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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 29008/2023

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ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 38677/19 proposto da: -) Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, in persona rispettivamente del Presidente del consiglio e del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura delloStato; -ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale app osta in calce al controricorso; -controricorrenti - nonché -) Università di Genova; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova 31 maggio 2019 n. 797; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’antefatto.

Oggetto:medici specializzandi Nel 2009 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi al Tribunale di Genova: -) l’Università di Genova; -) il Ministero dell’istruzione; -) il Ministero del lavoro; -) il Ministero della salute; -) il Ministero dell’economia; chiedendone la condanna in solido o in via alternativa al pagamento della “adeguata remunerazione”, prevista dall'Allegato alla direttiva 1982/76/CEE a favore dei laureati in medicina iscritti alle scuole di specializzazione.

1.1. Con sentenza 4574/10 il Tribunale di Genova rigettò la domanda, ritenendo che la suddetta Direttiva non fosse self executing e che di conseguenza gli attori non avessero diritti da vantare nei confronti delle amministrazioni convenute.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

1.2. Con sentenza 5.3.2015 n. 331 la Corte d’appello di Genova ritenne che il gravame non aveva censurato “la motivazione posta alla base del rigetto”, e cioè l’inesistenza del diritto fatto valere.

Aggiunse che non poteva esaminare la domanda di condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva, perché tale domanda, formulata in primo grado, era stata espressamente rinunciata dal difensore degli attori.

La sentenza d’appello non fu impugnata e passò in giudicato.

Questa vicenda processuale, per maggior chiarezza, nel testo che segue sarà chiamata “il primo giudizio”.

2. I fatti di causa.

Nel 2015 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero nuovamente dinanzi al Tribunale di Genova la Presidenza del Consiglio, il Ministro della istruzione e l’Università di Genova, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva attuazione della Direttiva 1982/76/CEE.

2.1. Con ordinanza 7.10.2016 il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda, ritenendola coperta da giudicato.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

2.2. Con sentenza 31.5.2019 n. 797 la Corte d’appello di Genova accolse il gravame.

La Corte d’appello ritenne che: -) la prima domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto il pagamento della “adeguata remunerazione” ed era fondata sulla direttiva comunitaria; la seconda domanda aveva invece ad oggetto il risarcimento del danno; -) la sentenza della Corte d’appello di Genova 5.3.2015 n. 331 (e cioè, per quanto detto, quella conclusiva del primo giudizio) aveva espressamente stabilito che gli attori formularono due diverse domande: l’una di pagamento della remunerazione, l’altra di risarcimento del danno; che la domanda di risarcimento del danno era diversa da quella di pagamento diretto; che la domanda di risarcimento del danno era stata espressamente rinunciata, e non poteva perciò essere esaminata ex officio in grado di appello; -) ergo, nessun giudicato esterno poteva essersi formato sulla suddetta domanda risarcitoria; -) il credito non era prescritto.

Nel merito, la Corte d’appello ha liquidato il danno patito dagli attori nella misura di euro 6.713,94 per ciascun anno di specializzazione.

Questa vicenda processuale, per maggior chiarezza, nel testo che segue sarà chiamata “il secondo giudizio”.

3. La sentenza conclusiva del “secondo giudizio” è stata impugnata per cassazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’istruzione, con ricorso fondato su tre motivi.

Hanno resistito con controricorso illustrato da memoria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. ed il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo la Presidenza del Consiglio sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno.

La difesa erariale invoca al riguardo i precedenti di questa Corte 2951/16, 25570/11 e 9147/09, formulando una tesicosì riassumibile: -) la domanda di pagamento “diretto” del trattamento economico previsto per gli specializzandi e la domanda di risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva comunitaria 1982/76 hanno ad oggetto il medesimo “bene della vita” e si fondano sul medesimo fatto costitutivo (inadempimento, da parte dello Stato, dell’obbligo di tempestiva attuazione delle Direttive); -) pertanto il diritto posto a fondamento del “primo giudizio” (il diritto al pagamento “diretto”) e il diritto posto a fondamento del “secondo giudizio” (il diritto al risarcimento del danno) erano “lo stesso diritto”; -) ergo, poiché nel 2010il Tribunale di Genova dichiarò inesistente quel diritto, con sentenza ormai passata in giudicato, era precluso agli attori introdurre il presente giudizio.

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non sembra cogliere la reale ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata, come correttamente rilevato dai resistenti.

La sentenza qui impugnata, infatti, si fonda su trerilievi, così riassumibili: (a) la sentenza pronunciata all’esito del “primo giudizio” (2009-2015) ritenne che gli attori avessero formulato duedistinte domande; (b) questa valutazione fu erronea, ma non fu impugnatada alcuno; (c) la domanda di risarcimento del danno fu espressamente rinunciata dal difensore degli attori nel primo giudizio , con la conseguenza che su essa non vi era stata alcuna decisione.

1.2. E’ superfluo, in questa sede, soffermarsi sulla esattezza o meno di tali affermazioni (esattezza di cui si può dubitare, in considerazione del fatto che l’abbandono della domanda da parte del difensore equivale a riconoscimento della sua infondatezza e, dunque, ne comporta il rigetto).

Quel che rileva, ai fini del decidere, è che la suddetta motivazione non viene presa in considerazione dal primo motivo di ricorso.

Quest’ultimo, infatti, si sofferma a lungo a sostenere l’identità tra la domanda formulata nel “primo giudizio” e quella formulata nel “secondo giudizio”, ma non prende posizione sull’affermazione, decisiva nell’economia della sentenza impugnata, secondo cui: a) nel 2010 il Tribunale ritenne formulate, da parte degli attori, due diverse domande; b) questa affermazione fu erronea, ma non fu impugnata; c) ergo, non poteva più discutersi nel “secondo giudizio” del fatto che le domande originariamente proposte dagli attori fossero due e fossero diverse; che quella di risarcimento del danno fu abbandonata; che di conseguenza su quest’ultima domanda non fu adottata nessuna pronuncia all’esito del “primo giudizio”.

La sentenza impugnata dunque ha escluso il giudicato sul presupposto che la sentenza conclusiva del “primo giudizio” avesse affermato in iurela diversità tra la domanda risarcitoria e quella di pagamento diretto; e che su questa diversitàsi era formato il giudicato.

Ma, come anticipato, l’affermazione secondo cui si è formato il giudicato sull’affermazione delle diversità delle domande non èstata censurata.

Il motivo, in definitiva, non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, il che ne comporta l’inammissibilità, come reiteratamente affermato da questa Corte (ex multis, e per tutti, Sez.

U- , Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, in motivazione, § 2 dei “Motivi della decisione”).

2. Il secondo motivo (contraddistinto dal numero “3”: p. 23 del ricorso) sostiene che la sentenza impugnata sarebbe comunque erronea per avere accordato il risarcimento richiesto, nonostante i due attori avessero conseguito la specializzazione in “odontostomatologia”.

Deducono le amministrazioni ricorrenti che all’epoca in cui gli attori frequentarono la scuola di specializzazione (tra il 1984 ed il 1987) l’ordinamento comunitario non imponeva agli Statimembri alcun obbligo di remunerare i frequentanti le scuole di specializzazione in odontostomatologia.

Infatti, poiché l’ordinamento comunitario aveva imposto agli Stati membri di istituire un apposito corso di laurea in odontostomatologia, doveva ritenersi per ciò solo “espunto [dall’ordinamento nazionale] qualsiasi riferimento al diploma di specializzazione in odontostomatologia”.

2.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte, infatti, in fattispecie analoga ha già stabilito - con ampia motivazione, cui può qui rinviarsi -che il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive comunitarie 75/362, 75/363 e successive modificazioni spetta anche ai medici che abbiano frequentato senza adeguata remunerazione scuole di specializzazione in odontostomatologia sulla base di iscrizione anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 14 del 2003, atteso che solo a seguito delle modifiche, apportate dall'art.13 di detta legge, all'art. 1 della l. n. 405 del 1985, è stato interdetto l'esercizio della professione di dentista ai laureati in medicina, richiedendosi il conseguimento della laurea in odontoiatria, e considerato che l'ordinamento comunitario (con le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) aveva riconosciuto il diritto all' "adeguata rimunerazione" a tutti coloro che avessero frequentato scuole di specializzazione in "stomatologia", materia che in Italia, per espressa previsione della richiamata direttiva CEE 75/362, equivaleva alla odontostomatologia (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 4784 del 23/02/2021, Rv. 660753 - 01; in seguito, nello stesso senso, si veda Sez. 3, Ordinanza n. 33845 del 17/11/2022, ed ivi ulteriori richiami a precedenti conformi).

3. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione della novità della fattispecie processuale oggetto del primo motivo.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) compensa integralm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 38677/19 proposto da: -) Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, in persona rispettivamente del Presidente del consiglio e del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura delloStato; -ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale app osta in calce al controricorso; -controricorrenti - nonché -) Università di Genova; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova 31 maggio 2019 n. 797; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’antefatto. Oggetto:medici specializzandi Nel 2009 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi al Tribunale di Genova: -) l’Università di Genova; -) il Ministero dell’istruzione; -) il Ministero del lavoro; -) il Ministero della salute; -) il Ministero dell’economia; chiedendone la condanna in solido o in via alternativa al pagamento della “adeguata remunerazione”, prevista dall'Allegato alla direttiva 1982/76/CEE a favore dei laureati in medicina iscritti alle scuole di specializzazione. 1.1. Con sentenza 4574/10 il Tribunale di Genova rigettò la domanda, ritenendo che la suddetta Direttiva non fosse self executing e che di conseguenza gli attori non avessero diritti da vantare nei confronti delle amministrazioni convenute. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 1.2. Con sentenza 5.3.2015 n. 331 la Corte d’appello di Genova ritenne che il gravame non aveva censurato “la motivazione posta alla base del rigetto”, e cioè l’inesistenza del diritto fatto valere. Aggiunse che non poteva esaminare la domanda di condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva, perché tale domanda, formulata in primo grado, era stata espressamente rinunciata dal difensore degli attori. La sentenza d’appello non fu impugnata e passò in giudicato. Questa vicenda processuale, per maggior chiarezza, nel testo che segue sarà chiamata “il primo giudizio”. 2. I fatti di causa. Nel 2015 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero nuovamente dinanzi al Tribunale di Genova la Presidenza del Consiglio, il Ministro della istruzione e l’Università di Genova, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva attuazione della Direttiva 1982/76/CEE. 2.1. Con ordinanza 7.10.2016 il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda, ritenendola coperta da giudicato. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 2.2. Con sentenza 31.5.2019 n. 797 la Corte d’appello di Genova accolse il gravame. La Corte d’appello ritenne che: -) la prima domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto il pagamento della “adeguata remunerazione” ed era fondata sulla direttiva comunitaria; la seconda domanda aveva invece ad oggetto il risarcimento del danno; -) la sentenza della Corte d’appello di Genova 5.3.2015 n. 331 (e cioè, per quanto detto, quella conclusiva del primo giudizio) aveva espressamente stabilito che gli attori formularono due diverse domande: l’una di pagamento della remunerazione, l’altra di risarcimento del danno; che la domanda di risarcimento del danno era diversa da quella di pagamento diretto; che la domanda di risarcimento del danno era stata espressamente rinunciata, e non poteva perciò essere esaminata ex officio in grado di appello; -) ergo, nessun giudicato esterno poteva essersi formato sulla suddetta domanda risarcitoria; -) il credito non era prescritto. Nel merito, la Corte d’appello ha liquidato il danno patito dagli attori nella misura di euro 6.713,94 per ciascun anno di specializzazione. Questa vicenda processuale, per maggior chiarezza, nel testo che segue sarà chiamata “il secondo giudizio”. 3. La sentenza conclusiva del “secondo giudizio” è stata impugnata per cassazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’istruzione, con ricorso fondato su tre motivi. Hanno resistito con controricorso illustrato da memoria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. ed il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la Presidenza del Consiglio sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno. La difesa erariale invoca al riguardo i precedenti di questa Corte 2951/16, 25570/11 e 9147/09, formulando una tesicosì riassumibile: -) la domanda di pagamento “diretto” del trattamento economico previsto per gli specializzandi e la domanda di risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva comunitaria 1982/76 hanno ad oggetto il medesimo “bene della vita” e si fondano sul medesimo fatto costitutivo (inadempimento, da parte dello Stato, dell’obbligo di tempestiva attuazione delle Direttive); -) pertanto il diritto posto a fondamento del “primo giudizio” (il diritto al pagamento “diretto”) e il diritto posto a fondamento del “secondo giudizio” (il diritto al risarcimento del danno) erano “lo stesso diritto”; -) ergo, poiché nel 2010il Tribunale di Genova dichiarò inesistente quel diritto, con sentenza ormai passata in giudicato, era precluso agli attori introdurre il presente giudizio. 1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non sembra cogliere la reale ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata, come correttamente rilevato dai resistenti. La sentenza qui impugnata, infatti, si fonda su trerilievi, così riassumibili: (a) la sentenza pronunciata all’esito del “primo giudizio” (2009-2015) ritenne che gli attori avessero formulato duedistinte domande; (b) questa valutazione fu erronea, ma non fu impugnatada alcuno; (c) la domanda di risarcimento del danno fu espressamente rinunciata dal difensore degli attori nel primo giudizio , con la conseguenza che su essa non vi era stata alcuna decisione. 1.2. E’ superfluo, in questa sede, soffermarsi sulla esattezza o meno di tali affermazioni (esattezza di cui si può dubitare, in considerazione del fatto che l’abbandono della domanda da parte del difensore equivale a riconoscimento della sua infondatezza e, dunque, ne comporta il rigetto). Quel che rileva, ai fini del decidere, è che la suddetta motivazione non viene presa in considerazione dal primo motivo di ricorso. Quest’ultimo, infatti, si sofferma a lungo a sostenere l’identità tra la domanda formulata nel “primo giudizio” e quella formulata nel “secondo giudizio”, ma non prende posizione sull’affermazione, decisiva nell’economia della sentenza impugnata, secondo cui: a) nel 2010 il Tribunale ritenne formulate, da parte degli attori, due diverse domande; b) questa affermazione fu erronea, ma non fu impugnata; c) ergo, non poteva più discutersi nel “secondo giudizio” del fatto che le domande originariamente proposte dagli attori fossero due e fossero diverse; che quella di risarcimento del danno fu abbandonata; che di conseguenza su quest’ultima domanda non fu adottata nessuna pronuncia all’esito del “primo giudizio”. La sentenza impugnata dunque ha escluso il giudicato sul presupposto che la sentenza conclusiva del “primo giudizio” avesse affermato in iurela diversità tra la domanda risarcitoria e quella di pagamento diretto; e che su questa diversitàsi era formato il giudicato. Ma, come anticipato, l’affermazione secondo cui si è formato il giudicato sull’affermazione delle diversità delle domande non èstata censurata. Il motivo, in definitiva, non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, il che ne comporta l’inammissibilità, come reiteratamente affermato da questa Corte (ex multis, e per tutti, Sez. U- , Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, in motivazione, § 2 dei “Motivi della decisione”). 2. Il secondo motivo (contraddistinto dal numero “3”: p. 23 del ricorso) sostiene che la sentenza impugnata sarebbe comunque erronea per avere accordato il risarcimento richiesto, nonostante i due attori avessero conseguito la specializzazione in “odontostomatologia”. Deducono le amministrazioni ricorrenti che all’epoca in cui gli attori frequentarono la scuola di specializzazione (tra il 1984 ed il 1987) l’ordinamento comunitario non imponeva agli Statimembri alcun obbligo di remunerare i frequentanti le scuole di specializzazione in odontostomatologia. Infatti, poiché l’ordinamento comunitario aveva imposto agli Stati membri di istituire un apposito corso di laurea in odontostomatologia, doveva ritenersi per ciò solo “espunto [dall’ordinamento nazionale] qualsiasi riferimento al diploma di specializzazione in odontostomatologia”. 2.1. Il motivo è infondato. Questa Corte, infatti, in fattispecie analoga ha già stabilito - con ampia motivazione, cui può qui rinviarsi -che il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive comunitarie 75/362, 75/363 e successive modificazioni spetta anche ai medici che abbiano frequentato senza adeguata remunerazione scuole di specializzazione in odontostomatologia sulla base di iscrizione anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 14 del 2003, atteso che solo a seguito delle modifiche, apportate dall'art.13 di detta legge, all'art. 1 della l. n. 405 del 1985, è stato interdetto l'esercizio della professione di dentista ai laureati in medicina, richiedendosi il conseguimento della laurea in odontoiatria, e considerato che l'ordinamento comunitario (con le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) aveva riconosciuto il diritto all' "adeguata rimunerazione" a tutti coloro che avessero frequentato scuole di specializzazione in "stomatologia", materia che in Italia, per espressa previsione della richiamata direttiva CEE 75/362, equivaleva alla odontostomatologia (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 4784 del 23/02/2021, Rv. 660753 - 01; in seguito, nello stesso senso, si veda Sez. 3, Ordinanza n. 33845 del 17/11/2022, ed ivi ulteriori richiami a precedenti conformi). 3. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione della novità della fattispecie processuale oggetto del primo motivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) compensa integralm
Sentenza Cassazione n. 29008/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris