CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 29420/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 11/12/2025 della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso e la memoria presentati nell’interesse di DomenicoBevilacqua;rilevato che i primi quattro motivi di ricorso, con i quali si lamentano lamancanza di motivazione sulla sussistenza del delitto di truffa e del delitto disostituzione di persona, sono riproduttivi delle censure sulle quali la Corte diappello ha già risposto con la motivazione contenuta alle pag. 4 e 5 dellasentenza impugnata;rilevato che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità(per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del27/06/2013, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso cheriproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al piùcon l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertiveed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere inconsiderazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi diappello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "Lafunzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso ilprovvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso lapresentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.),debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto chesorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è,pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specificaindicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano ildissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)"(in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv.254584);rilevato in particolare che, quanto al reato di sostituzione di persona, dallasentenza di primo grado risulta che l’imputato si era presentato alle personeoffese come [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], per cui il reato deve ritenersipienamente integrato, essendosi l’imputato attribuito un nome falso;rilevato che i motivi sulla quantificazione della pena e sulla mancataconcessione delle attenuanti generiche sono inammissibili atteso che la Corte diappello ha dato atto che la pena è stata quantificata nel minimo edittale e che viè congrua motivazione sulla mancata concessione del beneficio richiesto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]