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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 24668/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 10 gennaio 2024 respingeva l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti reato giudicati con le sentenze di condanna emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 15 ottobre 2015, dal Tribunale di Bergamo in data 20 settembre 2017 nonché dalla Corte di Appello di Genova il 28 maggio 2019.

La Corte territoriale rilevava come un reato fosse un tentato omicidio commesso in Genova il 22 marzo 2014, un altro reato fossero lesioni commesse il 23 gennaio 2012 ed infine il terzo reato un tentato furto in abitazione commesso in provincia di Bergamo il 22 marzo 2013; la distanza fra loro dei luoghi in cui furono commessi i fatti, la diversità dei soggetti concorrenti, la diversità dei beni giuridici lesi ed anche la diversa origine dei due reati contro la persona commessi a Genova non consentivano di rinvenire la medesima trama ideativa quale ossatura dei fatti indicati.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso Bajraktari tramite il difensore, lamentando la carenza di motivazione circa detto rigetto.

La decisione della Corte di Appello non sarebbe, secondo il ricorrente, sorretta da idonea e convincente motivazione, limitandosi a richiamare del tutto stringatamente qualche elemento, e non dando conto del percorso logico seguito per addivenire alla decisione di rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi manifestamente infondati.

Se, infatti, la motivazione del rigetto è certamente stringata non per ciò stesso è carente o lacunosa : la Corte territoriale dà perfettamente conto del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione di rigetto, anche e soprattutto in ordine ai reati contro l'incolumità individuale commessi in Genova, che non sono ritenuti riconducibili al medesimo disegno criminoso in quanto uno è frutto di un'azione ritorsiva rispetto ad una precedente aggressione, mentre l'altro è nato come reazione a fronte di un fatto assolutamente occasionale, ritenuto uno sgarbo.

La motivazione è congrua, esauriente e priva di aporie logiche.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 10 gennaio 2024 respingeva l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti reato giudicati con le sentenze di condanna emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 15 ottobre 2015, dal Tribunale di Bergamo in data 20 settembre 2017 nonché dalla Corte di Appello di Genova il 28 maggio 2019. La Corte territoriale rilevava come un reato fosse un tentato omicidio commesso in Genova il 22 marzo 2014, un altro reato fossero lesioni commesse il 23 gennaio 2012 ed infine il terzo reato un tentato furto in abitazione commesso in provincia di Bergamo il 22 marzo 2013; la distanza fra loro dei luoghi in cui furono commessi i fatti, la diversità dei soggetti concorrenti, la diversità dei beni giuridici lesi ed anche la diversa origine dei due reati contro la persona commessi a Genova non consentivano di rinvenire la medesima trama ideativa quale ossatura dei fatti indicati. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso Bajraktari tramite il difensore, lamentando la carenza di motivazione circa detto rigetto. La decisione della Corte di Appello non sarebbe, secondo il ricorrente, sorretta da idonea e convincente motivazione, limitandosi a richiamare del tutto stringatamente qualche elemento, e non dando conto del percorso logico seguito per addivenire alla decisione di rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi manifestamente infondati. Se, infatti, la motivazione del rigetto è certamente stringata non per ciò stesso è carente o lacunosa : la Corte territoriale dà perfettamente conto del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione di rigetto, anche e soprattutto in ordine ai reati contro l'incolumità individuale commessi in Genova, che non sono ritenuti riconducibili al medesimo disegno criminoso in quanto uno è frutto di un'azione ritorsiva rispetto ad una precedente aggressione, mentre l'altro è nato come reazione a fronte di un fatto assolutamente occasionale, ritenuto uno sgarbo. La motivazione è congrua, esauriente e priva di aporie logiche. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
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