CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MODENA Ldato avviso &le partiO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata, nell'ambito di un procedimento a carico di altre sette imputati, dal G.U.P. del Tribunale di Modena il 9 luglio 2021, con la quale gli è stata applicata, in ordine a una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Modena tra il febbraio e l'aprile 2017, la pena concordata di 8 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, pena aggiunta in aumento, previo riconoscimento della continuazione esterna, a quella inflittagli dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 7 febbraio 2020, irrevocabile il 23 febbraio 2020. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata, in particolare con riferimento alla mancata verifica da parte del giudice della sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 3. Orbene, l'odierno ricorso risulta inammissibile, poiché si pone ben oltre i confini tracciati dall'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi queste che esulano dall'oggetto del ricorso, con cui si contesta, con considerazioni del tutto generiche, l'omessa valutazione del proscioglimento dell'imputato, che invece è stato escluso mediante il richiamo ai verbali di arresto, perquisizione e sequestro, agli esiti delle intercettazioni telefoniche, ai verbali di sommarie informazioni, alla consulenza tecnica e ai verbali di interrogatorio. Quanto poi alle forme della decisione, deve ribadirsi (cfr. Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018), il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., va pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata. Da ciò consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Sallmani deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Gi& P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio