CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29485/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Relatore - R.G.N. 17621/2025 ALESSANDRO D'[OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso limitatamente all'aumento di pena in ordine al reato di cui al capo B), con rigetto, nel resto, dell'impugnazione; letta la memoria di replica depositata dal ricorrente; lette le conclusioni depositate dalla costituita parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 12/10/2022, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestato al capo A), lett.b) - ai sensi degli artt. 56, 609-bis e 609-ter cod.pen. - con riferimento agli episodi commessi in danno della figlia [OSCURATO:PERSONA] dopo il compimento della maggiore età perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena in complessivi anni quattordici di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 609-bis, 609-ter, comma 1, n.1, 5 e 5-sexies, 61 nn.5 e 11, cod.pen., commessi ai danni della figlia [OSCURATO:PERSONA] (capo A), agli artt. 81, comma 2, 609-bis e 609-ter, comma 1, nn.1 e 5, 61, n.5 e 11 cod.pen., per fatti commessi in danno della figlia [OSCURATO:PERSONA] (capo B) e al reato di cui all'art.600- quater cod.pen. (capo C). La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.38947/2017, ha disposto l'annullamento della sentenza con riferimento al trattamento sanzionatorio. Specificamente, ha rilevato che la Corte territoriale, pure giungendo all'assoluzione in ordine ai reati contestati al capo A), lett.b), aveva però mantenuto un aumento di pena - di un anno di reclusione, ai sensi dell'art.63, n.4, cod.pen. - per il concorso della circostanza aggravante di cui all'art.609-ter, comma 1, n.5-sexies, cod.pen., rispetto ai fatti commessi ai danni della figlia [OSCURATO:PERSONA] quando questa non aveva compiuto gli anni quattordici e, quindi, per un arco temporale compreso sino al maggio 2014, epoca in cui la predetta circostanza non era ancora entrata in vigore; concludendone che la stessa poteva essere tenuta in conto soho in relazione ai fatti consumati dal 06/04/2014 al 05/05/2015, astrattamente rilevanti atteso che l'aggravante stessa era applicabile anche in relazione a fatti commessi su vittima ultraquattordicenne; ha altresì ritenuto che, per i fatti commessi nel predetto arco temporale, la pronuncia di condanna fosse stata adeguatamente motivata dai giudici di merito. La Corte ha quindi ritenuto che - dall'esclusione dell'aggravante di cui all'art.609-ter, comma 1, n.5-sexies, limitatamente alle condotte di abuso commesse in danno della figlia [OSCURATO:PERSONA] dalla fine del 2009 al [OSCURATO:DATA_NASCITA] (di cui al capo A), lett.a)) discendesse la parziale fondatezza del rilievo della prescrizione per i fatti compresi nello stesso capo; ciò, attesa la natura di circostanza non a effetto speciale di quella contestata all'art.609-ter, n.1, cod.pen. e con la conseguenza che il relativo termine di prescrizione era pari ad anni dodici e mesi sei (secondo il regime applicabile ratione temporis), con la conseguenza che - con l'aggiunta del periodo di 64 giorni dovuti allo sospensione COVID - erano da 2 ritenersi prescritti i fatti commessi sino al 16/11/2010, con conseguente declaratoria di irrevocabilità della responsabilità dell'imputato per i fatti commessi successivamente nei confronti della figlia [OSCURATO:PERSONA] e con annullamento attinente al trattamento sanzionatorio derivante dall'esclusione della predetta circostanza aggravante. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso attinenti all'affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo B); ha invece ritenuto fondato il quarto motivo di ricorso, inerente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.609-ter, comma 1, n.1, tenuto conto del narrato della minore, che aveva riferito di avere subìto abusi sessuali nel 2012/2013; ha ritenuto parimenti fondato il motivo attinente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.609-bis, comma 3, in relazione al capo B), non essendo condivisibile l'affermazione del giudice di appello in base alla quale, in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione doveva essere effettuate in riferimento alla sola ipotesi più grave. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso inerente al reato contestato al capo C), attesa l'intangibilità delle valutazioni spiegate in punto di fatto dai giudici di merito nonché quello inerente alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. In conclusione, quindi, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza in ordine ai reati contestati al capo A), lett.a), commessi sino al 16/11/2010 in quanto estinti per prescrizione; ha annullato la sentenza limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art.609-ter, comma 5-sexies, cod.pen., in relazione al capo A), lett.a), escludendola per i fatti commessi sino al 06/04/2014 e rinviando al giudice di merito per la determinazione del trattamento sanzionatorio; ha altresì annullato la sentenza impugnata, in relazione al capo B), limitatamente alla circostanza di cui all'art.609-ter, comma 1, n.; e alla mancata valutazione in ordine all'applicazione dell'attenuante di cui all'art.609-bis, ultimo comma, cod.pen., rinviando per nuovo giudizio su detti punti. 2. La Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio (designata ai sensi dell'art.175, disp.att., cod.proc.pen.), ha provveduto alla complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio. In riferimento ai primi due profili rimessi dalla Suprema Corte, ha rilevato che - in ordine ai fatti contestati al capo A), lett.a) - non potesse più trovare applicazione la circostanza di cui all'art.609-ter, comma 1, n.1, cod.pen., nel testo vigente ratione temporis, essendo prescritti i fatti commessi nei confronti della figlia [OSCURATO:PERSONA] quanto questa era infraquattordicenne; conseguendone che il reato più grave andava individuato nei fatti commessi dal 06/04/2014 al 05/05/2014, in quanto aggravati ai sensi dell'art.609-ter, comma 1, n.5-sexies, cod.pen, e che 3 andava applicato un aumento a titolo di continuazione interna per i reati contestati allo stesso capo A), lett.a), da considerare non prescritti, ovvero quelli commessi a partire dal 17/11/2010. Mentre, quanto ai reati contestati al capo B), ha ritenuto qualificabili gli stessi sotto la specie del fatto di minore gravità ai sensi dell'art.609-bis, ultimo comma, cod.pen., con esclusione dell'aggravante prevista dall'art.609-ter, comma 1, n.1), cod.pen., non essendovi prova della commissione dei fatti allorquando la figlia [OSCURATO:PERSONA] aveva meno di quattordici anni; attenuante da ritenersi equivalente alle contestate aggravanti. Per l'effetto, ritenuti tutti i reati avvinti sotto il vincolo della continuazione, ritenuta più grave la fattispecie di cui all'art.609-ter, comma 1, n.5-sexies, riguardante le condotte tenute nei confronti della figlia [OSCURATO:PERSONA] tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 05/05/2014, la Corte territoriale ha commisurato una pena-base pari ad anni sette, aumentata per la continuazione interna con tutti i fatti di cui al medesimo capo non prescritti (posti quindi in essere dal 17/11/2010 in avanti) ad anni otto, aumentata di un ulteriore anno per la continuazione con il reato contestato al capo B), tenuto conto dell'attenuante di cui all'art.609-bis, ultimo comma, cod.pen. (ritenuta equivalente alle contestate aggravanti) e aumentata di ulteriori mesi tre per il reato contestato al capo C, per una pena finale di anni nove e mesi tre di reclusione con conferma, nel resto, delle statuizioni emesse dal Tribunale di Perugia il 12/01/2021 in ordine alle pene accessorie e ai capi civili. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o comunque la manifesta illogicità della motivazione in ordine agli artt. 132, 133, 609-bis e 609-ter, comma 1, n.5-sexies, in relazione al capo A) e in riferimento alla commisurazione del trattamento sanzionatorio. Ha dedotto che la Corte, nel ritenere quale più grave il reato di cui all'art.609- ter, comma 1, n.5-sexies cod.pen., riguardante le condotte di violenza sessuale poste in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 06/04/2014 e il 05/05/2014, aveva applicato una pena (anni sette di reclusione) superiore al minimo edittale e senza operare alcun effettivo richiamo ai criteri dettati dall'art.133 cod.pen., non essendo quindi comprensibile il percorso logico seguito dalla Corte per addivenire alla concreta commisurazione della sanzione, atteso il mancato riferimento alle concrete circostanze della condotta e alla gravità dell'offesa, essendo emersa dal dibattimento una sostanziale condizione di normalità relazionale nei comportamenti tenuti dalla vittima nel relativo periodo. 4 Con il secondo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di legge e la mancanza o comunque illogicità della motivazione in relazione agli artt. 132, 133, 81 cpv. cod.pen. e 597 cod.proc.pen., sotto il profilo del divieto della reformatio in peius in ordine all'aumento apportato a titolo di continuazione per il reato di cui al capo B). Ha premesso che la Corte d'appello, in sede di rinvio e in ordine al reato contestato al capo B), aveva escluso l'aggravante prevista dall'art.609-ter, comma 1, n.1, cod.pen. e applicato l'attenuante prevista dall'art.609-bis, ultimo comma, cod.pen., ritenendola equivalente rispetto alle contestate aggravanti; ha esposto che, peraltro, la Corte aveva applicato a titolo di continuazione una pena di anni uno, superiore a quella disposta tanto dal Tribunale quanto dal giudice di appello, che aveva applicato un aumento di sei mesi, in tal modo violando il divieto di reformatío in peius previsto dall'art.597, comma 3, cod.proc.pen.. Con il terzo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cpv., 132 e 133 cod.pen. e in riferimento al capo B). Ferme le considerazioni predette, ha dedotto che l'aumento di un anno di reclusione apportato a titolo di continuazione doveva ritenersi illogico e in contrasto con l'aumento per la continuazione interna apportato in riferimento alle altre condotte contestate al capo A), di pari entità nonostante per i reati contestati al capo B) fosse stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art.609-bis, ultimo comma, cod.pen. ed esclusa l'aggravante di cui all'art.609-ter, comma 1, n.1, cod.pen.., il tutto in assenza di una congrua motivazione. Con il quarto motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o illogicità della motivazione in relazione all'art.69 cod.pen., in punto di giudizio di bilanciamento tra l'attenuante a effetto speciale di cui all'art.609-bis, ultimo commal cod.pen. e le residue aggravanti ascritte al capo B). Ha dedotto che la motivazione resa sul punto era del tutto assente, con specifico riferimento alle argomentazioni che avevano indotto la Corte a non ritenere prevalente la suddetta attenuante, a propria volta presupponente un giudizio globale in punto di offensività del fatto. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza gravata limitatamente all'aumento di pena per il reato di cui al capo B), con rigetto - nel resto - del ricorso. La difesa del ricorrente ha fatto pervenire memoria difensiva e successiva memoria di replica. 5 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in ordine al secondo motivo, con logico assorbimento del terzof e infondato in ordine ai rimanenti due motivi. 2. Il primo motivo è attinente alla rideterminazione della pena base operata dal giudice del rinvio in relazione al reato contestato al capo A); dopo che questa Corte ha dichiarato prescritti gli episodi avvenuti sino al 16/11/2010 - con dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale in ordine ai fatti successivi - e ha escluso (in ragione del regime normativo applicabile ratione temporis) l'aggravante prevista dall'art.609-ter, comma 1, n.5-sexies, cod.pen. per i fatti commessi dal 17/11/2010 sino al 06/04/2014, con conseguente necessità di rideterminazione della pena, già quantificata dal giudice dell'appello in anni undici di reclusione. Il motivo di ricorso è infondato. Sul punto relativo alla sindacabilità dell'esercizio dei poteri spettanti al giudice di merito nella concreta dosimetria della pena, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice medesimo, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione - non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017. Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nel caso di specie, nella determinazione della sanzione per il reato base, il giudice del rinvio - ottemperando al dictum contenuto nella sentenza di annullamento in punto di prescrizione di alcune delle condotte e di esclusione per un periodo temporale della configurazione dell'aggravante prevista dall'art.609- 6 ter, comma 1, n.5-sexies - ha quantificato la pena per il reato-base in anni sette e, pertanto, in misura prossima al minimo edittale previsto per l'ipotesi non aggravata (atteso il trattamento sanzionatorio applicabile, pari alla reclusione compresa tra i sei e i dodici anni e considerando l'aumento applicabile per le suddette aggravanti, comportanti l'aumento sino a un terzo della pena). Si tratta, quindi, di una pena - di fatto - prossima al minimo in ragione del trattamento edittale previsto, in riferimento al quale il lieve scostamento dal minimo medesimo non richiedeva, sulla base dei principi predetti, uno specifico apparato argomentativo diverso dalla mera valutazione di congruità operata dal giudice del rinvio. Deve quindi ritenersi che, sul punto, il giudice del rinvio abbia ottemperato al principio enunciato dalla Terza Sezione di questa Corte, rideterminando la pena in misura inferiore rispetto a quella determinata dal giudice di appello e anche in considerazione - in virtù dei principi in tema di c.d. giudicato progressivo - del fatto che il punto relativo allo scostamento della sanzione per il reato base non aveva formato oggetto di impugnazione. 3. Il secondo motivo attiene alla dedotta violazione del divieto di reformatio in peius previsto dall'art.597, comma 3, cod.proc.pen., derivante dall'applicazione - per il reato satellite contestato al capo B) - di una sanzione più elevata rispetto a quella determinata dal giudice dell'appello. Il motivo è fondato. In particolare, il giudice del rinvio - in riferimento al predetto capo B) - dopo avere ritenuto applicabile la circostanza attenuante a effetto speciale di cui all'art.609-bis, ultimo comma, cod.pen. e averla ritenuta equivalente alle contestate e residue aggravanti, previa esclusione dell'aggravante prevista dall'art.609-ter, comma 1, n.1, cod.pen., nel testo applicabile ratione temporis (data la mancanza di prova di atti sessuali consumati con la figlia [OSCURATO:PERSONA] prima del compimento dei quattordici anni di età da parte della persona offesa) - ha determinato l'aumento in ragione di anni uno; mentre, sul punto, il giudice dell'appello aveva determinato l'aumento in "mesi 9 per quegli atti di violenza sessuale compiuti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quando la stessa era infraquattordicenne e pari a mesi 6 per gli ulteriori atti di violenza sessuale compiuti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quanh) la stessa era minore di diciotto anni"; conseguendone che, in riferimento al reato concretamente giudicato dal giudice del rinvio - previa esclusione dei fatti commessi quando la persona offesa era infraquattordicenne - è stato applicato un aumento di pena in misura superiore a quello di sei mesi determinato dal giudice dell'appello. A tale proposito, sulla base di orientamento cui si ritiene di dover dare continuità, deve ritenersi che violi il divieto della reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., il giudice di appello che, pur diminuendo complessivamente la pena, a seguito di assoluzione parziale da uno o più capi di imputazione ovvero di eliminazione di una circostanza aggravante che abbia influito sul calcolo della pena finale, operi un diverso computo delle pene intermedie per effetto del vincolo della continuazione, in misura maggiore rispetto a quella fissata dal giudice di primo grado (Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Somma, Rv. 283113; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 04; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, D'Ascanio, Rv. 271626). Ancora più specificamente è stato altresì affermato che, nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento della sola condanna per il reato più grave, il giudice non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento ai sensi dell' art. 81, cpv., cod. pen.; ma che tuttavia egli, proprio in relazione alla regola del divieto di reformatio in peius, non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione e ciò anche nel caso in cui la pena irrogata dallo stesso giudice del rinvio sia, come nel caso di specie, concretamente inferiore a quella applicata dal giudice di appello (Sez. 1, n. 44000 del 15/10/2024, Pulaj, Rv. 287281; Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023, Clemente, Rv. 284601; Sez.3, n.36234 del 18/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 6, n. 4162 del 07/11/2012, dep. 2013, Ancona, Rv. 254263); principio a maggior ragione applicabile quando, come nel caso di specie, la sentenza di annullamento abbia anche e specificamente riguardato il trattamento sanzionatorio da applicare per il reato satellite. Ne consegue che, nel caso in esame e pure avendo irrogato una pena complessiva inferiore rispetto a quella applicata dal giudice di appello, il giudice del rinvio - nel determinare un aumento per un reato satellite in senso eccedente rispetto a quello quantificato nel giudizio di secondo grado - è pertanto incorso nella violazione del divieto della reformatio in peius, ragione che impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; con conseguente assorbimento dell'esame del terzo motivo di ricorso, attinente al corretto esercizio dei poteri discrezionali in punto di dosimetria della pena per il suddetto reato satellite previa la valutazione dì equivalenza tra residue aggravanti e attenuante a effetto speciale di cui all'art.609-bis, ultimo comma, cod.pen.. 8 4. Il quarto motivo, attinente al giudizio di bilanciamento tra la predetta attenuante e le residue circostanze aggravanti (ovvero quelle previste dall'art.609- ter, comma 5, cod.pen. e dagli artt. 61, nn.5 e 11, cod.pen.) è infondato. Sul punto, va difatti richiamato il principio in base al quale, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874; Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, Alesci, Rv. 246134). Nel caso di specie, quindi, non è censurabile sotto il predetto profilo dell'arbitrarietà ovvero della illogicità il complessivo giudizio di equivalenza tra le predette circostanze, anche in considerazione della implicita valutazione in punto di particolare rilevanza delle condotte abusive commesse all'interno del nucleo familiare (aspetto su cui cfr. Sez. 3, n. 23078 del 17/12/2021, dep. 2022, G., Rv. 283233). 5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, ai fini della determinazione complessiva della sanzione alla luce dei predetti criteri in punto di commisurazione della pena da applicare per il reato satellite; con rigetto, nel resto, del ricorso. Ai sensi dell'art.624, comma 2, cod.proc.pen., va dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente. In riferimento alle spese richieste dalla costituita parte civile con la nota allegata alle relative conclusioni, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale, nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, ma nel solo caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, (te th F D., Rv. 281960)q g~non`Vavvisabile nel caso di specie, atteso che la parte civile suddetta si è limitata a depositare le relative conclusioni con la sola richiesta del rigetto del ricorso dell'imputato. D'altra parte, anche in riferimento al contenuto della sentenza resa dalle Sezioni Unite in data 26/06/2025 e sulla base del tenore dell'informazione 9 provvisoria, deve comunque ritenersi che sussista un effettivo interesse in capo alla parte civile a contraddire nel giudizio di impugnazione concernente la sola applicazione di circostanze attenuanti unicamente qualora - come non ravvisabile nel caso di specie - l'eventuale accoglimento del gravame possa incidere sull'entità del danno patrimoniale o non patrimoniale (tanto sulla base dell'orientamento già espresso, tra le altre, da Sez. 5, n. 36045 del 09/07/2024, Buffa, Rv. 286894). Ai sensi dell'art.52 del d.lgs 30 giugno 2003, n.196, va disposta, in caso di diffusione del provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q.M