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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 32704/2022

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da l Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il suo studio inRoma, via Simeto 12 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio elettopresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Bafile3 -controricorrente- avverso l’ordinanza n. 2714/2017 del 27.7.2017 della Corte di [OSCURATO:PERSONA] eme ssa a definizione del giudizio R.G . n. 741 /201 7 . udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di FoggiaAndria con sentenza n. 370/2017 ha acco l to la opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo Oggetto: Titoli di credito pagamento assegno n.205/2009, emesso su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha r evoca t o .

Il decreto ingiuntivo era fondato su copia informale di un assegno portante come ultima firma di girata quella di [OSCURATO:PERSONA] (ingiunto non opponente), ed era attestato che l’originale dell’assegno era sottoposto a sequestro penale .

Nella sentenza il Tribunale asseriva che essendo ind ubitabilmente l'assegno sottoposto a sequestro penale, la sua circo l azione era inibita e d il creditostesso era inesigibile .

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello presso la Corte di Appello di Bari e deduceva che non avrebbe potuto provare il dissequestro perché, trattandosi di un corpo di reato, l'assegno era suscettibile di confisca.

Ciononostante, il titolo mante rrebbe i suoi effett i pur essendo in copia; tra l’altro, il credito vantato dall'appellante e ra stato riconosciuto dall'appellato, che nelle more del giudizio di primo grado, aveva versato delle somme a parziale rifusione del debito , come risultava da bonifici, esibiti nel giudizio co n la comparsa conclusionale.

Precisava, inoltre, che pur non ess endo l'emitte n te né il beneficiario poteva sollevare le eccezioni del possessore poiché i l titolo, ancorch é non esecutivo , conservav a efficacia di promessa di pagamento e autorizzava a propor re azione causale, anche se soltanto contro laparte del rapporto fondamentale .

In ogni caso, la promessa di pagamento dispensava dall'onere di provare il credito ed era circoscritta ai soli rapporti tra girante e giratario, e costituiva prova sc ritta sufficiente a determinare l’ emissione del decreto ingiuntivo poi ch é i l sequestro penale riguardava sol o i rapporti tra emittente e beneficiario.

Si costituiva in giudizio l'appellato, con comparsa in cui chiedeva ilrigetto dell'appello, ritenendolo inammissibile a mente degli art t. 342 a 348 bis c.p.c. einfondato.

Alla prima udienza di comparizione l'appellante deduceva con verbale dattiloscritto, chiedendo il rigetto delle avverse questioni e motivando circa il periculum in mor a , ma i prima dedo tto sulla "nullatenenza" del Mascia, ribadendo che « con la girata si trasferiscono i diritti relativi al titolo nonchéquelli relativi al rapporto sottostante per cui l'appellante quale giratario era legittimato a chiedere il pagamento a prescindere d al sequestro , t ornando a sostenere, peraltro, l’efficacia esecutiva dell'assegno nei confronti dell'appellante giratario».

La Corte di Appello con ordinanza d ichiarava inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.

R ilevava che l'appellante proponevaeccezioni nuove e mutava persino la stessa causa petendi della domanda, introducendo argomenti circa la pretesa azione causaleesercitabile, le eccezioni opponibili tra girante e gi ratario, i l valore di promessa di pagamento del titoloin copia e non esecutivo - salvo poi asserirne la esecu tività - tutti arg o ment i nuovi, mai proposti in primogrado, da ritenersi comunque inconsistenti .

L'appellante, inoltre, non aveva prodotto alcuna copia conforme autorizzata dal giudice penale, e non poteva che ritenersi che sia inibita la circolazione del titolo .

La Corte precisava che l a domanda rappresentata dal ricorso pe r decreto ingiuntivo risulta va, comunque, fondata sul l’ azione cartolare e giammai su quella causale.

Né l’ appellante poteva essere definito possessore del titolo; poiché il Mascia, opponente ed appellato, non era affatto il suo "girante”ma uno dei precedenti giranti, sicché non si comprende va né quale fosse l'azione causale n é q uale fosse la promessa di pagamento o, comunque, il rapporto diretto tra i due.

Anche l’asserito parziale pagamento era risultato per la prima volta introdottoquale argomento in comparsa conclusionale di primo grado, e solo in tale momento prodotti i documenti el'appellante non hanemmeno chiesto di reintrodurre gli stessi nel successivo grado di appello alla luce della sentenza della Cass., n. 10790/2017.

I n ogni caso, detto parziale pagamento non proverebbe un riconoscimento del credito, poiché deriva d a ll’ azione esecutiva intrapresa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] con pignoramento presso ter zi contemporaneamente al ricorsoper decreto ingiuntivo in forza dello stessotitolo.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso pèer cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Il controricorrente ha presentato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduce: 1.Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art . 633 ss. c.p.c.in ordine alle legittimità del titolo azionato in via monitoriale ed al riconoscimento del credito.

La Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che non era stata fornita prova alcuna sulla circolazione dell’assegno poiché tale prova non poteva essere assolta in quanto il titolo era stato acquisito dalla Procura della Repubblica di Torino.

Riteneva inoltre che i pagamenti parziali potessero essere considerati quali riconoscimento del debito 2.Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 1988 ss. c.c. in ordine alle eccezioni non opponibili al giratario dell’assegno.

Il ricorrente precisa che aveva ricevuto il titolo per girata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e questi era giratario da [OSCURATO:PERSONA].

Il sequestro penale riguardava i rapporti tra l’emittente e beneficiario prenditore dell’assegno senza incidere nei rapporti tra girante e giratario.

Il ricorrente riferisce, infine , che la richiesta di decreto ingiuntivo poteva essere proposta anche esibendo copia del titolo e che la richiesta implicitamente conteneva anche la proposizione dell’azione causale quale promessa di pagamento.

La presenza della semplice copia fotostatica farebbe degradare la richiesta del provvedimento monitorio su titolo ad una su cr edito chirografario idoneo ad integrare la prova scritta del rapporto sottostante.

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Invero, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.

«fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice 5 competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta».

Quindi, il giudice, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. può dichiarare inammissibile l’appello, a norma dell’art. 348 bis, comma 1, c.p.c. con ordinanza succintamente motivata, anche mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi, provvedendo altresì sulle spese.

Quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.pc., contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360 c.p.c. , ricorso per Cassazione.

L'ordinanza della corte di appello dichiarativa dell'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., a meno che il provvedimento non sia censurato, per error in procedendo, nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge. (Cass., S.U.,n. 1914/2016 ).

Il ricorrente, nei motivi di ricorso, non ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., e non ha mai assuntoche la ordinanza di inammissibilità dell’appello sarebbe stata emessa fuori dell’ambito normativamente previsto.

Nel caso di specie, quindi,poiché l’oggetto del ricorso è l’or dinanza della Corte d’Appello e non la sentenza di primo grado, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentealle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 3.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da l Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il suo studio inRoma, via Simeto 12 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio elettopresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Bafile3 -controricorrente- avverso l’ordinanza n. 2714/2017 del 27.7.2017 della Corte di [OSCURATO:PERSONA] eme ssa a definizione del giudizio R.G . n. 741 /201 7 . udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di FoggiaAndria con sentenza n. 370/2017 ha acco l to la opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo Oggetto: Titoli di credito pagamento assegno n.205/2009, emesso su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha r evoca t o . Il decreto ingiuntivo era fondato su copia informale di un assegno portante come ultima firma di girata quella di [OSCURATO:PERSONA] (ingiunto non opponente), ed era attestato che l’originale dell’assegno era sottoposto a sequestro penale . Nella sentenza il Tribunale asseriva che essendo ind ubitabilmente l'assegno sottoposto a sequestro penale, la sua circo l azione era inibita e d il creditostesso era inesigibile . Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello presso la Corte di Appello di Bari e deduceva che non avrebbe potuto provare il dissequestro perché, trattandosi di un corpo di reato, l'assegno era suscettibile di confisca. Ciononostante, il titolo mante rrebbe i suoi effett i pur essendo in copia; tra l’altro, il credito vantato dall'appellante e ra stato riconosciuto dall'appellato, che nelle more del giudizio di primo grado, aveva versato delle somme a parziale rifusione del debito , come risultava da bonifici, esibiti nel giudizio co n la comparsa conclusionale. Precisava, inoltre, che pur non ess endo l'emitte n te né il beneficiario poteva sollevare le eccezioni del possessore poiché i l titolo, ancorch é non esecutivo , conservav a efficacia di promessa di pagamento e autorizzava a propor re azione causale, anche se soltanto contro laparte del rapporto fondamentale . In ogni caso, la promessa di pagamento dispensava dall'onere di provare il credito ed era circoscritta ai soli rapporti tra girante e giratario, e costituiva prova sc ritta sufficiente a determinare l’ emissione del decreto ingiuntivo poi ch é i l sequestro penale riguardava sol o i rapporti tra emittente e beneficiario. Si costituiva in giudizio l'appellato, con comparsa in cui chiedeva ilrigetto dell'appello, ritenendolo inammissibile a mente degli art t. 342 a 348 bis c.p.c. einfondato. Alla prima udienza di comparizione l'appellante deduceva con verbale dattiloscritto, chiedendo il rigetto delle avverse questioni e motivando circa il periculum in mor a , ma i prima dedo tto sulla "nullatenenza" del Mascia, ribadendo che « con la girata si trasferiscono i diritti relativi al titolo nonchéquelli relativi al rapporto sottostante per cui l'appellante quale giratario era legittimato a chiedere il pagamento a prescindere d al sequestro , t ornando a sostenere, peraltro, l’efficacia esecutiva dell'assegno nei confronti dell'appellante giratario». La Corte di Appello con ordinanza d ichiarava inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. R ilevava che l'appellante proponevaeccezioni nuove e mutava persino la stessa causa petendi della domanda, introducendo argomenti circa la pretesa azione causaleesercitabile, le eccezioni opponibili tra girante e gi ratario, i l valore di promessa di pagamento del titoloin copia e non esecutivo - salvo poi asserirne la esecu tività - tutti arg o ment i nuovi, mai proposti in primogrado, da ritenersi comunque inconsistenti . L'appellante, inoltre, non aveva prodotto alcuna copia conforme autorizzata dal giudice penale, e non poteva che ritenersi che sia inibita la circolazione del titolo . La Corte precisava che l a domanda rappresentata dal ricorso pe r decreto ingiuntivo risulta va, comunque, fondata sul l’ azione cartolare e giammai su quella causale. Né l’ appellante poteva essere definito possessore del titolo; poiché il Mascia, opponente ed appellato, non era affatto il suo "girante”ma uno dei precedenti giranti, sicché non si comprende va né quale fosse l'azione causale n é q uale fosse la promessa di pagamento o, comunque, il rapporto diretto tra i due. Anche l’asserito parziale pagamento era risultato per la prima volta introdottoquale argomento in comparsa conclusionale di primo grado, e solo in tale momento prodotti i documenti el'appellante non hanemmeno chiesto di reintrodurre gli stessi nel successivo grado di appello alla luce della sentenza della Cass., n. 10790/2017. I n ogni caso, detto parziale pagamento non proverebbe un riconoscimento del credito, poiché deriva d a ll’ azione esecutiva intrapresa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] con pignoramento presso ter zi contemporaneamente al ricorsoper decreto ingiuntivo in forza dello stessotitolo. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso pèer cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il controricorrente ha presentato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduce: 1.Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art . 633 ss. c.p.c.in ordine alle legittimità del titolo azionato in via monitoriale ed al riconoscimento del credito. La Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che non era stata fornita prova alcuna sulla circolazione dell’assegno poiché tale prova non poteva essere assolta in quanto il titolo era stato acquisito dalla Procura della Repubblica di Torino. Riteneva inoltre che i pagamenti parziali potessero essere considerati quali riconoscimento del debito 2.Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 1988 ss. c.c. in ordine alle eccezioni non opponibili al giratario dell’assegno. Il ricorrente precisa che aveva ricevuto il titolo per girata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e questi era giratario da [OSCURATO:PERSONA]. Il sequestro penale riguardava i rapporti tra l’emittente e beneficiario prenditore dell’assegno senza incidere nei rapporti tra girante e giratario. Il ricorrente riferisce, infine , che la richiesta di decreto ingiuntivo poteva essere proposta anche esibendo copia del titolo e che la richiesta implicitamente conteneva anche la proposizione dell’azione causale quale promessa di pagamento. La presenza della semplice copia fotostatica farebbe degradare la richiesta del provvedimento monitorio su titolo ad una su cr edito chirografario idoneo ad integrare la prova scritta del rapporto sottostante. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Invero, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. «fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice 5 competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta». Quindi, il giudice, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. può dichiarare inammissibile l’appello, a norma dell’art. 348 bis, comma 1, c.p.c. con ordinanza succintamente motivata, anche mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi, provvedendo altresì sulle spese. Quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.pc., contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360 c.p.c. , ricorso per Cassazione. L'ordinanza della corte di appello dichiarativa dell'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., a meno che il provvedimento non sia censurato, per error in procedendo, nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge. (Cass., S.U.,n. 1914/2016 ). Il ricorrente, nei motivi di ricorso, non ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., e non ha mai assuntoche la ordinanza di inammissibilità dell’appello sarebbe stata emessa fuori dell’ambito normativamente previsto. Nel caso di specie, quindi,poiché l’oggetto del ricorso è l’or dinanza della Corte d’Appello e non la sentenza di primo grado, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentealle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 3.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera d
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