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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01230/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21523-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2135/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2022 R.G.N. 3100/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto Lavoro privato R.G.N.21523/2022 Cron.

Rep.

Ud.12/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] volto ad accertare “l’obbligo per la convenuta di assegnare i giorni per la saturazione delle ore dei permessi personali autorizzati così come previsti dall’O.d.S. 26/2017, con conseguente condanna della parte resistente ad assegnare mese per mese le giornate ove effettuare le prestazioni di recupero a saturazione delle ore di permesso oltre al pagamento, in suo favore, di tutto quanto indebitamente trattenuto a titolo di ore di permesso per motivi personali, anche a titolo risarcitorio, da quantificarsi con separato giudizio”.

2. La Corte ha esaminato l’ordine di servizio richiamato, concernente i permessi non retribuiti fruiti dal personale, secondo il quale: “possono essere recuperati ‘esclusivamente nel corso del mese cui si riferiscono’…; ‘in caso contrario, verrà decurtata in busta paga la quota oraria non recuperata’. ‘La saturazione utile per il recupero dovrà essere effettuata nelle giornate stabilite dal proprio superiore gerarchico/dirigente sulla base dell’organizzazione del lavoro e di eventi particolari ed imprevedibili ad eccezione del venerdì’ […]”.

La Corte ha ritenuto, come il primo giudice, che la clausola aziendale non prevedesse “un preciso onere datoriale di mettere a disposizione le giornate nelle quali il lavoratore può esercitare la facoltà di recupero senza perdere la retribuzione corrispondente, in assenza di un diritto incondizionato al recupero delle ore non lavorate in favore del medesimo lavoratore in fruizione di permesso”.

La Corte ha, poi, rilevato come l’azienda non avesse travalicato il limite della correttezza e della buona fede, aggiungendo pure che “non è emerso affatto l’asserito carattere vincolante della prassi in uso sino al 2019 di consentire il recupero delle orenon lavorate né risulta dimostrato un comportamento discriminatorio in tal senso perpetrato nei confronti della singola lavoratrice, non potendosi ciò ricavare neppure dalle pronunce a lei favorevoli in materia di demansionamento”.

La Corte territoriale, infine, ha compensato le spese dell’appello, mentre ha confermato la pronuncia di primo grado “anche in punto di regolamentazione delle spese di lite, avvenuta nel rispetto dei criteri di cui all’art. 91 c.p.c., secondo scelta operata dal giudice di prime cure che non è specificamente attinta dal motivo, non essendo neppure dedotta in modo specifico e puntuale la violazione dei parametri fissati dal d.m n. 55/2014 e succ. mod.”.

3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la Mele con cinque motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società, che ha anche comunicato memoria.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati secondo le rubriche indicate dalla stessa parte ricorrente: 1.1.il primo denuncia: “Violazione degli artt. 111 cost. e 132 n.4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente e/o perplessa”; si sostiene che la motivazione impugnata non si sostanzierebbe “in una vera e propria interpretazione della clausola contestata dell’ordine di servizio, […], ma piuttosto in un mero ragionamento ‘negazionista’ del diritto del lavoratore al recupero compensativo delle ore di permesso usufruite”; 1.2.il secondo motivo denuncia: “Violazione degli artt. 111 cost. e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per difetto assoluto di motivazione, con riferimento alla ritenuta tardività della contestazione della prassi aziendale ”;

1.3. il terzo mezzo denuncia: “Violazione e falsa applicazione della legge (artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in ordine all’illegittima inversione dell’onere probatorio inerente la prassi in uso presso l’azienda”; viene tra l’altro dedotto che “non può gravare sulla ricorrente l’onere di dimostrare il carattere vincolante della prassi in uso in azienda, non disponendo di elementi atti a dimostrare la circostanza, ma che piuttosto era onere della società dimostrare l’insussistenza della prassi aziendale ”;

1.4. il quarto motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di interpretazione dei contratti (artt.1632 e ss. c.c. e, in particolare, dei precetti di cui agli artt. 1370 e 1371 c.c.), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”; si critica diffusamente l’interpretazione fornita dai giudici del merito all’ordine di servizio;

1.5. l’ultima doglianza eccepisce: “Violazione e falsa applicazione della legge (art. 92, comma 2, c.p.c.), in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., sulla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado”.

2. Il ricorso non può trovare accoglimento. 2.1.Il primo motivo è infondato.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendoche comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014).

Si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass.

SS.UU. n. 22232 del 2016).

Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per confermare l’interpretazione della clausola negoziale già sancita in prime cure e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente. 2.2.Il secondo motivo è in radice inammissibile in quanto viene a censurare una statuizione che non è mai stata resa dalla Corte territoriale, la quale ha esplicitamente affermato di voler “prescindere dalla tardività della contestata violazione di usi aziendali”.

2.3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo.

Infatti, si denuncia impropriamente la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.

Per il primo aspetto la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 26769 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa l’inesistenza di una prassi aziendale, opponendo una diversa valutazione (in conformità, tra innumerevoli, Cass. n. 26739 del 2024).

Con le Sezioni unite (cfr. sent. n. 20867 del 2020) va poi ribadito che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (conf., tra molte, Cass. n. 9731 del 2025).

La censura è anche infondata in quanto non vi è dubbio che l’onere della prova dell’esistenza dell’uso aziendale gravi su chi lo deduce (v.

Cass. n. 4673 del 1987). 2.4.Il quarto motivo è inammissibile.

Infatti, l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013;Cass.n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; da ultimo, conf.

Cass. n. 22318 del 2023); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003) e, nel vigore del novellato art.360 c.p.c., di una motivazione che valichi la soglia del cd.

“minimum costituzionale” (Cass. n. 18214 del 2024); inoltre, per risalente insegnamento, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizi motivazionali esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della insanabile contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000).

Nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale, peraltro in conformità col giudice di prime cure, parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole; maper sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito -alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006). 2.5.L’ultimo motivo è privo di fondamento.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali il sindacato della Corte Suprema è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (v.

Cass. n. 26912 del 2020; Cass.n. 18128 del 2020; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013; Cass. n. 5386 del 2003; Cass. n. 8889 del 2000; Cass.n. 4944 del 1979); in ogni caso è la decisione dicompensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (Cass. n. 10009 del 2003; Cass. n. 11744 del 2004), per cui non può determinare la violazione dell’art. 92 comma 2 c.p.c. la mancata compensazione delle spese ad opera del giudice di primo grado, che ha invece adottato il criterio legale della soccombenza.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Non ricorrono, invece, i presupposti dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la cui applicazione è stata sollecitata dalla parte controricorrente, non potendosi far coincidere la mala fede o la colpa grave della parte soccombente con profili di inammissibilità in senso tecnico oppure con la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass., S.U. n. 9912 del 2018; Cass. n. 10327 del 2018; n. 7726 del 2016), in difetto, nel caso di specie, di elementi ulteriori significativi di un abuso dello strumento processuale; e ciò al fine del necessario contemperamento tra le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso e strumentale, che ostacola il rispetto della ragionevole durata dei processi pendenti, e la tutela del diritto di azione di rilevo costituzionale.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21523-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2135/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2022 R.G.N. 3100/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto Lavoro privato R.G.N.21523/2022 Cron. Rep. Ud.12/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] volto ad accertare “l’obbligo per la convenuta di assegnare i giorni per la saturazione delle ore dei permessi personali autorizzati così come previsti dall’O.d.S. 26/2017, con conseguente condanna della parte resistente ad assegnare mese per mese le giornate ove effettuare le prestazioni di recupero a saturazione delle ore di permesso oltre al pagamento, in suo favore, di tutto quanto indebitamente trattenuto a titolo di ore di permesso per motivi personali, anche a titolo risarcitorio, da quantificarsi con separato giudizio”. 2. La Corte ha esaminato l’ordine di servizio richiamato, concernente i permessi non retribuiti fruiti dal personale, secondo il quale: “possono essere recuperati ‘esclusivamente nel corso del mese cui si riferiscono’…; ‘in caso contrario, verrà decurtata in busta paga la quota oraria non recuperata’. ‘La saturazione utile per il recupero dovrà essere effettuata nelle giornate stabilite dal proprio superiore gerarchico/dirigente sulla base dell’organizzazione del lavoro e di eventi particolari ed imprevedibili ad eccezione del venerdì’ […]”. La Corte ha ritenuto, come il primo giudice, che la clausola aziendale non prevedesse “un preciso onere datoriale di mettere a disposizione le giornate nelle quali il lavoratore può esercitare la facoltà di recupero senza perdere la retribuzione corrispondente, in assenza di un diritto incondizionato al recupero delle ore non lavorate in favore del medesimo lavoratore in fruizione di permesso”. La Corte ha, poi, rilevato come l’azienda non avesse travalicato il limite della correttezza e della buona fede, aggiungendo pure che “non è emerso affatto l’asserito carattere vincolante della prassi in uso sino al 2019 di consentire il recupero delle orenon lavorate né risulta dimostrato un comportamento discriminatorio in tal senso perpetrato nei confronti della singola lavoratrice, non potendosi ciò ricavare neppure dalle pronunce a lei favorevoli in materia di demansionamento”. La Corte territoriale, infine, ha compensato le spese dell’appello, mentre ha confermato la pronuncia di primo grado “anche in punto di regolamentazione delle spese di lite, avvenuta nel rispetto dei criteri di cui all’art. 91 c.p.c., secondo scelta operata dal giudice di prime cure che non è specificamente attinta dal motivo, non essendo neppure dedotta in modo specifico e puntuale la violazione dei parametri fissati dal d.m n. 55/2014 e succ. mod.”. 3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la Mele con cinque motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società, che ha anche comunicato memoria. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati secondo le rubriche indicate dalla stessa parte ricorrente: 1.1.il primo denuncia: “Violazione degli artt. 111 cost. e 132 n.4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente e/o perplessa”; si sostiene che la motivazione impugnata non si sostanzierebbe “in una vera e propria interpretazione della clausola contestata dell’ordine di servizio, […], ma piuttosto in un mero ragionamento ‘negazionista’ del diritto del lavoratore al recupero compensativo delle ore di permesso usufruite”; 1.2.il secondo motivo denuncia: “Violazione degli artt. 111 cost. e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per difetto assoluto di motivazione, con riferimento alla ritenuta tardività della contestazione della prassi aziendale ”; 1.3. il terzo mezzo denuncia: “Violazione e falsa applicazione della legge (artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in ordine all’illegittima inversione dell’onere probatorio inerente la prassi in uso presso l’azienda”; viene tra l’altro dedotto che “non può gravare sulla ricorrente l’onere di dimostrare il carattere vincolante della prassi in uso in azienda, non disponendo di elementi atti a dimostrare la circostanza, ma che piuttosto era onere della società dimostrare l’insussistenza della prassi aziendale ”; 1.4. il quarto motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di interpretazione dei contratti (artt.1632 e ss. c.c. e, in particolare, dei precetti di cui agli artt. 1370 e 1371 c.c.), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”; si critica diffusamente l’interpretazione fornita dai giudici del merito all’ordine di servizio; 1.5. l’ultima doglianza eccepisce: “Violazione e falsa applicazione della legge (art. 92, comma 2, c.p.c.), in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., sulla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado”. 2. Il ricorso non può trovare accoglimento. 2.1.Il primo motivo è infondato. Le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendoche comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014). Si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016). Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per confermare l’interpretazione della clausola negoziale già sancita in prime cure e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente. 2.2.Il secondo motivo è in radice inammissibile in quanto viene a censurare una statuizione che non è mai stata resa dalla Corte territoriale, la quale ha esplicitamente affermato di voler “prescindere dalla tardività della contestata violazione di usi aziendali”. 2.3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo. Infatti, si denuncia impropriamente la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. Per il primo aspetto la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 26769 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa l’inesistenza di una prassi aziendale, opponendo una diversa valutazione (in conformità, tra innumerevoli, Cass. n. 26739 del 2024). Con le Sezioni unite (cfr. sent. n. 20867 del 2020) va poi ribadito che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (conf., tra molte, Cass. n. 9731 del 2025). La censura è anche infondata in quanto non vi è dubbio che l’onere della prova dell’esistenza dell’uso aziendale gravi su chi lo deduce (v. Cass. n. 4673 del 1987). 2.4.Il quarto motivo è inammissibile. Infatti, l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013;Cass.n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; da ultimo, conf. Cass. n. 22318 del 2023); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003) e, nel vigore del novellato art.360 c.p.c., di una motivazione che valichi la soglia del cd. “minimum costituzionale” (Cass. n. 18214 del 2024); inoltre, per risalente insegnamento, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizi motivazionali esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della insanabile contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000). Nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale, peraltro in conformità col giudice di prime cure, parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole; maper sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito -alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006). 2.5.L’ultimo motivo è privo di fondamento. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali il sindacato della Corte Suprema è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (v. Cass. n. 26912 del 2020; Cass.n. 18128 del 2020; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013; Cass. n. 5386 del 2003; Cass. n. 8889 del 2000; Cass.n. 4944 del 1979); in ogni caso è la decisione dicompensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (Cass. n. 10009 del 2003; Cass. n. 11744 del 2004), per cui non può determinare la violazione dell’art. 92 comma 2 c.p.c. la mancata compensazione delle spese ad opera del giudice di primo grado, che ha invece adottato il criterio legale della soccombenza. 3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Non ricorrono, invece, i presupposti dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la cui applicazione è stata sollecitata dalla parte controricorrente, non potendosi far coincidere la mala fede o la colpa grave della parte soccombente con profili di inammissibilità in senso tecnico oppure con la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass., S.U. n. 9912 del 2018; Cass. n. 10327 del 2018; n. 7726 del 2016), in difetto, nel caso di specie, di elementi ulteriori significativi di un abuso dello strumento processuale; e ciò al fine del necessario contemperamento tra le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso e strumentale, che ostacola il rispetto della ragionevole durata dei processi pendenti, e la tutela del diritto di azione di rilevo costituzionale. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
Sentenza Cassazione n. 01230/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris