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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09708/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO.[OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Venezia, con sentenza emessa in data 27/09/2021, in parziale riforma della sentenza del G.U.P del Tribunale di Venezia 16/10/2018 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai due episodi di rapina allo stesso ascritti; Considerato che manifestamente infondato appare il primo motivo in tema di omesso riconoscimento della continuazione posto che l'appellante avrebbe dovuto proporre al giudice, attraverso il deposito della sentenza ,elementi specifici sulla base dei quali ritenere sussistente l'unicità del disegno criminoso ritenuto che i motivi, che contestano aspetti relativi al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); osservato, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/02/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO.[OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Venezia, con sentenza emessa in data 27/09/2021, in parziale riforma della sentenza del G.U.P del Tribunale di Venezia 16/10/2018 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai due episodi di rapina allo stesso ascritti; Considerato che manifestamente infondato appare il primo motivo in tema di omesso riconoscimento della continuazione posto che l'appellante avrebbe dovuto proporre al giudice, attraverso il deposito della sentenza ,elementi specifici sulla base dei quali ritenere sussistente l'unicità del disegno criminoso ritenuto che i motivi, che contestano aspetti relativi al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); osservato, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023