. 69 del 2005 - che consente l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari "in quanto compatibili" - e del richiamo, contenuto all'art. 9, comma 5, legge cit., alla possibilità di applicare, anche nell'ambito della procedura di consegna legata all'esecuzione del mandato di arresto europeo, le disposizioni del codice di rito in materia di misure cautelari personali, laddove se ne presenti la necessità. Si è, pertanto, affermato che in tema di mandato di arresto europeo, l'ambito applicativo delle novellate disposizioni di cui all'art. 143 cod. proc. pen. comprende anche la speciale disciplina della procedura di consegna relativa al mandato di arresto europeo, con la conseguenza che l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana ha diritto ad ottenere la traduzione degli atti suindicati solo se ne faccia espressa e motivata richiesta (Sez. 6, n. 1199 del 08/01/2015, Ivancescu, Rv. 261639. Si veda anche Sez. 6, n. 50814 del 24/11/2016, Aleksishvili, Rv. 268359 che ha riconosciuto tale diritto, qualora sia stata formulata espressa e motivata richiesta, solo in relazione ai documenti fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di consegna, ma non con riferimento agli atti compiuti nell'ambito del procedimento estero la cui traduzione può essere richiesta esclusivamente alla competente Autorità giudiziaria dello Stato di emissione del mandato di arresto europeo). 3.1 Applicando i principi sopra esaminati al caso in esame, ritiene il Collegio che la Corte territoriale non sia incorsa in alcuna violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che, poiché all'udienza del 15 luglio 2021 il ricorrente aveva dichiarato di «non parlare bene la lingua italiana e di avere bisogno di un interprete», detta udienza era stata rinviata al successivo 30 settembre che, tuttavia, nonostante la presenza dell'interprete di lingua georgiana, veniva celebrata in assenza del ricorrente. In tale sede, peraltro, non veniva formulata alcuna richiesta di traduzione degli atti. In assenza, dunque, di una formale e motivata richiesta da parte del ricorrente, il quale, nonostante l'assistenza di un interprete di lingua georgiana, ha ritenuto di non presenziare all'udienza di discussione, deve, pertanto, ritenersi che correttamente la Corte territoriale non ha disposto la traduzione degli atti del procedimento interno e della sentenza. Peraltro, il ricorrente non ha prospettato alcun pregiudizio derivante dalla mancata traduzione della sentenza, che del resto non ha impedito alla difesa di esercitare i suoi diritti e facoltà, presentando ampio ricorso per cassazione. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 18, lett. e), legge n. 69 del 2005 per l'omessa indicazione nel mandato di arresto europeo dei limiti massimi della carcerazione preventiva. Osserva, al riguardo, il Collegio che con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (in vigore dal 20 febbraio 2021 e, dunque, applicabile alla fattispecie in esame), il legislatore, al fine di armonizzare le disposizioni interne in tema di mandato di arresto europeo con quelle della decisione quadro 2002/584/GAI e, conseguentemente semplificare le procedure di consegna nell'ambito della spazio comune europeo, ha sensibilmente ridotto i motivi di rifiuto obbligatorio previsti dall'art. 18, legge n. 69 del 2005 tra i quali oggi non è più previsto quello invocato dal ricorrente. 5. Anche il quarto motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il ricorrente deduce, infatti, la violazione dell'art. 19, lett. b), legge n. 69 del 2005 in relazione all'omessa apposizione della clausola di riserva prevista da tale norma, avendo la Corte territoriale omesso di svolgere i necessari accertamenti per verificare se il ricorrente, che assume risiedere a Napoli con la moglie, sia effettivamente un "cittadino comunitario" ovvero extracomunitario richiedente asilo o titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Innanzitutto rileva il Collegio che l'art. 19, comma 1), lett. b) , legge n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, ha ristretto l'operatività della clausola di riserva per il mandato di arresto processuale al cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea che sia legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni. Ciò premesso, la sentenza impugnata, nell'escludere l'applicabilità dell'invocata previsione normativa, ha rilevato che il Davit risulta essere un cittadino di uno Stato extracomunitario e non ha allegato nulla che ne attesti la cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione ovvero la legittima ed effettiva dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni (i precedenti dattiloscopici ne attestato la prima identificazione in Italia il 7 luglio 2018 quale persona priva di permesso di soggiorno). In presenza di siffatte condizioni e della genericità delle allegazioni del ricorrente, deve, dunque, escludersi che incombesse sulla Corte territoriale l'onere di alcuna indagine al riguardo. Le considerazioni esposte hanno un valore assorbente anche rispetto all'esame della questione di legittimità costituzionale dedotta dal ricorrente, trattandosi, peraltro, di questione non rilevante nel caso di specie, in assenza di alcuna prova di uno stabile radicamento familiare e lavorativo del ricorrente o della titolarità da parte di quest'ultimo di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Va, inoltre, aggiunto che con riferimento al solo mandato di arresto esecutivo, l'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, considera le medesime condizioni, oltre che la dimora effettiva nel territorio italiano per almeno cinque anni, quale motivo di rifiuto facoltativo. In relazione a tale norma, questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui esclude dal beneficio del rifiuto facoltativo della consegna i cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea che non abbiano maturato una permanenza sul territorio italiano di almeno cinque anni, in quanto la scelta non contrasta né con il parametro della ragionevolezza, né con il principio di eguaglianza, nè con la finalità di reinserimento sociale del condannato (Sez. 6 , n. 18124 del 06/05/2021, Hathazi, Rv. 281271). In assenza del presupposto di un sostanziale radicamento nel territorio del consegnando, deve, infine, escludersi la rilevanza nella fattispecie in esame della questione pregiudiziale recentemente sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 217 del 2021. Tale provvedimento, infatti, è stato emesso nell'ambito di un procedimento in cui, in presenza del presupposto del sostanziale radicamento nel territorio del consegnando, cittadino di uno Stato terzo, la Corte costituzionale è stata investita della questione di legittimità dell'art. 18, lett. c), legge n. 69 del 2005 nella formulazione antecedente la novella del 2021. Con l'ordinanza in questione, il Giudice delle Leggi ha ritenuto di investire in via preliminare la Corte di giustizia della questione concernente la compatibilità con l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della normativa come quella italiana, che esclude - in maniera assoluta e automatica dall'ambito di applicazione del motivo di rifiuto della consegna disciplinato da tale disposizione i cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, non consentendo all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna neppure quando tali persone abbiano stabili e radicati legami sociali e familiari con lo Stato dell'esecuzione. 5. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 44726/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris