Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22001/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; s) \r\-- [OSCURATO:PERSONA]

1. LA Corte di Appello di Bari rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per usura aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che nella sentenza impugnata non vi era alcun riferimento alla quantificazione della pena.

2. IL medesimo difensore propone ricorso anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], identivo a quallo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara che l'imputato non aveva compreso in alcun modo il significato del suo consenso al concordato in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Relativamente ai ricorsi proposti, si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).2.

Relativamente al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare come la mancata comprensione da parte di [OSCURATO:PERSONA] al significato del suo consenso è rimasta una mera affermazione del difensore, non suffragata da alcun elemento.

3. Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; s) \r\-- [OSCURATO:PERSONA] 1. LA Corte di Appello di Bari rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per usura aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che nella sentenza impugnata non vi era alcun riferimento alla quantificazione della pena. 2. IL medesimo difensore propone ricorso anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], identivo a quallo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara che l'imputato non aveva compreso in alcun modo il significato del suo consenso al concordato in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Relativamente ai ricorsi proposti, si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).2. Relativamente al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare come la mancata comprensione da parte di [OSCURATO:PERSONA] al significato del suo consenso è rimasta una mera affermazione del difensore, non suffragata da alcun elemento. 3. Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 22001/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris