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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16238/2026

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ell’Avvocatura Generale dello Stato(pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controV-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’avv. prof.

AndreaPisani Massamormile (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso la sentenza n. 3766/17/2023 della Commissione tributariaregionale della CAMPANIA, depositata in data 14/06/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 24 marzo 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle dogane, a seguito del p.v.c. del 10/02/2021 e diquello del 07/09/2021, redatti a conclusione dell’accertamento doganaleespletato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. sulla dichiarazione diimportazione IM A 4 n. 3345/H del 20.01.2021, afferente all’importazionedi n. 617 colli di articoli, aventi origine e provenienza cinese, dichiaratecome parti di biciclette elettriche da impiegare per la realizzazione di e-bikes complete, composti da telai, forcelle, selle, pedali, catene, setcompleti di freni, apparecchi per l’illuminazione, kit strumenti, nonchécentraline, batterie a litio e caricabatterie, classificati all’importazione conil codice TARIC 871200 (bicilette semplici o muscolari), procedeva allarettifica della predetta dichiarazione doganale riclassificando la mercesotto il codice TARIC 8711601000, corrispondente a biciclette a pedalataassistita, assoggettando la relativa importazione dalla Cina a dazioconvenzionale nella misura del 6,00%, a dazio antidumping definitivonella misura del 62,10% e a dazio compensativo definitivo nella misuradel 17,20%.2.

La società contribuente impugnava l’avviso di accertamentodinanzi alla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Napoliche accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impositivo.3.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustiziatributaria di secondo grado) della Campania rigettava l’appello dell’Ufficio.Ricostruito il quadro normativo generale della classificazionedoganale delle merci e quello specifico applicabile alla fattispecie concretae richiamate le pronunce della giurisprudenza unionale nella specierilevanti, i giudici di appello sostenevano che:Numero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026- l’Ufficio, nonostante avesse affermato di aver fatto «applicazionedelle [OSCURATO:PERSONA]'UNIONE EUROPEA e di quanto indicato a pag. 364», che comunqueai sensi della sentenza della Corte di giustizia C−35/93, non ègiuridicamente vincolante, aveva invece violato detta Nota che avevaapplicato al codice 8711601000, ovvero biciclette a pedalata assistita,con motore elettrico ausiliario, non menzionato alla predetta pag. 364,che invece si riferisce al codice 8712 00, ovvero a biciclette ed altrivelocipedi senza motore, ed in cui rientrano anche le bicicletteincomplete, presentate o meno smontate o parzialmente smontate,purché costituite da telai, forcelle e almeno due degli altri elementi inessa indicati (ruota, pedaliera, sterzo e sistema frenante);- l’Ufficio aveva fatto erronea ed illegittima applicazione della Regolagenerale per l’interpretazione della nomenclatura 2°, emergendo dallalettura del Reg. (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, che la Regola n. 1,secondo la quale la classificazione è legalmente determinata dal testodelle voci, corrispondente ai codici a 4 cifre e da quelli delle note dicapitolo e di sezione, sia sovraordinata alle altre e solo se non è possibileclassificare i prodotti applicando la RGI 1, si rendono applicabili lesuccessive RGI.

Nella fattispecie tale riconduzione era illegittima edinfondata in quanto:(i) i "singoli", cioè gli articoli importati con la fornitura de qua, eranoautonomamente classificabili in applicazione della RG1;(ii) non vi erano né le condizioni, né la espressa previsione (purerroneamente) richiamata dall'Ufficio, per la riconduzione dei "singoli"alla voce doganale delle "bicilette a pedalata assistita";(iii) l'operazione non riguardava tutti i componenti del bene e, inparticolare, non vi erano inclusi i motori, conformemente alla sentenzaC−35/93 della Corte di Giustizia.Numero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/20264.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione affidato a cinque motivi cui l’intimata replica concontroricorso, illustrato anche da memora e avanzando anche istanza dirinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensidell’art. 267 TFUE.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione delle Noteesplicative del [OSCURATO:PERSONA] (SA) sostenendo che la sentenzaimpugnata aveva errato nel ritenere che l’Ufficio aveva fondatol’accertamento su quanto riportato alla pag. 364 delle predette Note,circostanza che non corrispondeva al vero e non emergeva né dagli attiimpositivi né dagli atti processuali.

Invero, il richiamo alle Note esplicativeera stato effettuato quale utile strumento interpretativo ed è evidente chel’Agenzia non avrebbe potuto classificare la merce importata dalla societàcome bici muscolari, avendo rinvenuto, nella medesima spedizione,componenti specifiche delle bici a pedalata assistita (batterie ecaricabatterie).2.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della Regola 1 edella Regola 2 delle Regole generali di interpretazione della nomenclaturacombinata (Regolamento UE n. 2658/1987) e delle note esplicative allaTARIC.2.1.

Sostiene la ricorrente che la sentenza è incorsa nella violazionedi dette Regole nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio abbia fattoerronea ed illegittima applicazione della Regola 2A, in quanto nessunafonte, né normativa né di prassi, prevede vincoli gerarchici tra le RegoleGenerali della classifica doganale, la prevalenza della regola 1 rispettoalle regole successive ma, al contrario, proprio lo stretto legame logico efunzionale tra la regola 1 e la regola 2A dimostra che non si tratta diNumero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026disposizioni in rapporto di alternatività escludente, ma che specificano ecompletano l’una (la regola 2A il contenuto della regola

1.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione della Regola 2A delle Regolegenerali per la classificazione delle merci nella [OSCURATO:PERSONA],sostenendo che sia la giurisprudenza unionale che quella domestica,ampiamente citata nel motivo, affermano che l'importazione separata didiversi componenti di un prodotto successivamente assemblato comportal'applicazione dell'imposta doganale dovuta per il prodotto finito, nonrisultando alcuna prevalenza al criterio della presentazionecontemporanea delle merci considerate per la dichiarazione doganale.3.1.

Sostiene che «nel caso di specie, tutte le componenti, telai, lcddisplay, set completi di freni, batterie a litio, tubo sella, caricabatterie,forcelle, centralina, parafanghi, luci posteriori, luci anteriori, cavalletti,parafanghi anteriori, selle, pedali, catene, kit strumenti, sono stateoggetto di una unica importazione avvenuta con dichiarazione doganaleIM A 4 n. 3345H del 20.01.2021 intestata a V-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è stata l’oggetto dell’accertamento da parte dell’ufficio, il qualeha ritenuto, in osservanza alla citata Regola 2A, che l’insieme dellecomponenti di cui sopra, tutte presentate in dogana all’importazionecontemporaneamente, contenessero in sé le caratteristiche essenziali diuna bicicletta a pedalata assistita e, pertanto, classificandole come tale».3.2.

Sostiene, quindi, che l’Ufficio aveva operato correttamente e inlinea con l’interpretazione della Corte di Giustizia UE, la quale ha sancitol’irrilevanza dell’inserimento di ulteriori componenti, quando quelliconsiderati ai fini dell’importazione costituiscono la struttura essenzialedel prodotto finito (Corte giust. 6 febbraio 2014, causa C-2/13, Soc.[OSCURATO:PERSONA], §§ 43-49).

Ed in ogni caso, secondo la Corte digiustizia (Corte giust. 27 aprile 2023, causa C-107/22, X BV, §§ 20-31)né dal testo della regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione dellaNumero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026NC, né dalla nota esplicativa relativa alla regola generale 2, lettera a),per l’interpretazione del SA, risulta che detti elementi costitutivi debbanoessere oggetto di un’unica dichiarazione in dogana.

Invero, la circostanzache simili merci siano oggetto di un’unica dichiarazione, al momento dellaloro presentazione in dogana, non è una conditio sine qua non perritenere che esse formino un insieme e costituiscano, pertanto, un«oggetto (...) presentato smontato o non montato», ai sensi della regolagenerale 2, lettera a), per l’interpretazione della NC.

Tale circostanza,infatti, ha una valenza meramente indiziaria.4.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di giudicato sollevatadalla controricorrente che al riguardo sostiene che «controparte non haimpugnato il capo implicito della Prima Sentenza che ha accertato comei prodotti oggetto della [OSCURATO:PERSONA] non presentassero le“caratteristiche essenziali” di una e-bike».L’eccezione, che la controricorrente sostiene di aver già dedotto nelgiudizio di appello, è manifestamente infondata, sia perché l’eccezione èstata implicitamente rigettata dalla sentenza impugnata che nulla hastatuito sul punto pronunciando, però, nel merito e la controricorrentenon ha proposto sul punto ricorso incidentale; sia perché nella stessasentenza d’appello si afferma – a pag. 3 - che l’Agenzia «contesta levalutazioni compiute dal giudice di prime cure e chiede volersi riformarela sentenza impugnata», il che rende evidente l’ampiezzadell’impugnazione dell’agenzia doganale, che aveva interessato tutte lestatuizioni, esplicite e implicite, del giudice di primo grado.5.

Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità del primo motivodi ricorso fondata sul rilievo che con lo stesso la ricorrente deduce unaviolazione di legge con riferimento alle [OSCURATO:PERSONA] del SistemaArmonizzato che non sono però norme di diritto.Numero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026L’eccezione è infondata dovendosi dare prevalenza alleargomentazioni svolte nel motivo di ricorso piuttosto che al paradigma dicui all’art. 360 c.p.c. dedotto nella rubrica.6.

Passando, quindi, all’esame dei primi tre motivi di ricorso, ritieneil Collegio che gli stessi, da esaminarsi congiuntamente per la strettaconnessione delle questioni poste, sono fondati e vanno accolti.7.

Occorre premettere – sulla scorta di quanto rilevato dalla Corte digiustizia UE nella sentenza del 27 aprile 2023, in causa C-107/22, § 3) –che il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merciè stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzatodi designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle Dogane(OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamentodel 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con ladecisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987.

Le note esplicativedel sistema armonizzato sono elaborate nell’ambito dell’OMDconformemente alle disposizioni di tale convenzione.7.1.

L’incipit delle regole generali per l’interpretazione dellanomenclatura combinata prevede che: «La classificazione delle mercinella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguentiregole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono daconsiderare come puramente indicativi, poiché la classificazione dellemerci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle notepremesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme cheseguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. 2.a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata vocecomprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purchépresenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenzialidell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delledisposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato».Numero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/20267.2.

La sequenza normativa appena riportata evidenzia già come illegislatore europeo abbia adottato una pluralità di criteri, nell’ambito dellequali la prevalenza della classificazione delle merci secondo il testo dellevoci non ha valore assoluto, ma deve coordinarsi «occorrendo» anche conle «norme che seguono», compresa la regola sub 2A, secondo cuiqualsiasi riferimento nel testo di una determinata voce comprende anchel’oggetto, seppure incompleto o non finito, purché presenti lecaratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, quando èpresentato smontato o non montato.7.3.

Occorre, poi, rilevare che il punto 4 delle regole generali perl’interpretazione della nomenclatura prevede, poi, che: «Le merci che nonpossono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sonoclassificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggioreanalogia».8.

Ciò posto, sono evidenti gli errori in cui è incorsa la CTR per avere,da un lato, attribuito prevalenza alla Regola 1 della classificazionedoganale rispetto alla Regola 2A, in difformità a quanto affermato dallaCorte di giustizia UE nella sentenza sopra citata, e dall’altro, ritenuto chel’Ufficio non avesse applicato, ma addirittura violato, quanto previsto apag. 364 della Nota esplicativa della nomenclatura combinata dell’Unioneeuropea per identificare come complete le biciclette incomplete, ovveropresentate come tali all’importazione.8.1.

Al riguardo, osserva il Collegio che quanto si afferma nella Notaesplicativa in relazione alle parti di biciclette o altri velocipedi presentateall’importazione incomplete, smontate o parzialmente montate, daclassificarsi come “biciclette ed altri velocipedi senza motore” ovecostituite da telaio, forcella e almeno due ulteriori elementi individuati traruote, pedaliera, sterzo e sistema frenante, vale a maggior ragione per,e deve applicarsi anche alle biciclette a pedalata assistita con motoreelettrico ausiliario.

In pratica, i criteri dettati dalla predetta Nota conNumero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026riferimento alle biciclette senza motore, costituiscono valido ausiliointerpretativo anche per la fattispecie in esame e devono quindiapplicarsi, peraltro in assenza di specifiche indicazioni rinvenibili nellepredette note esplicative, anche alle biciclette a pedalata assistita comequelle che vengono in rilievo nel presente giudizio, ovviamente con inecessari adattamenti, essendo essenziale che vengano in rilievo partispecifiche di quel prodotto che consentano di classificarlo come biciclettaa motore.

Proprio come nel caso di specie in cui è la stessa CTR a daresocietà contribuente erano ricomprese “batterie a litio” e “caricabatterie”,ovvero di parti necessarie per assemblare biciclette a motore.9.

Ritiene il Collegio necessario fare una precisazione con riferimentoalla questione della (non) necessaria contestuale presentazione allosdoganamento delle parti del prodotto importato, su cui la CTR si èsoffermata a pag. 7 della sentenza impugnata.9.1.

In relazione a tale profilo deve osservarsi che la Corte di giustiziaUE nella sentenza sopra citata (del 27 aprile 2023, in causa C-107/22) haaffermato che la Regola 2 lett. a) trova applicazione quando i componentiimportati sono destinati a essere riuniti in un oggetto in un momentosuccessivo e senza subire trasformazioni.

Orbene, anche se talepronuncia è intervenuta in un’ipotesi di contestualità di importazione (ununico container), al p. 24 si afferma espressamente: “Anche se è richiestauna presentazione simultanea di tali elementi ai fini del lorosdoganamento, affinché essi siano considerati come costituenti unoggetto presentato smontato o non montato, né dal testo della regolagenerale 2, lettera a), per l’interpretazione della NC né dalla notaesplicativa relativa alla regola generale 2, lettera a), per l’interpretazionedel SA risulta tuttavia che detti elementi costitutivi debbano essereoggetto di un’unica dichiarazione in dogana”; (p. 25): "la circostanza chesimili merci siano oggetto di un'unica dichiarazione, al momento della loroNumero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026presentazione in dogana, non è una conditio sine qua non per ritenereche esse formino un insieme e costituiscano, pertanto, un "oggetto (...)presentato smontato o non montato", ai sensi della regola generale 2,lettera a), per l'interpretazione della NC, bensì soltanto un indizio checonsente di dedurre una simile constatazione"; (p. 26)“Un’interpretazione diversa della nozione di oggetto smontato o nonmontato consentirebbe, in pratica, agli importatori di scegliere essi stessi,mediante una manipolazione relativamente semplice, come lapresentazione delle merci in dichiarazioni distinte, la classificazionetariffaria delle merci in questione, o come un insieme oppureseparatamente, a loro più favorevole (v., per analogia, sentenza del10 marzo 2016, VAD e van Aert, C-499/14”; (p. 27) “ una possibilità delgenere sarebbe contraria al principio secondo cui il criterio decisivo perla classificazione doganale delle merci deve essere ricercato, in generale,nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive e pregiudicherebbepertanto l’obiettivo della facilità dei controlli doganali nonché la certezzadel diritto che deve presiedere alla classificazione doganale delle merciimportate (C-499/14)”.

Precisa, inoltre, la CGUE (p. 30) che “lacircostanza che tali componenti siano presentati in dichiarazioni diimmissione in libera pratica distinte deve essere valutata parallelamentealle altre circostanze pertinenti, ma non è di per sé determinante” e (p.34) che “le modalità secondo cui le merci sono state dichiarate o il regimedoganale con cui sono state trasportate fino alla loro destinazione finalepossono costituire »uno dei fattori oggettivi pertinenti ai fini dellavalutazione dell’applicabilità di detta regola generale 2, lettera a)”, ma“non possono tuttavia essere di per sé determinanti, dovendo il giudicedel rinvio tener conto di ogni altro fattore oggettivo pertinente ai fini ditale valutazione”.9.2.

Quindi, deve affermarsi che è contraria alla ratio della normativaantidumping prevedere l'applicazione della Regola 2A solo nel caso diNumero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026importazione contestuale dei beni da assemblare e non anche quando glistessi sono importati secondo tempistiche diverse ed attraverso differentisoggettività ma pur sempre secondo una linea produttiva definita edelaborata ab origine dalle medesime soggettività coinvolte.10.

In tal senso è anche la giurisprudenza di questa Corte.10.1. [OSCURATO:PERSONA] n. 31058/2017, la regola 2A impone diclassificare un dispositivo importato, qualora esso divenga funzionantesolo con il concorso di ulteriori componenti, non già come "parte" di unamacchina utensile bensì sotto la voce che identifica la stessa macchinautensile, giacché ciò che rileva è non già che il dispositivo possa svolgere"ex se" la propria funzione, ma che esso costituisca l'elementofondamentale della stessa macchina utensile.10.2. [OSCURATO:PERSONA]. n. 28663/2018, l'importazione separata didiversi componenti di un prodotto successivamente assemblato comportal'applicazione dell'imposta doganale dovuta per il prodotto finito, ovel'importazione dei singoli componenti sia avvenuta in un contestocommerciale unitario, non assumendo rilevanza l'originaria volontàdell'importatore.11.

Quindi nel caso di importazione separata di componenti che, oveassemblati, vengono a realizzare un diverso prodotto, il dazio deve esserepagato con riferimento al prodotto finito indipendentemente dallacircostanza se le diverse importazioni avvengano contestualmente ovverosiano frazionate in un breve orizzonte temporale, laddove le stesse siinseriscano “in un unico contesto commerciale” e siano collegate tra loroin quanto finalizzate alla realizzazione di un prodotto unitario.12.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delRegolamento (UE) n. 1036 del 2016 per avere la sentenza impugnatacensurato l’operato dell’Agenzia per non aver applicato l'unica specificaNumero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026norma unionale antielusiva, espressamente riferita alla normativaantidumping, ovvero il [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 1036 del 2016.12.1.

Sostiene che «oggetto di discussione non sono la politicaindustriale o le scelte strategiche della società considerate nel lorocomplesso, bensì un accertamento fiscale relativo alla merce di unasingola importazione» e inoltre, «la contestazione dell’Ufficio si riferiscead una errata classificazione della merce, a seguito della violazione di unaRegola di Classifica, finalizzata all’evasione del dazio antidumping, noncerto ad un fenomeno elusivo».13.

Il motivo deve ritenersi assorbito anche alla stregua del rilievoche quelle fatte in relazione a tale profilo nella sentenza impugnata sonoaffermazioni rese ad abundantiam, avendo la CTR espressamente ecorrettamente escluso che l’accertamento compiuto dall’agenziadoganale fosse fondato sulla citata norma unionale antielusiva.14.

Infine, deve ritenersi assorbito anche il quinto motivo con cui laricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,l’«Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione», inparticolare, la natura delle lavorazioni effettuate sulle parti di e-bike, esostenendo al riguardo che l’attività della società contribuente sicaratterizza per l’assenza di qualsivoglia apporto in termini di contenutotecnologico, esecutivo e di realizzazione del prodotto, che vada oltrel’assemblaggio delle componenti, il controllo del prodotto finito e lapreparazione del prodotto per l’immissione in commercio.15.

Va da ultimo osservato che la solidità del quadro interpretativoemergente dalla giurisprudenza unionale di cui si è detto sopra rende nonnecessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell’art.267 TFUE, dovendosi, peraltro, evidenziare che il provvedimento delTribunale di Genova depositato dalla parte ricorrente riguardi unprocedimento penale, dove gli imputati «venivano rinviati a giudizioinnanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere, iNumero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026primi, dei reati di contrabbando doganale, falso in atto pubblico eevasione dell’IVA all’importazione e le seconde per i relativi illecitiamministrativi sanzionati dagli artt. 5 e 25 sexiesdecies del D.Lgs.231/2001».

In buona sostanza, il rinvio operato dal Trib. di Genova èparametrato sui riflessi penali, quali il divieto di analogia in malampartem, delle interpretazioni delle Regole generali di classificazione chenon rilevano in ambito tributario.16.

In estrema sintesi, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso,assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata va cassata e rinviata per nuovoesame, alla stregua dei principi sopra enunciati, alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado territorialmente competente anche per laregolamentazione delle spese processuali del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.Maccoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, in data 24 marzo 2026.La PresidenteGiulia IOFRIDA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ell’Avvocatura Generale dello Stato(pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controV-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’avv. prof. AndreaPisani Massamormile (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso la sentenza n. 3766/17/2023 della Commissione tributariaregionale della CAMPANIA, depositata in data 14/06/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 24 marzo 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle dogane, a seguito del p.v.c. del 10/02/2021 e diquello del 07/09/2021, redatti a conclusione dell’accertamento doganaleespletato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. sulla dichiarazione diimportazione IM A 4 n. 3345/H del 20.01.2021, afferente all’importazionedi n. 617 colli di articoli, aventi origine e provenienza cinese, dichiaratecome parti di biciclette elettriche da impiegare per la realizzazione di e-bikes complete, composti da telai, forcelle, selle, pedali, catene, setcompleti di freni, apparecchi per l’illuminazione, kit strumenti, nonchécentraline, batterie a litio e caricabatterie, classificati all’importazione conil codice TARIC 871200 (bicilette semplici o muscolari), procedeva allarettifica della predetta dichiarazione doganale riclassificando la mercesotto il codice TARIC 8711601000, corrispondente a biciclette a pedalataassistita, assoggettando la relativa importazione dalla Cina a dazioconvenzionale nella misura del 6,00%, a dazio antidumping definitivonella misura del 62,10% e a dazio compensativo definitivo nella misuradel 17,20%.2. La società contribuente impugnava l’avviso di accertamentodinanzi alla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Napoliche accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impositivo.3. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustiziatributaria di secondo grado) della Campania rigettava l’appello dell’Ufficio.Ricostruito il quadro normativo generale della classificazionedoganale delle merci e quello specifico applicabile alla fattispecie concretae richiamate le pronunce della giurisprudenza unionale nella specierilevanti, i giudici di appello sostenevano che:Numero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026- l’Ufficio, nonostante avesse affermato di aver fatto «applicazionedelle [OSCURATO:PERSONA]'UNIONE EUROPEA e di quanto indicato a pag. 364», che comunqueai sensi della sentenza della Corte di giustizia C−35/93, non ègiuridicamente vincolante, aveva invece violato detta Nota che avevaapplicato al codice 8711601000, ovvero biciclette a pedalata assistita,con motore elettrico ausiliario, non menzionato alla predetta pag. 364,che invece si riferisce al codice 8712 00, ovvero a biciclette ed altrivelocipedi senza motore, ed in cui rientrano anche le bicicletteincomplete, presentate o meno smontate o parzialmente smontate,purché costituite da telai, forcelle e almeno due degli altri elementi inessa indicati (ruota, pedaliera, sterzo e sistema frenante);- l’Ufficio aveva fatto erronea ed illegittima applicazione della Regolagenerale per l’interpretazione della nomenclatura 2°, emergendo dallalettura del Reg. (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, che la Regola n. 1,secondo la quale la classificazione è legalmente determinata dal testodelle voci, corrispondente ai codici a 4 cifre e da quelli delle note dicapitolo e di sezione, sia sovraordinata alle altre e solo se non è possibileclassificare i prodotti applicando la RGI 1, si rendono applicabili lesuccessive RGI. Nella fattispecie tale riconduzione era illegittima edinfondata in quanto:(i) i "singoli", cioè gli articoli importati con la fornitura de qua, eranoautonomamente classificabili in applicazione della RG1;(ii) non vi erano né le condizioni, né la espressa previsione (purerroneamente) richiamata dall'Ufficio, per la riconduzione dei "singoli"alla voce doganale delle "bicilette a pedalata assistita";(iii) l'operazione non riguardava tutti i componenti del bene e, inparticolare, non vi erano inclusi i motori, conformemente alla sentenzaC−35/93 della Corte di Giustizia.Numero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/20264. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione affidato a cinque motivi cui l’intimata replica concontroricorso, illustrato anche da memora e avanzando anche istanza dirinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensidell’art. 267 TFUE.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione delle Noteesplicative del [OSCURATO:PERSONA] (SA) sostenendo che la sentenzaimpugnata aveva errato nel ritenere che l’Ufficio aveva fondatol’accertamento su quanto riportato alla pag. 364 delle predette Note,circostanza che non corrispondeva al vero e non emergeva né dagli attiimpositivi né dagli atti processuali. Invero, il richiamo alle Note esplicativeera stato effettuato quale utile strumento interpretativo ed è evidente chel’Agenzia non avrebbe potuto classificare la merce importata dalla societàcome bici muscolari, avendo rinvenuto, nella medesima spedizione,componenti specifiche delle bici a pedalata assistita (batterie ecaricabatterie).2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della Regola 1 edella Regola 2 delle Regole generali di interpretazione della nomenclaturacombinata (Regolamento UE n. 2658/1987) e delle note esplicative allaTARIC.2.1. Sostiene la ricorrente che la sentenza è incorsa nella violazionedi dette Regole nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio abbia fattoerronea ed illegittima applicazione della Regola 2A, in quanto nessunafonte, né normativa né di prassi, prevede vincoli gerarchici tra le RegoleGenerali della classifica doganale, la prevalenza della regola 1 rispettoalle regole successive ma, al contrario, proprio lo stretto legame logico efunzionale tra la regola 1 e la regola 2A dimostra che non si tratta diNumero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026disposizioni in rapporto di alternatività escludente, ma che specificano ecompletano l’una (la regola 2A il contenuto della regola 1.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione della Regola 2A delle Regolegenerali per la classificazione delle merci nella [OSCURATO:PERSONA],sostenendo che sia la giurisprudenza unionale che quella domestica,ampiamente citata nel motivo, affermano che l'importazione separata didiversi componenti di un prodotto successivamente assemblato comportal'applicazione dell'imposta doganale dovuta per il prodotto finito, nonrisultando alcuna prevalenza al criterio della presentazionecontemporanea delle merci considerate per la dichiarazione doganale.3.1. Sostiene che «nel caso di specie, tutte le componenti, telai, lcddisplay, set completi di freni, batterie a litio, tubo sella, caricabatterie,forcelle, centralina, parafanghi, luci posteriori, luci anteriori, cavalletti,parafanghi anteriori, selle, pedali, catene, kit strumenti, sono stateoggetto di una unica importazione avvenuta con dichiarazione doganaleIM A 4 n. 3345H del 20.01.2021 intestata a V-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è stata l’oggetto dell’accertamento da parte dell’ufficio, il qualeha ritenuto, in osservanza alla citata Regola 2A, che l’insieme dellecomponenti di cui sopra, tutte presentate in dogana all’importazionecontemporaneamente, contenessero in sé le caratteristiche essenziali diuna bicicletta a pedalata assistita e, pertanto, classificandole come tale».3.2. Sostiene, quindi, che l’Ufficio aveva operato correttamente e inlinea con l’interpretazione della Corte di Giustizia UE, la quale ha sancitol’irrilevanza dell’inserimento di ulteriori componenti, quando quelliconsiderati ai fini dell’importazione costituiscono la struttura essenzialedel prodotto finito (Corte giust. 6 febbraio 2014, causa C-2/13, Soc.[OSCURATO:PERSONA], §§ 43-49). Ed in ogni caso, secondo la Corte digiustizia (Corte giust. 27 aprile 2023, causa C-107/22, X BV, §§ 20-31)né dal testo della regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione dellaNumero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026NC, né dalla nota esplicativa relativa alla regola generale 2, lettera a),per l’interpretazione del SA, risulta che detti elementi costitutivi debbanoessere oggetto di un’unica dichiarazione in dogana. Invero, la circostanzache simili merci siano oggetto di un’unica dichiarazione, al momento dellaloro presentazione in dogana, non è una conditio sine qua non perritenere che esse formino un insieme e costituiscano, pertanto, un«oggetto (...) presentato smontato o non montato», ai sensi della regolagenerale 2, lettera a), per l’interpretazione della NC. Tale circostanza,infatti, ha una valenza meramente indiziaria.4. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di giudicato sollevatadalla controricorrente che al riguardo sostiene che «controparte non haimpugnato il capo implicito della Prima Sentenza che ha accertato comei prodotti oggetto della [OSCURATO:PERSONA] non presentassero le“caratteristiche essenziali” di una e-bike».L’eccezione, che la controricorrente sostiene di aver già dedotto nelgiudizio di appello, è manifestamente infondata, sia perché l’eccezione èstata implicitamente rigettata dalla sentenza impugnata che nulla hastatuito sul punto pronunciando, però, nel merito e la controricorrentenon ha proposto sul punto ricorso incidentale; sia perché nella stessasentenza d’appello si afferma – a pag. 3 - che l’Agenzia «contesta levalutazioni compiute dal giudice di prime cure e chiede volersi riformarela sentenza impugnata», il che rende evidente l’ampiezzadell’impugnazione dell’agenzia doganale, che aveva interessato tutte lestatuizioni, esplicite e implicite, del giudice di primo grado.5. Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità del primo motivodi ricorso fondata sul rilievo che con lo stesso la ricorrente deduce unaviolazione di legge con riferimento alle [OSCURATO:PERSONA] del SistemaArmonizzato che non sono però norme di diritto.Numero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026L’eccezione è infondata dovendosi dare prevalenza alleargomentazioni svolte nel motivo di ricorso piuttosto che al paradigma dicui all’art. 360 c.p.c. dedotto nella rubrica.6. Passando, quindi, all’esame dei primi tre motivi di ricorso, ritieneil Collegio che gli stessi, da esaminarsi congiuntamente per la strettaconnessione delle questioni poste, sono fondati e vanno accolti.7. Occorre premettere – sulla scorta di quanto rilevato dalla Corte digiustizia UE nella sentenza del 27 aprile 2023, in causa C-107/22, § 3) –che il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merciè stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzatodi designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle Dogane(OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamentodel 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con ladecisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987. Le note esplicativedel sistema armonizzato sono elaborate nell’ambito dell’OMDconformemente alle disposizioni di tale convenzione.7.1. L’incipit delle regole generali per l’interpretazione dellanomenclatura combinata prevede che: «La classificazione delle mercinella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguentiregole: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono daconsiderare come puramente indicativi, poiché la classificazione dellemerci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle notepremesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme cheseguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. 2.a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata vocecomprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purchépresenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenzialidell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delledisposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato».Numero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/20267.2. La sequenza normativa appena riportata evidenzia già come illegislatore europeo abbia adottato una pluralità di criteri, nell’ambito dellequali la prevalenza della classificazione delle merci secondo il testo dellevoci non ha valore assoluto, ma deve coordinarsi «occorrendo» anche conle «norme che seguono», compresa la regola sub 2A, secondo cuiqualsiasi riferimento nel testo di una determinata voce comprende anchel’oggetto, seppure incompleto o non finito, purché presenti lecaratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, quando èpresentato smontato o non montato.7.3. Occorre, poi, rilevare che il punto 4 delle regole generali perl’interpretazione della nomenclatura prevede, poi, che: «Le merci che nonpossono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sonoclassificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggioreanalogia».8. Ciò posto, sono evidenti gli errori in cui è incorsa la CTR per avere,da un lato, attribuito prevalenza alla Regola 1 della classificazionedoganale rispetto alla Regola 2A, in difformità a quanto affermato dallaCorte di giustizia UE nella sentenza sopra citata, e dall’altro, ritenuto chel’Ufficio non avesse applicato, ma addirittura violato, quanto previsto apag. 364 della Nota esplicativa della nomenclatura combinata dell’Unioneeuropea per identificare come complete le biciclette incomplete, ovveropresentate come tali all’importazione.8.1. Al riguardo, osserva il Collegio che quanto si afferma nella Notaesplicativa in relazione alle parti di biciclette o altri velocipedi presentateall’importazione incomplete, smontate o parzialmente montate, daclassificarsi come “biciclette ed altri velocipedi senza motore” ovecostituite da telaio, forcella e almeno due ulteriori elementi individuati traruote, pedaliera, sterzo e sistema frenante, vale a maggior ragione per,e deve applicarsi anche alle biciclette a pedalata assistita con motoreelettrico ausiliario. In pratica, i criteri dettati dalla predetta Nota conNumero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026riferimento alle biciclette senza motore, costituiscono valido ausiliointerpretativo anche per la fattispecie in esame e devono quindiapplicarsi, peraltro in assenza di specifiche indicazioni rinvenibili nellepredette note esplicative, anche alle biciclette a pedalata assistita comequelle che vengono in rilievo nel presente giudizio, ovviamente con inecessari adattamenti, essendo essenziale che vengano in rilievo partispecifiche di quel prodotto che consentano di classificarlo come biciclettaa motore. Proprio come nel caso di specie in cui è la stessa CTR a daresocietà contribuente erano ricomprese “batterie a litio” e “caricabatterie”,ovvero di parti necessarie per assemblare biciclette a motore.9. Ritiene il Collegio necessario fare una precisazione con riferimentoalla questione della (non) necessaria contestuale presentazione allosdoganamento delle parti del prodotto importato, su cui la CTR si èsoffermata a pag. 7 della sentenza impugnata.9.1. In relazione a tale profilo deve osservarsi che la Corte di giustiziaUE nella sentenza sopra citata (del 27 aprile 2023, in causa C-107/22) haaffermato che la Regola 2 lett. a) trova applicazione quando i componentiimportati sono destinati a essere riuniti in un oggetto in un momentosuccessivo e senza subire trasformazioni. Orbene, anche se talepronuncia è intervenuta in un’ipotesi di contestualità di importazione (ununico container), al p. 24 si afferma espressamente: “Anche se è richiestauna presentazione simultanea di tali elementi ai fini del lorosdoganamento, affinché essi siano considerati come costituenti unoggetto presentato smontato o non montato, né dal testo della regolagenerale 2, lettera a), per l’interpretazione della NC né dalla notaesplicativa relativa alla regola generale 2, lettera a), per l’interpretazionedel SA risulta tuttavia che detti elementi costitutivi debbano essereoggetto di un’unica dichiarazione in dogana”; (p. 25): "la circostanza chesimili merci siano oggetto di un'unica dichiarazione, al momento della loroNumero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026presentazione in dogana, non è una conditio sine qua non per ritenereche esse formino un insieme e costituiscano, pertanto, un "oggetto (...)presentato smontato o non montato", ai sensi della regola generale 2,lettera a), per l'interpretazione della NC, bensì soltanto un indizio checonsente di dedurre una simile constatazione"; (p. 26)“Un’interpretazione diversa della nozione di oggetto smontato o nonmontato consentirebbe, in pratica, agli importatori di scegliere essi stessi,mediante una manipolazione relativamente semplice, come lapresentazione delle merci in dichiarazioni distinte, la classificazionetariffaria delle merci in questione, o come un insieme oppureseparatamente, a loro più favorevole (v., per analogia, sentenza del10 marzo 2016, VAD e van Aert, C-499/14”; (p. 27) “ una possibilità delgenere sarebbe contraria al principio secondo cui il criterio decisivo perla classificazione doganale delle merci deve essere ricercato, in generale,nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive e pregiudicherebbepertanto l’obiettivo della facilità dei controlli doganali nonché la certezzadel diritto che deve presiedere alla classificazione doganale delle merciimportate (C-499/14)”. Precisa, inoltre, la CGUE (p. 30) che “lacircostanza che tali componenti siano presentati in dichiarazioni diimmissione in libera pratica distinte deve essere valutata parallelamentealle altre circostanze pertinenti, ma non è di per sé determinante” e (p.34) che “le modalità secondo cui le merci sono state dichiarate o il regimedoganale con cui sono state trasportate fino alla loro destinazione finalepossono costituire »uno dei fattori oggettivi pertinenti ai fini dellavalutazione dell’applicabilità di detta regola generale 2, lettera a)”, ma“non possono tuttavia essere di per sé determinanti, dovendo il giudicedel rinvio tener conto di ogni altro fattore oggettivo pertinente ai fini ditale valutazione”.9.2. Quindi, deve affermarsi che è contraria alla ratio della normativaantidumping prevedere l'applicazione della Regola 2A solo nel caso diNumero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026importazione contestuale dei beni da assemblare e non anche quando glistessi sono importati secondo tempistiche diverse ed attraverso differentisoggettività ma pur sempre secondo una linea produttiva definita edelaborata ab origine dalle medesime soggettività coinvolte.10. In tal senso è anche la giurisprudenza di questa Corte.10.1. [OSCURATO:PERSONA] n. 31058/2017, la regola 2A impone diclassificare un dispositivo importato, qualora esso divenga funzionantesolo con il concorso di ulteriori componenti, non già come "parte" di unamacchina utensile bensì sotto la voce che identifica la stessa macchinautensile, giacché ciò che rileva è non già che il dispositivo possa svolgere"ex se" la propria funzione, ma che esso costituisca l'elementofondamentale della stessa macchina utensile.10.2. [OSCURATO:PERSONA]. n. 28663/2018, l'importazione separata didiversi componenti di un prodotto successivamente assemblato comportal'applicazione dell'imposta doganale dovuta per il prodotto finito, ovel'importazione dei singoli componenti sia avvenuta in un contestocommerciale unitario, non assumendo rilevanza l'originaria volontàdell'importatore.11. Quindi nel caso di importazione separata di componenti che, oveassemblati, vengono a realizzare un diverso prodotto, il dazio deve esserepagato con riferimento al prodotto finito indipendentemente dallacircostanza se le diverse importazioni avvengano contestualmente ovverosiano frazionate in un breve orizzonte temporale, laddove le stesse siinseriscano “in un unico contesto commerciale” e siano collegate tra loroin quanto finalizzate alla realizzazione di un prodotto unitario.12. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delRegolamento (UE) n. 1036 del 2016 per avere la sentenza impugnatacensurato l’operato dell’Agenzia per non aver applicato l'unica specificaNumero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026norma unionale antielusiva, espressamente riferita alla normativaantidumping, ovvero il [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 1036 del 2016.12.1. Sostiene che «oggetto di discussione non sono la politicaindustriale o le scelte strategiche della società considerate nel lorocomplesso, bensì un accertamento fiscale relativo alla merce di unasingola importazione» e inoltre, «la contestazione dell’Ufficio si riferiscead una errata classificazione della merce, a seguito della violazione di unaRegola di Classifica, finalizzata all’evasione del dazio antidumping, noncerto ad un fenomeno elusivo».13. Il motivo deve ritenersi assorbito anche alla stregua del rilievoche quelle fatte in relazione a tale profilo nella sentenza impugnata sonoaffermazioni rese ad abundantiam, avendo la CTR espressamente ecorrettamente escluso che l’accertamento compiuto dall’agenziadoganale fosse fondato sulla citata norma unionale antielusiva.14. Infine, deve ritenersi assorbito anche il quinto motivo con cui laricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,l’«Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione», inparticolare, la natura delle lavorazioni effettuate sulle parti di e-bike, esostenendo al riguardo che l’attività della società contribuente sicaratterizza per l’assenza di qualsivoglia apporto in termini di contenutotecnologico, esecutivo e di realizzazione del prodotto, che vada oltrel’assemblaggio delle componenti, il controllo del prodotto finito e lapreparazione del prodotto per l’immissione in commercio.15. Va da ultimo osservato che la solidità del quadro interpretativoemergente dalla giurisprudenza unionale di cui si è detto sopra rende nonnecessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell’art.267 TFUE, dovendosi, peraltro, evidenziare che il provvedimento delTribunale di Genova depositato dalla parte ricorrente riguardi unprocedimento penale, dove gli imputati «venivano rinviati a giudizioinnanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere, iNumero registro generale 1290/2024Numero sezionale 2640/2026Numero di raccolta generale 16238/2026Data pubblicazione 25/05/2026primi, dei reati di contrabbando doganale, falso in atto pubblico eevasione dell’IVA all’importazione e le seconde per i relativi illecitiamministrativi sanzionati dagli artt. 5 e 25 sexiesdecies del D.Lgs.231/2001». In buona sostanza, il rinvio operato dal Trib. di Genova èparametrato sui riflessi penali, quali il divieto di analogia in malampartem, delle interpretazioni delle Regole generali di classificazione chenon rilevano in ambito tributario.16. In estrema sintesi, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso,assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata e rinviata per nuovoesame, alla stregua dei principi sopra enunciati, alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado territorialmente competente anche per laregolamentazione delle spese processuali del presente giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, in data 24 marzo 2026.La PresidenteGiulia IOFRIDA
Sentenza Cassazione n. 16238/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris