CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39150/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MESSINA Cdato avviso alle pa-r-tti3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 13/04/2021, su richiesta delle parti, in relazione ai reati di usura aggravata, applicava rispettivamente a: [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni tre di reclusione ed euro 6.000 di multa; [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 8.000 di multa Gli imputati, tramite difensore, con unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, per lamentare, vizio di motivazione con riferimento all'omessa pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. (motivo unico). I ricorsi sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014- 01). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] /OW