CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09154/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentate e difese, in virtù di procurarilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata PAOLAPIVATO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centraledell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 26 del 2025 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 17 gennaio 2025 (R.G.N. 327/2024).Numero registro generale 14813/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 9154/2026Data pubblicazione 11/04/2026Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13gennaio 2026 e nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diBologna ha respinto il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eha dunque confermato la pronuncia del Tribunale di Ravenna, che harideterminato in Euro 51.923,70 l’importo dovuto in relazione all’avvisodi addebito INPS n. 393 2021 00000262 27 000, notificato l’11 ottobre2021 e concernente il pagamento del complessivo ammontare di Euro125.111,30 a titolo di contributi, sanzioni e interessi per il periodo danovembre 2005 a marzo 2006.La Corte territoriale rammenta che le società appellanti hannoimpugnato i verbali ispettivi del dicembre 2005, riguardanti l’arcotemporale da gennaio 2003 a ottobre 2005, e che il giudizio diaccertamento negativo è stato definito con sentenza irrevocabile(Cass., sez. VI-L, 3 giugno 2015, n. 11487), destinata ad esplicare lapropria efficacia anche per il successivo periodo novembre 2005-marzo2006, coperto dall’avviso di addebito di cui si discute in causa.È infondata l’eccezione di prescrizione, reiterata in appello.La richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA] di rigettare le domande di accertamentonegativo denota l’inequivocabile volontà di esercitare il diritto einterrompe la prescrizione anche per il credito dedotto nell’odiernogiudizio.L’eccezione di prescrizione dev’essere poi qualificata alla streguadell’art. 2953 cod. civ. e non rileva che l’[OSCURATO:PERSONA] non abbiaespressamente richiamato tale disciplina: una volta che sia propostal’eccezione di prescrizione, compete al giudice (Iura novit curia)individuare la disciplina più appropriata, senza essere vincolato dalleallegazioni delle parti.- 2 -Numero registro generale 14813/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 9154/2026Data pubblicazione 11/04/2026La sentenza che ha definito il giudizio di accertamento negativoinveste pur sempre la sussistenza dell’obbligo di pagamento deicontributi e delinea la «corretta fisionomia del credito dell’Ente»,oramai disancorato dagli originari atti impositivi (i verbali diaccertamento) e legato unicamente all’atto giurisdizionale «che lo hadefinitivamente ed inequivocabilmente accertato» (pagina 31 dellasentenza impugnata)2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorrono [OSCURATO:SOCIETA]ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di tre motivi, illustrati da memoria inprossimità dell’adunanza camerale.3.– All’impugnazione resiste l’INPS con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), le ricorrenti censurano la sentenza d’appello per violazione e falsaapplicazione degli artt. 2943, secondo comma, e 2945, secondocomma, cod. civ., degli artt. 12 e 14 delle preleggi, dell’art. 3, comma9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’art. 116 cod. proc. civ.Con riferimento ai crediti azionati con l’avviso di addebitoimpugnato nell’odierno giudizio, avrebbe errato la Corte di meritonell’attribuire un’efficacia interruttiva permanente della prescrizionealle difese svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di accertamento negativopromosso da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel gennaio 2006contro il verbale di accertamento del 15 dicembre 2005, giudiziodefinito dalla sentenza di questa Corte recante il numero 11487 del2015, depositata il 3 giugno 2015. In virtù delle rigorose previsioni intema di prescrizione, «non […] suscettibili di interpretazione estensivao analogica» (pagina 7 del ricorso per cassazione), solo la domanda di- 3 -Numero registro generale 14813/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 9154/2026Data pubblicazione 11/04/2026accertamento del diritto e di condanna all’adempimento attesterebbela vitalità del diritto e manifesterebbe l’inequivocabile volontà deltitolare di esercitarlo, con un effetto sostanziale di costituzione in moradell’obbligato. Gli atti difensivi dell’[OSCURATO:PERSONA], per contro, nonespliciterebbero alcuna rivendicazione del credito.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), le ricorrenti si dolgono della violazione e della falsa applicazionedegli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., dell’art. 2953 cod. civ. e dell’art.3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 e criticano la sentenzad’appello per aver applicato la prescrizione decennale da actio iudicatiin difetto di domanda dell’[OSCURATO:PERSONA], che mai avrebbe prospettatol’operatività dell’art. 2953 cod. civ.3.– Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), le ricorrenti denunciano, infine, violazione e falsa applicazionedegli artt. 12 e 14 delle preleggi, dell’art. 2953 cod. civ., dell’art. 3,comma 9, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 13, comma 5, deldecreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dell’art. 30 del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30luglio 2010, n. 122, dell’art. 24, commi 4 e 5, del decreto legislativo26 febbraio 1999, n. 46, e dell’art. 474 cod. proc. civ.La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per averapplicato la più lunga prescrizione connessa con l’actio iudicati, indifetto di una pronuncia di condanna passata in giudicato, e per averearbitrariamente qualificato come atti impositivi i verbali diaccertamento INPS, senza considerare che rappresentano un meroinvito alla regolarizzazione e non possono essere perciò assimilati allecartelle di pagamento.La già citata sentenza n. 11487 del 2015, cui la Corte di meritoricollega l’applicabilità dell’art. 2953 cod. civ., non contemplerebbealcuna statuizione di condanna e non specificherebbe l’entità della- 4 -Numero registro generale 14813/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 9154/2026Data pubblicazione 11/04/2026pretesa, risolvendosi in un accertamento dell’astratta debenza deicontributi.Né indurrebbero a diverse conclusioni le pronunce che hannoconvertito il termine breve di prescrizione in quello decennale, nellafattispecie di rigetto di un’opposizione a cartella esattoriale,contraddistinta pur sempre da un «contenuto sostanziale di condanna»(pagina 26 del ricorso per cassazione).4.– La terza censura interpella questa Corte su una questionenuova, che ben può riproporsi numerose volte ed esige risposteunivoche, in quanto si interseca con le esigenze di certezza dei rapportigiuridici.5.– La tematica non è stata ancora scandagliata in tutti i profili chele odierne censure pongono in risalto.L’ordinanza n. 32727 del 16 dicembre 2025 ha disatteso le critichedell’[OSCURATO:PERSONA] contro una pronuncia d’appello, che aveva negato efficaciainterruttiva della prescrizione alla richiesta di rigetto dell’azione diaccertamento negativo. In quel frangente, le doglianze del ricorrentesi rivelavano generiche e non scalfivano la qualificazione prescelta dallaCorte di merito in ossequio ai princìpi espressi da Cass., sez. lav., 29luglio 2021, n. 21799.Questa Corte, dopo aver esposto la fondamentale ratio decidendidel rigetto del ricorso, ha poi soggiunto, con argomento di rincalzo:«Vale peraltro aggiungere che la sentenza n. 10345/2008, con la qualequesta Corte ha definito l’originario giudizio di accertamento negativodel credito previdenziale, non può essere qualificata quale sentenza dicondanna ai sensi e per gli effetti dell’art. 2953 cod. civ.» (punto 7delle Ragioni della decisione).Invero, «L’accertamento irrevocabile compiuto dalla corteterritoriale non afferisce ad un titolo esecutivo (cartella di pagamento,avviso di addebito), ma a un verbale di accertamento e notificazione,di per sé sprovvisto di efficacia esecutiva. Deve dunque escludersi che- 5 -Numero registro generale 14813/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 9154/2026Data pubblicazione 11/04/2026l’accertamento di cui trattasi abbia funzione esecutiva, e dunque deveescludersi la sua assimilabilità a una sentenza di condanna» (punto 9delle Ragioni della decisione).6.– Il tema, lambito nell’ordinanza richiamata, richiede ora diessere esaminato ex professo, in quanto il percorso argomentativodella sentenza d’appello ha il suo punto nodale nell’interpretazionedell’art. 2953 cod. civ. e su tale aspetto si dispiega, con dovizia diargomenti, il contraddittorio processuale.7.– Al fine di inquadrare la questione, giova ripercorrere gli approdioramai consolidati sulla latitudine e sulla ratio dell’art. 2953 cod. civ.7.1.– Una volta che si formi il giudicato, si prescrivono in dieci annii diritti assoggettati a un termine più breve di prescrizione, in quantocessa di avere rilievo il titolo originario (Cass., sez. lav., 3 dicembre1999, n. 13544), oramai sostituito dal titolo giudiziale (Cass., sez. II,1° ottobre 2025, n. 26523, sul diritto di riscuotere le somme dovute atitolo di sanzioni amministrative), che vive di vita propria e autonoma.Allorché il rapporto è oramai incontrovertibile, non si apprezza piùl’esigenza di una definizione sollecita, che il legislatore persegue con lafissazione di termini di prescrizione più brevi rispetto all’ordinario,nell’interesse dell’obbligato o a presidio di interessi generali.La conversione, proprio perché si correla a un titolo giudizialedefinitivo, opera con esclusivo riguardo ai diritti riconducibili al titolo inesame (Cass., sez. lav., 10 giugno 1999, n. 5710) e non tocca i dirittimaturati in un arco temporale successivo al giudicato (Cass., sez. lav.,20 marzo 2013, n. 6967).Per la conversione del termine di prescrizione, è dunque necessarioche i diritti appartengano al thema decidendum del giudizio conclusocon sentenza irrevocabile (Cass., sez. lav., 19 marzo 2004, n. 5582).È il provvedimento giudiziale definitivo che assurge a discrimine(Cass., sez. lav., 24 gennaio 2018, n. 1774), anche quando ladefinitività scaturisca da una pronuncia di rito, come quella di tardività- 6 -Numero registro generale 14813/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 9154/2026Data pubblicazione 11/04/2026del ricorso o di inammissibilità dell’impugnazione (Cass., sez. V, 19settembre 2024, n. 25222, e 22 marzo 2019, n. 8105).Non rileva, per contro, il mero decorso del termine perl’impugnazione di un atto, in quanto produce l’unico effettodell’irretrattabilità del credito, senza dare àdito alla conversione sancitadall’art. 2953 cod. civ. (Cass., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397).7.2.– La conversione del termine che promana dall’actio iudicati hacome requisito indefettibile un titolo giudiziale definitivo ed è il«prodotto delle garanzie del processo giurisdizionale, date dalla chancedi contraddittorio e di difesa dinanzi al giudice e dalla stessa decisionedel giudice, organo terzo» (Cass., S.U., 11 novembre 2021, n. 33408,punto 14 delle Ragioni della decisione).Dopo l’instaurazione di una controversia, «nulla sarà più comeprima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sono concretamente eincontestabilmente definiti dal comando del giudice terzo» (Cass., S.U.,10 dicembre 2009, n. 25790, in motivazione).8.– Nelle coordinate appena descritte si colloca la questione oggisottoposta al vaglio di questa Corte.Le ricorrenti propugnano un’interpretazione restrittiva dell’art.2953 cod. civ. e ritengono imprescindibile una pronuncia definitiva chesia stricto sensu di condanna. Requisito che difetterebbe a fronte diuna pronuncia definitiva sull’impugnazione del verbale diaccertamento.La ricostruzione, tratteggiata nel ricorso e nella memoriaillustrativa, fa leva su una pluralità di elementi, letterali e sistematici.8.1.– In primo luogo, la sentenza passata in giudicato determina laconversione del termine di prescrizione solo quando sia di condanna econsista in un provvedimento giudiziale definitivo che impongal’esecuzione della prestazione dovuta. Dall’àmbito di applicabilità dellanorma esulano dunque le sentenze di mero accertamento (Cass., sez.- 7 -Numero registro generale 14813/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 9154/2026Data pubblicazione 11/04/2026lav., 26 gennaio 2017, n. 2003) e le sentenze costitutive (Cass., sez.II, 31 maggio 1990, n. 5121).In tal senso milita il dato letterale, che delinea l’art. 2953 cod. civ.come «fattispecie legale singolare e di stretta interpretazione»(sentenza n. 33408 del 2021, cit., punto 15.1. delle Ragioni delladecisione), destinata a non trovare applicazione, ai sensi dell’art. 14delle preleggi, oltre i casi e i tempi previsti dal legislatore (Cass., sez.III, 30 maggio 1980, n. 3561).Sul versante sistematico, si evidenzia che soltanto il provvedimentodi condanna attesta in modo irrefutabile l’effettiva volontà di attuazionedell’interesse del creditore e determina una situazione antiteticarispetto a quella contraddistinta dall’inerzia del creditore.8.2.– Nella medesima, più rigorosa, prospettiva, si afferma, inoltre,che la sentenza passata in giudicato incide sulla conversione deltermine di prescrizione solo quando accerti definitivamente l’esistenzae l’entità del credito, svincolandolo dall’atto amministrativopresupposto (Cass., sez. II, 26 novembre 2025, n. 30959, in materiadi opposizione a ordinanza ingiunzione emessa per violazioni del codicedella strada).Accertamento che le ricorrenti escludono si possa ravvisare nelcaso di specie.8.3.– Né varrebbe obiettare che la sentenza passata in giudicato dirigetto dell’opposizione a cartella esattoriale determina la conversionedel termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all’art. 2953cod. civ. (Cass., sez. lav., 15 luglio 2021, n. 20261).In tale ipotesi, permane pur sempre il legame con una pronunciadi condanna, in quanto il giudizio non è circoscritto alla domanda dimero accertamento negativo proposta dal contribuente, ma ha adoggetto anche la domanda di condanna proposta dall’attore in sensosostanziale.- 8 -Numero registro generale 14813/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 9154/2026Data pubblicazione 11/04/2026Il diritto dell’[OSCURATO:PERSONA], pertanto, non rinviene più il suo titolo nellacartella, ma si fonda sul provvedimento che lo ha definitivamente einequivocabilmente accertato. In questa caratteristica risiede lagiustificazione della conversione del termine, giustificazione che non sipuò trasporre all’ipotesi di una pronuncia definitiva di rigettodell’opposizione contro un verbale di accertamento.9.– Ad opposte conclusioni pervengono la Corte d’appello diBologna e il controricorrente, che ascrivono a una siffatta pronuncial’effetto di convertire il termine di prescrizione, anche per le frazionitemporali successive di un rapporto inteso come unitario e inscindibile.In tale percorso, si possono ponderare le particolarità del giudizioinstaurato e il più pregnante rilievo che, nell’evoluzione dellagiurisprudenza, riveste l’art. 2953 cod. civ.9.1.– L’applicabilità di tale previsione si riconnette, anzitutto, allapeculiare natura del giudizio d’impugnazione dei verbali diaccertamento, che non si atteggia come «un giudizio impugnatorio,circoscritto alla verifica dei vizi dell’atto, ma investe, in una prospettivapiù ampia, il rapporto che s’instaura tra le parti, implicando il sorgeredi pretese e di obblighi, tra loro indissolubilmente connessi» (Cass.,sez. lav., 8 gennaio 2026, n. 413, punto 1.2. delle Ragioni delladecisione; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 30 marzo 2026, n.7686, punto 2.2. delle Ragioni della decisione).È questa peculiarità che radica l’interesse a proporre azione diaccertamento negativo delle risultanze del verbale, per neutralizzare leconseguenze pregiudizievoli che tale accertamento può produrre nellasfera giuridica dell’obbligato (Cass., sez. lav., 9 ottobre 2025, n.27132, quanto al rischio di recuperi contributivi).All’ipotesi in esame si attaglierebbero, pertanto, le considerazioniche le Sezioni Unite di questa Corte hanno svolto in ordine al giudiziotributario, al fine di riconoscere l’operatività delle disposizioni sull’actioiudicati: «il contribuente che impugni un provvedimento impositivo o- 9 -Numero registro generale 14813/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 9154/2026Data pubblicazione 11/04/2026sanzionatorio è sostanzialmente un convenuto che resiste alladomanda dell’ufficio finanziario (attore in senso sostanziale). Pertanto,il contenuto del giudizio che rigetta il ricorso del contribuente non èlimitato alla pronuncia della infondatezza delle eccezioni delcontribuente, ma ha un contenuto decisorio positivo, eventualmenteanche implicito, costituito dalla condanna al pagamento dell’impostadovuta o della sanzione irrogata con l’atto impugnato» (sentenza n.25790 del 2009, cit., in motivazione).In ultima analisi, l’accertamento definitivo sul rapporto sostanziale,anche quando le pretese consequenziali, già enucleate nei loroelementi costitutivi, siano specificate soltanto in séguito nel quantum,implicherebbe il sorgere di una nuova e distinta azione per far valeretali pretese, soggetta alla prescrizione decennale.9.2.– In secondo luogo, potrebbe soccorrere la forza espansivadell’art. 2953 cod. civ., oggi affrancato dalla necessità di una previastatuizione di condanna, passibile di esecuzione forzata.Per giurisprudenza costante, la sentenza penale di condannagenerica dell’imputato al risarcimento del danno da liquidare in sedecivile a favore della persona offesa che sia parte civile, «pur difettandodell’attitudine all’esecuzione forzata, costituisce una statuizioneautonoma contenente l’accertamento dell’obbligo risarcitorio,strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum»(Cass., sez. III, 18 giugno 2019, n. 16289, punto 4.1. del Considerato;nello stesso senso, Cass., sez. III, 14 agosto 2025, n. 23295, punto 8dei Motivi della decisione).Sin da epoca risalente (Cass., S.U., 16 ottobre 1958, n. 3292),questa Corte ha ribadito che anche la statuizione di responsabilità deldebitore, chiamata a compenetrarsi con la successiva determinazionedel danno, fonda l’applicabilità dell’art. 2953 cod. civ. all’azione direttaa quantificare il pregiudizio patito.- 10 -Numero registro generale 14813/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 9154/2026Data pubblicazione 11/04/2026Si prescrive, dunque, in dieci anni la successiva azione volta allaquantificazione del danno (Cass., sez. III, 19 febbraio 2009, n. 4054).Soggiace alla prescrizione decennale (art. 2953 cod. civ.), e nonpiù a quella quinquennale (art. 2947 cod. civ.), anche l’azione dirisarcimento dei danni arrecati da un provvedimento amministrativoillegittimo, allorché l’illegittimità sia stata acclarata da una pregressasentenza passata in giudicato e rappresenti la fonte del danno di cuipoi si chiede il risarcimento (Cass., sez. lav., 10 gennaio 2019, n. 430,punto 3.4. delle Ragioni della decisione).La conversione del termine di prescrizione può dunquecorrispondere anche a una pronuncia irrevocabile di accertamento ocostitutiva su un profilo che ha immediata incidenza sulla pretesasuccessivamente azionata.Una diversa lettura condurrebbe a ritenere tamquam non essetquell’accertamento irretrattabile che prelude alla successivadeterminazione del credito e che a quella determinazione èindissolubilmente congiunto.A tali conclusioni non sarebbe d’ostacolo l’irrilevanza delle sentenzedi mero accertamento, che questa Corte afferma quando non intercorrealcun nesso tra l’accertamento e l’indiscutibilità di una pretesa distintae autonoma.Tale principio è stato enunciato nella fattispecie peculiare di unaccertamento definitivo sul vincolo di subordinazione, che noninvolgeva in alcun modo il credito vantato, riguardante le differenzeretributive (sentenza n. 2003 del 2017, cit.): il diritto, della cuiprescrizione allora si discuteva, esulava dal thema decidendum dellacontroversia sulla subordinazione definita con il crisma del giudicato.9.3.– In questa diversa chiave ricostruttiva, alla scelta dipromuovere un giudizio e di conseguire un nuovo e stabile assetto degliinteressi fa riscontro il più lungo termine di prescrizione delle pretese- 11 -Numero registro generale 14813/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 9154/2026Data pubblicazione 11/04/2026che a vario titolo hanno la loro ineludibile genesi nei rapporti consacratinel giudicato.Per questa via, si valorizzerebbe la novità che il sopravvenire delgiudicato rappresenta, quale regola destinata a plasmare i diritti e gliobblighi delle parti.Tale novità si riscontrerebbe anche nell’àmbito dell’impugnazionedei verbali di accertamento: la definitività della pronuncia, lungidall’essere un flatus vocis, renderebbe indiscutibili le pretese chel’accertamento contestato sottende e già prefigura nei loro trattiessenziali.A tale riguardo, si deve rimarcare che proprio l’autorità delgiudicato, come accertamento intangibile della pretesa, fondal’operatività della conversione «anche nei confronti di un soggettorimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la sentenzapassata in giudicato (a meno che non trattasi di diritti che non furonooggetto di valutazione o di decisione)» (Cass., sez. III, 13 dicembre1993, n. 12253, in motivazione).Né l’interpretazione adombrata travalicherebbe i limiti tracciatidall’art. 2953 cod. civ., in quanto presupporrebbe pur sempre laverifica della congruenza tra i diritti sottoposti al più lungo termine diprescrizione e l’àmbito oggettivo del giudicato.10.– Le opzioni ermeneutiche che si profilano sui temi dibattutitrascendono la specificità della materia contributiva e si rivelano forieredi implicazioni sistematiche più ampie.Le questioni meritano, pertanto, di essere trattate in pubblicaudienza e di essere approfondite con l’apporto della Procura Generalee della discussione fra le parti. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienza delle questioni indicate in motivazione.- 12 -Numero registro generale 14813/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 9154/2026Data pubblicazione 11/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 13 gennaio 2026 e del 27 febbraio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 13 -