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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 44164/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che [OSCURATO:PERSONA], persona offesa costituita parte civile, propone impugnazione, qualificandola ricorso, contro il proscioglimento ex articolo 425 cod. proc. pen. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso è inammissibile trattandosi di provvedimento non impugnabile in quanto, secondo l'art. 428, comma 2, cod. proc. pen.

"La persona offesa puo proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7"e non per motivi di merito, come nel caso in esame; ritenuto di dovere disporre la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Ro a, così deciso il 20 settembre 2021 il C Pie DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che [OSCURATO:PERSONA], persona offesa costituita parte civile, propone impugnazione, qualificandola ricorso, contro il proscioglimento ex articolo 425 cod. proc. pen. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso è inammissibile trattandosi di provvedimento non impugnabile in quanto, secondo l'art. 428, comma 2, cod. proc. pen. "La persona offesa puo proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7"e non per motivi di merito, come nel caso in esame; ritenuto di dovere disporre la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Ro a, così deciso il 20 settembre 2021 il C Pie DEPOSITATO I
Sentenza Cassazione n. 44164/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris