CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27645/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in data 18 novembre 2020 ha parzialmente riformato la condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro in relazione ai reati a lui ascritti al capo A (omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale in danno di [OSCURATO:PERSONA]), al capo B (guida in stato di ebbrezza) e al capo C (inottemperanza all'obbligo di fermarsi in conseguenza di incidente stradale): fatti contestati come commessi il 9 agosto 2015 in agro di Siniscola. Per l'esattezza, la Corte sassarese ha dichiarato estinto per maturata prescrizione il reato di cui al capo B e, confermando la condanna per i reati di cui ai capi A e C, ha rideterminato la pena, revocando le sanzioni amministrative accessorie in precedenza irrogate in relazione al reato dichiarato estinto. 1.1. Brevemente sintetizzando l'episodio per cui é processo, il Serra, alla guida della sua autovettura ed in stato di ebbrezza da consumo di alcolici, percorreva la SS 125 in direzione di marcia Orosei-Siniscola, ad una velocità stimata in circa 70-80 kmh, in orario serale (attorno alle 21.30); é pacifico che, al km. 247,400 della strada anzidetta, egli investiva [OSCURATO:PERSONA], che percorreva la medesima strada a piedi, nello stesso senso di marcia, pur tenendosi al ciglio della carreggiata. Proseguiva la marcia ma, a quanto é dato comprendere, si fermava poco dopo, tornando indietro a piedi; nel frattempo, un automobilista sopraggiunto (tale [OSCURATO:PERSONA]) si era accorto della presenza di vetri e di un sandalo da uomo sulla strada; poco oltre vedeva un uomo (il Serra) che veniva a piedi in senso contrario e, poco distante, un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] (risultata essere quella del Serra) ferma e con segni evidenti di un urto (cristallo anteriore danneggiato); seguivano le ricerche effettuate dal Muscau con l'ausilio di una pila, alle quali si associava il Serra; in una scarpata sotto un ponticello, fra i cespugli, giaceva un uomo (l'Orani) all'evidenza già morto. [OSCURATO:PERSONA], sconvolto, si allontanava, anche su invito del Muscau. 1.2. La Corte di merito, oltre a dichiarare prescritto il reato di cui al capo B, ha disatteso le doglianze del ricorrente, articolate in particolare con riguardo alle violazioni al codice della strada a lui ascritte: il Serra contestava di aver proceduto a velocità superiore a quella prescritta (il tratto di strada era extraurbano e il segnale del limite di 50 kmh era posizionato assai prima del punto d'urto), lamentava l'imprevedibilità della presenza dell'Orani sulla carreggiata e censurava la condanna per il delitto di cui all'art. 189, comma 6, cod.strada, atteso che egli aveva partecipato alle ricerche e si era allontanato solo dopo la constatazione del decesso.2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Serra, con atto articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ravvisata violazione degli articoli 140 e 141 del Codice della Strada: richiamando alcuni stralci della deposizione del C.T. ing. Zironi, il ricorrente evidenzia che il segnale del limite di 50 kmh, posizionato 800 metri prima, doveva intendersi non più valevole nel tratto di strada ove avvenne l'incidente; di tal che é arbitrario ritenere che il Serra procedesse a velocità eccessiva e che tale velocità avesse avuto un ruolo nell'eziologia dell'investimento. 2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 190 cod.strada e al mancato riconoscimento della colpa esclusiva dell'Orani nella causazione del sinistro che ne cagionò il decesso: costui infatti percorreva la strada nello stesso senso di marcia del veicolo condotto dal Serra, senza indossare alcun indumento catarifrangente. Ove l'Orani si fosse attenuto alle disposizioni di cui all'art. 190 cod.strada, l'evento non si sarebbe verificato. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art. 189 cod.strada: la norma ascritta al Serra punisce chi non ottempera all'obbligo di fermarsi, ed é stato accertato che egli non solo si era fermato, ma aveva preso parte ai controlli; e non si era poi dato alla fuga, ma si era allontanato solo dopo la ferale notizia del decesso. 3. Le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato in atti conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato, rasentando anzi la manifesta infondatezza. 1.1. Quanto al primo motivo, é accertato che il Serra - indipendentemente dal limite di velocità vigente nel tratto di strada considerato - percorreva, in ore serali e in assenza di luce naturale, una strada buia e stretta a una velocità di 70- 80 kmh; orbene, va premesso che all'imputato viene contestata la violazione degli articoli 140 e 141 Cod.Strada, e non anche quella dell'art. 142 dello stesso Codice, che fissa i limiti di velocità massima vigenti per le singole tipologie di strade. Perciò é corretta la valutazione di irrilevanza del limite massimo di velocità valido in quel tratto di strada, effettuata dalla Corte di merito, a fronte del corretto percorso argomentativo avente ad oggetto i più ampi tempi di reazione che sarebbero stati a disposizione del Serra, nelle condizioni date, per accorgersi della presenza di ostacoli (e, nella specie, di una persona) sulla sede stradale: si rammenta in proposito che, in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 cod. strada (Sez. 4, Sentenza n. 7093 del 27/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280549): regole fra le quali si ricorda quella di cui al comma 3, in base al quale il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. 1.2. Quanto al secondo comma, esso deve considerarsi strettamente connesso al primo: infatti, é certamente vero che l'Orani, percorrendo a piedi una strada in orario notturno senza neppure segnalare la propria presenza con indumenti catarifrangenti, violava le norme del codice della strada, fra cui in particolare l'art. 190; ma é altrettanto vero che tale comportamento, sebbene certamente imprudente, é nondimeno preso in considerazione come possibile dal Codice della Strada, che del resto prescrive anche agli altri utenti della sede stradale di percorrere con attenzione la strada e di rallentare o di fermarsi alla vista di ostacoli o persone: il già citato art. 141 prescrive fra l'altro, al comma 2, di mantenere la velocità entro limiti tali da "assicurare l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile"; e al comma 4 di "ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi (...) quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza". E', poi, appena il caso di ricordare - a fronte della condotta imprudente, ma certamente non imprevedibile della persona offesa - che, in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada é responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (Sez. 4, Sentenza n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981). 1.3. Quanto, infine, al terzo motivo, riguardante il delitto p. e p. dall'art. 189, comma 6, cod.strada, é del tutto irrilevante e inconferente il riferimento del ricorrente al fatto che il Serra si fermò dopo l'incidente e partecipò alle ricerche del malcapitato, allontanandosi solo dopo la constatazione del decesso dell'Orani: tali elementi rilevano unicamente in relazione alla diversa imputazione ex art. 189, comma 7, Cod.Strada (dalla quale il Serra era già stato assolto all'esito del giudizio di primo grado), ma non a quella residua di cui al capo C, atteso che, come pacificamente si afferma in giurisprudenza, il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 Cod. Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite (Sez. 4, Sentenza n. 3783 del 10/10/2014, dep. 2015, Balboni, Rv. 261945; Sez. 4, Sentenza n. 6306 del 15/01/2008, Grosso, Rv. 239038). Nella specie il Serra, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, si era allontanato dal luogo del sinistro prima che giungessero le forze dell'ordine - a nulla rilevando che la decisione potesse essere influenzata dal suggerimento del Muscau -, così impedendo alle stesse la sua immediata identificazione. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liqu