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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 26904/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9408/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 265/2022depositata il 04/11/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per far dichiarare la nullit̀ della fideiussione da lui prestata in favore della Dibigest nell’ambito del contratto di affitto di ramo di azienda del 27.10.2008 con il quale la [OSCURATO:SOCIETA] concedeva in godimento alla [OSCURATO:PERSONA] un fabbricato in [OSCURATO:PERSONA] per la somministrazione di alimenti e bevande e per la commercializzazione di beni o servizi, nella forma di Bar/Ristorante/Shop, e che contestualmente -ed in relazione al contratto in parola- lo stesso attore prestava garanzia fideiussoria cd. omnibus. [OSCURATO:PERSONA]̀ convenuta costituitasi sosteneva: 1) la validit ̀ della garanzia fideiussoria, non qualificabile come omnibus; 2) la mancanza di motivi per il recesso ex art. 1955 C.C.; 3) l’assenza, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], di violazione degli artt. 1956, 1957, 1175 e 1375 c.c. per avere sempre informato il fideiussore degli inadempimenti della conduttrice e quindi per essersi sempre comportata secondo buona fede e trasparenza, come dimostrato dalla produzione delle intimazioni di pagamento anche al fideiussore a corredo della comparsa di costituzione.

Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 230/20118, rigettava tutte le pretese dell’attore dichiarando legittima la fideiussione prestata dal Bianchi, non qualificabile come omnibus, con conseguente irrilevanza dell’importo massimo garantito, evincendosi dal contratto gli indici certi e non opinabili mediante i quali precisare esattamente la prestazione dedotta in obbligazione s̀ che il terzo promittente poteva avere contezza dell’esposizione debitoria.

Parimenti infondate sono secondo il giudice di primo grado le altre doglianze per essersi la Societ̀ convenuta comportata sempre correttamente e non in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. 2.La Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza n. 265/2022 del 4 novembre 2022, in accoglimento del gravame ed in riforma dell’impugnata decisione di prime cure, accoglieva la domanda del Bianchi e dichiarava la nullit̀ della fideiussione da lui prestata in quanto veniva riconosciuta come “ omnibus” e, come tale, non essendo stato precisato un importo massimo garantito, contraria all’art. 1938 C.C..

3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un motivo. 4.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

5.1. Con il primo ed unico motivo, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1938 c.c., in relazione all’art. 360 1 comma n. 3 c.p.c.

“avendo il giudice d’appello errato nell’applicazione di detta norma per avere qualificato la fideiussione del Bianchi come “omnibus” o, comunque, come fideiussione per obbligazioni future che presuppongono la previsione di un importo massimo garantito laddove non si configura come fideiussione per obbligazioni future”.

6. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo è stato formulato in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificit̀, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481); Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione.

E ciò perché il ricorso deve “contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata” (v.

Cass. civ., Sez.

III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez.

V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez.

V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez.

V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez.

V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS.

UU., 27/12/2019, n. 34469).

Nel caso di specie, il ricorrente non riporta le clausole dei contratti oggetto del giudizio e, considerato la stretta relazione tra la fideiussione e il contratto d’affitto, determinanti l’errata interpretazione della natura della fideiussione non consentendo a questa Corte di poter esaminare nel merito le censure lamentate. 7.Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favore del controricorrente seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3 . 000 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge,in favore del controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9408/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 265/2022depositata il 04/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per far dichiarare la nullit̀ della fideiussione da lui prestata in favore della Dibigest nell’ambito del contratto di affitto di ramo di azienda del 27.10.2008 con il quale la [OSCURATO:SOCIETA] concedeva in godimento alla [OSCURATO:PERSONA] un fabbricato in [OSCURATO:PERSONA] per la somministrazione di alimenti e bevande e per la commercializzazione di beni o servizi, nella forma di Bar/Ristorante/Shop, e che contestualmente -ed in relazione al contratto in parola- lo stesso attore prestava garanzia fideiussoria cd. omnibus. [OSCURATO:PERSONA]̀ convenuta costituitasi sosteneva: 1) la validit ̀ della garanzia fideiussoria, non qualificabile come omnibus; 2) la mancanza di motivi per il recesso ex art. 1955 C.C.; 3) l’assenza, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], di violazione degli artt. 1956, 1957, 1175 e 1375 c.c. per avere sempre informato il fideiussore degli inadempimenti della conduttrice e quindi per essersi sempre comportata secondo buona fede e trasparenza, come dimostrato dalla produzione delle intimazioni di pagamento anche al fideiussore a corredo della comparsa di costituzione. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 230/20118, rigettava tutte le pretese dell’attore dichiarando legittima la fideiussione prestata dal Bianchi, non qualificabile come omnibus, con conseguente irrilevanza dell’importo massimo garantito, evincendosi dal contratto gli indici certi e non opinabili mediante i quali precisare esattamente la prestazione dedotta in obbligazione s̀ che il terzo promittente poteva avere contezza dell’esposizione debitoria. Parimenti infondate sono secondo il giudice di primo grado le altre doglianze per essersi la Societ̀ convenuta comportata sempre correttamente e non in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. 2.La Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza n. 265/2022 del 4 novembre 2022, in accoglimento del gravame ed in riforma dell’impugnata decisione di prime cure, accoglieva la domanda del Bianchi e dichiarava la nullit̀ della fideiussione da lui prestata in quanto veniva riconosciuta come “ omnibus” e, come tale, non essendo stato precisato un importo massimo garantito, contraria all’art. 1938 C.C.. 3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un motivo. 4.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Con il primo ed unico motivo, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1938 c.c., in relazione all’art. 360 1 comma n. 3 c.p.c. “avendo il giudice d’appello errato nell’applicazione di detta norma per avere qualificato la fideiussione del Bianchi come “omnibus” o, comunque, come fideiussione per obbligazioni future che presuppongono la previsione di un importo massimo garantito laddove non si configura come fideiussione per obbligazioni future”. 6. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è stato formulato in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificit̀, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481); Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve “contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata” (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469). Nel caso di specie, il ricorrente non riporta le clausole dei contratti oggetto del giudizio e, considerato la stretta relazione tra la fideiussione e il contratto d’affitto, determinanti l’errata interpretazione della natura della fideiussione non consentendo a questa Corte di poter esaminare nel merito le censure lamentate. 7.Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favore del controricorrente seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3 . 000 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge,in favore del controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.
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