Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2020/2021

ECLI:EU:C:2021:264
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0541_INF

Ordinanza della vicepresidente della Corte del 13 aprile 2021 – Lituania / Parlamento e Consiglio (Causa C‑541/20 R) «Procedimento sommario – Articolo 263 TFUE – Ricorso diretto all’annullamento di un atto dell’Unione – Articolo 278 TFUE – Domanda di sospensione dell’esecuzione di tale atto – Regolamento (UE) 2020/1054 – Requisiti minimi relativi alla durata massima della guida giornaliera e settimanale e alla durata minima delle pause e dei periodi di riposo giornaliero e settimanale – Urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno prevedibile con sufficiente grado di probabilità (Art. 278 TFUE) (v. punti 18-20)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Rischio di violazione dei diritti fondamentali – Rischio che non costituisce di per sé un danno grave (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3) (v. punto 25)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Danno risarcibile successivamente mediante ricorso per risarcimento danni – Danno che non può essere considerato irreparabile (Artt. 268, 278, 279 e 340 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3) (v. punto 29)

4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione richiesta – Articolo di un regolamento che fissa l’entrata in vigore di tale regolamento – Danno lamentato che non deriva dall’entrata in vigore del regolamento – Sospensione che non evita il danno grave e irreparabile dedotto – Carenza d’interesse ad agire (Art. 278 TFUE; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/1054) (v. punti 30-36) Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

62020CO0541_INF Ordinanza della vicepresidente della Corte del 13 aprile 2021 – Lituania / Parlamento e Consiglio (Causa C‑541/20 R) «Procedimento sommario – Articolo 263 TFUE – Ricorso diretto all’annullamento di un atto dell’Unione – Articolo 278 TFUE – Domanda di sospensione dell’esecuzione di tale atto – Regolamento (UE) 2020/1054 – Requisiti minimi relativi alla durata massima della guida giornaliera e settimanale e alla durata minima delle pause e dei periodi di riposo giornaliero e settimanale – Urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno prevedibile con sufficiente grado di probabilità (Art. 278 TFUE) (v. punti 18-20) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Rischio di violazione dei diritti fondamentali – Rischio che non costituisce di per sé un danno grave (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3) (v. punto 25) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Danno risarcibile successivamente mediante ricorso per risarcimento danni – Danno che non può essere considerato irreparabile (Artt. 268, 278, 279 e 340 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3) (v. punto 29) 4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione richiesta – Articolo di un regolamento che fissa l’entrata in vigore di tale regolamento – Danno lamentato che non deriva dall’entrata in vigore del regolamento – Sospensione che non evita il danno grave e irreparabile dedotto – Carenza d’interesse ad agire (Art. 278 TFUE; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/1054) (v. punti 30-36) Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2020/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris