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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 1971

Cassazione n. 04679/2026

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UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; lette le conclusioni scritte trasmesse nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con due atti differenti, Letta la memoria trasmessa in data 21 gennaio u.s. dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste nella fondatezza dei due motivi ricorso originari, non condividendo le determinazioni dell’esame preliminare dei ricorsi; lette le conclusioni scritte trasmesse in data odierna dal difensore del [OSCURATO:PERSONA], con le quali si insiste seccamente per l’accoglimento dei motivi di ricorso; rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la mancata applicazione dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato; che la Corte di appello di Palermo non ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto in considerazione del quantitativo non esiguo della sostanza stupefacente in questione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); considerato che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione su cui si fonda la dichiarazione di responsabilità ex art. 648-bis cod. pen. in ordine al reato presupposto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che il giudice di merito a pag. 8 della sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del ricorrente, in quanto le autovetture oggetto dei delitti di furto e le targhe contraffatte e smontate sono state rinvenute nel piazzale presso la contrada Fabrizio-Palilla, sita in Canicattì, di cui il ricorrente aveva la materiale disponibilità, in virtù dell’accordo con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il secondo motivo di ricorso contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62-bis c.p. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenzadi una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che la Corte di appello non ha concesso la circostanza attenuante in questione in considerazione delle modalità del fatto e dalla negativa personalità dell’imputato (si veda pag. 10 della sentenza impugnata); ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; lette le conclusioni scritte trasmesse nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con due atti differenti, Letta la memoria trasmessa in data 21 gennaio u.s. dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste nella fondatezza dei due motivi ricorso originari, non condividendo le determinazioni dell’esame preliminare dei ricorsi; lette le conclusioni scritte trasmesse in data odierna dal difensore del [OSCURATO:PERSONA], con le quali si insiste seccamente per l’accoglimento dei motivi di ricorso; rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la mancata applicazione dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato; che la Corte di appello di Palermo non ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto in considerazione del quantitativo non esiguo della sostanza stupefacente in questione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); considerato che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione su cui si fonda la dichiarazione di responsabilità ex art. 648-bis cod. pen. in ordine al reato presupposto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che il giudice di merito a pag. 8 della sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del ricorrente, in quanto le autovetture oggetto dei delitti di furto e le targhe contraffatte e smontate sono state rinvenute nel piazzale presso la contrada Fabrizio-Palilla, sita in Canicattì, di cui il ricorrente aveva la materiale disponibilità, in virtù dell’accordo con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il secondo motivo di ricorso contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62-bis c.p. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenzadi una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che la Corte di appello non ha concesso la circostanza attenuante in questione in considerazione delle modalità del fatto e dalla negativa personalità dell’imputato (si veda pag. 10 della sentenza impugnata); ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm
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