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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 18321/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56 e 624-bis, aggravato ex art. 99, comma 4, cod. pen., riconoscendole le circostanze attenuanti generiche in equivalenza alla contestata recidiva (fatto commesso in Riccione il 29 luglio 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, per diritto vivente «Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima» (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528); principio di diritto cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta laddove ha affermato che, avuto riguardo alle modalità dell'azione - avendo, cioè l'imputata frugato all'interno degli armadi nei quali potevano essere custoditi, secondo comuni massime di esperienza, beni personali di valore della persona offesa -, se l'azione stessa non fosse stata interrotta il danno non sarebbe stato di importanza del tutto secondaria (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]• e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56 e 624-bis, aggravato ex art. 99, comma 4, cod. pen., riconoscendole le circostanze attenuanti generiche in equivalenza alla contestata recidiva (fatto commesso in Riccione il 29 luglio 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, per diritto vivente «Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528); principio di diritto cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta laddove ha affermato che, avuto riguardo alle modalità dell'azione - avendo, cioè l'imputata frugato all'interno degli armadi nei quali potevano essere custoditi, secondo comuni massime di esperienza, beni personali di valore della persona offesa -, se l'azione stessa non fosse stata interrotta il danno non sarebbe stato di importanza del tutto secondaria (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]• e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18321/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris