CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06356/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 051138W) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Genova, in accoglimento di istanza ex art. 599 bis c.p.p. formulata dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado riducendo la pena. 2. Nel ricorso si evidenzia che "con l'unico motivo di gravame si lamenta l'omessa motivazione in punto quantificazione della pena". Il ricorso è inammissibile perché formulato per motivo non consentito. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto I \i difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli).3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 1'11.1.20