Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2020/2021
ECLI:EU:C:2021:264
Testo integrale del provvedimento
62020CO0541_INF
Ordinanza della vicepresidente della Corte del 13 aprile 2021 – Lituania / Parlamento e Consiglio
(Causa C‑541/20 R)
«Procedimento sommario – Articolo 263 TFUE – Ricorso diretto all’annullamento di un atto dell’Unione – Articolo 278 TFUE – Domanda di sospensione dell’esecuzione di tale atto – Regolamento (UE) 2020/1054 – Requisiti minimi relativi alla durata massima della guida giornaliera e settimanale e alla durata minima delle pause e dei periodi di riposo giornaliero e settimanale – Urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno prevedibile con sufficiente grado di probabilità
(Art. 278 TFUE)
(v. punti 18-20)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Rischio di violazione dei diritti fondamentali – Rischio che non costituisce di per sé un danno grave
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)
(v. punto 25)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Danno risarcibile successivamente mediante ricorso per risarcimento danni – Danno che non può essere considerato irreparabile
(Artt. 268, 278, 279 e 340 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)
(v. punto 29)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione richiesta – Articolo di un regolamento che fissa l’entrata in vigore di tale regolamento – Danno lamentato che non deriva dall’entrata in vigore del regolamento – Sospensione che non evita il danno grave e irreparabile dedotto – Carenza d’interesse ad agire
(Art. 278 TFUE; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/1054)
(v. punti 30-36)
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.