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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 01166/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Rimini, per avere il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena e vizio di motivazione sul punto) è inammissibile perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.

Sul punto, la Corte territoriale ha congruamente illustrato le ragioni per le quali ha confermato la pena individuata dal primo Giudice in misura di poco al di sopra del minimo edittale, a fronte di un quantitativo di stupefacente di oltre 1 kg, da cui si sarebbero potute ricavare 4.000 dosi singole (pp. 2 e 3 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Rimini, per avere il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena e vizio di motivazione sul punto) è inammissibile perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Sul punto, la Corte territoriale ha congruamente illustrato le ragioni per le quali ha confermato la pena individuata dal primo Giudice in misura di poco al di sopra del minimo edittale, a fronte di un quantitativo di stupefacente di oltre 1 kg, da cui si sarebbero potute ricavare 4.000 dosi singole (pp. 2 e 3 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid
Sentenza Cassazione n. 01166/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris