CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 1971
Cassazione n. 01497/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1971 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con cui si duole della eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è intrinsecamente generico, poiché non indica in maniera specifica quali elementi concreti, in tesi disattesi, avrebbero dovuto condurre alla mitigazione della pena. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il