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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 settembre 2025

Cassazione n. 38290/2025

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1XXXXXXXXX avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in preambolo, la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma di quella emessa, in esito a giudizio abbreviato, dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 12 luglio 2023, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, con riferimento al reato di porto senza giustificato motivo di un coltello da cucina avente lama di diciassette centimetri, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, ridotto la pena allo stesso inflitta a due mesi di arresto e 400,00 euro di ammenda.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, per mezzo del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e denuncia due motivi.

2.1. Con il primo lamenta l'apparenza e, comunque, la contraddittorietà della motivazione in punto di diniego dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, l.n. 110 del 1975. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha escluso la configurabilità dell'attenuante in parola sulla base delle stesse considerazioni utilizzate per escludere la sussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Lamenta il generico riferimento alle «obiettive caratteristiche del coltello», tuttavia non precisate in sentenza, tanto più che dalle foto in atti si evincerebbe che l'arma fosse priva di punta.

Censura l'omessa considerazione delle conversazioni telefoniche tra l'imputato e il personale del 118 che egli stesso allertò, minacciando condotte autolesionistiche.

Avversa le conclusioni dei Giudici di merito in punto di pericolosità della condotta dell'imputato, poiché da nessuno degli atti del fascicolo emerge che gli operatori del 118 furono minacciati e, del resto, nessuno di costoro ha sporto querela ovvero lamentato aggressioni di sorta.

Infine, censura l'omessa considerazione della personalità del reo, soggetto con disturbo personalità borderline e da abuso di alcol, sicché il fatto doveva ricondursi a un mero intervento da parte dei sanitari, sollecitato dallo stesso ricorrente, per comportamenti autolesionistici, nel cui ambito la detenzione del coltello assumerebbe un ruolo marginale.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, per il ribadito diniego dell'attenuante, pur sussistendone i presupposti fattuali.

La motivazione del [OSCURATO:PERSONA] di appello si porrebbe in contrasto con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante de qua, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto a offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato.

La Corte territoriale ha trascurato che non v'è traccia di comportamenti eterodiretti e che il suicidio è un atto lecito rientrante nelle manifestazioni della personalità umana meritevoli di rispetto e tutela, così come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019.

Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe escluso l'attenuante controversa in spregio agli arresti (ampiamente citati nel ricorso) che la pongono su un differente piano rispetto alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., invece motivando sulla base degli stessi elementi. il [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe dovuto attenersi alla valutazione «dei mezzi, delle modalità e circostanze dell'azione» e, in tale senso, valutare gli elementi dedotti dalla difesa e inferiti dalle già menzionate telefonate con gli operatoti del 188, nonché dalla integrale ricostruzione del fatto, siccome durato una «manciata di minuti» e realizzato nelle immediate adiacenze dell'abitazione dell'imputato.

L'attenuante in parola avrebbe consentito di adeguare la pena al fatto commesso in concreto, in ossequio ai principi espressi dall'art. 27 Cost. e dall'art. 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 19 settembre 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso.

4. Con memoria depositata in data 30 settembre 2025, la difesa dell'imputato ha replicato alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso dev'essere rigettato per le ragioni che s'indicano di seguito.

2. I motivi – che possono essere trattati congiuntamente, attesa la connessione logica delle questioni prospettate – sono infondati.

2.1. Come ha ricordato lo stesso ricorrente, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma terzo dell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto a offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, Fiandaca, Rv. 287554 - 01; Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 01; Sez. 5, n. 40396 del 03/07/2012, Zanatta, Rv. 254554 - 01).

Si tratta di giudizio rientrante nell'esclusiva competenza del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità qualora sia sorretto da adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 5910 del 30/11/1989, dep. 23/04/1990, Minerva, Rv. 184123 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 2875 del 23/05/1988, dep. 22/02/1989, Sanfilippi,Rv. 180609 - 01).

Quanto alla causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01), ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01).

Questa Corte ha altresì chiarito che l'esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110; ciò in quanto il fatto di "particolare tenuità" ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che costituisce circostanza attenuante del reato (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 - 01).

2.2. Tanto premesso in diritto, con riferimento al caso in scrutinio, osserva il Collegio che i Giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dei richiamati principi e la sentenza impugnata non è incorsa in alcun vizio di mancanza ovvero illogicità della motivazione.

Secondo la conforme e incontestata ricostruzione delle sentenze di primo e secondo grado, l'imputato – affetto da disturbo della personalità borderline e in stato di alterazione derivante dall'abuso di sostanze alcoliche – dopo avere chiamato il numero di emergenza del 118 paventando gesti autolesionistici, una volta giunto il personale medico e di polizia giudiziaria, usciva dall'appartamento e si recava nel piazzale condominiale, portando con sé un coltello da cucina con lama di diciassette cm di lunghezza e lo brandiva all'indirizzo dei presenti e del personale del soccorso medico.

In particolare, dall'annotazione di polizia giudiziaria (richiamata a p. 7 della sentenza impugnata) emerge che i due infermieri del 118 erano costretti a fuggire e trovavano riparo dietro l'ambulanza, mentre il ricorrente agitava minacciosamente il coltello al loro indirizzo.

I Giudici di merito hanno in primo luogo escluso qualsiasi giustificazione, pur invocata, per il porto dell'arma da punto e taglio, valorizzando (p. 2 della sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte territoriale): i) la natura dell'arma che la rendono assimilabile a un pugnale; ii) il luogo dell'accadimento (piazzale condominiale); iii) le modalità di verificazione del fatto (abuso di alcol in soggetto affetto da disturbo borderline, arma brandita minacciosamente verso i presenti e verso il personale del 118). [OSCURATO:PERSONA] di appello – a fronte della richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. – ne ha escluso la sussistenza alla stregua della situazione di pericolo per l'incolumità pubblica in concreto realizzatasi, così ponendosi nel solco della giurisprudenza appena richiamata, avendo valorizzato l'elemento della gravità del pericolo di cui all'art. 133, comma 1 n. 2), cod. pen.

Una volta esclusa la configurabilità della scriminante, ha altresì escluso l'attenuante della lieve entità, invocata in via subordinata, richiamando tanto le caratteristiche dell'arma, quanto l'esposizione al pericolo nell'ambito della già evidenziata personalità del ricorrente (gravato da precedenti condanne e affetto da disturbo della personalità), in quel momento in stato di agitazione determinato (anche) dal volontario abuso di sostanze alcoliche.

Non si tratta, come pretende il ricorrente, di motivazione lacunosa o apparente, inidonea a permettere di comprendere le effettive ragioni della decisione.

La motivazione, lungi dall'essere apparente, invero, si confronta con tutti i profili evidenziati dalla difesa, avendo partitamente dato conto, confutandone la fondatezza, degli argomenti indicati nell'atto di appello.

Né vale, in senso contrario, invocare – come ha fatto il ricorrente – la liceità dei minacciati gesti autolesionistici, peraltro meramente paventati dall'imputato, poiché il giustificato motivo e la lieve entità del fatto devono essere valutate alla stregua dell'ordinamento giuridico che non consente che possa portarsi fuori dalla propria abitazione un'arma, per qualsiasi ragione, ponendo volontariamente in pericolo l'altrui incolumità, com'è accaduto nel caso di specie, poiché l'imputato ha brandito l'arma all'indirizzo di terzi.

3. Ne consegue l'infondatezza del ricorso, che dev'essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ricorrendone le condizioni, dev'essere altresì disposta l'annotazione di cui all'art. 52 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 07/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1XXXXXXXXX avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma di quella emessa, in esito a giudizio abbreviato, dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 12 luglio 2023, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, con riferimento al reato di porto senza giustificato motivo di un coltello da cucina avente lama di diciassette centimetri, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, ridotto la pena allo stesso inflitta a due mesi di arresto e 400,00 euro di ammenda. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, per mezzo del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e denuncia due motivi. 2.1. Con il primo lamenta l'apparenza e, comunque, la contraddittorietà della motivazione in punto di diniego dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, l.n. 110 del 1975. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha escluso la configurabilità dell'attenuante in parola sulla base delle stesse considerazioni utilizzate per escludere la sussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Lamenta il generico riferimento alle «obiettive caratteristiche del coltello», tuttavia non precisate in sentenza, tanto più che dalle foto in atti si evincerebbe che l'arma fosse priva di punta. Censura l'omessa considerazione delle conversazioni telefoniche tra l'imputato e il personale del 118 che egli stesso allertò, minacciando condotte autolesionistiche. Avversa le conclusioni dei Giudici di merito in punto di pericolosità della condotta dell'imputato, poiché da nessuno degli atti del fascicolo emerge che gli operatori del 118 furono minacciati e, del resto, nessuno di costoro ha sporto querela ovvero lamentato aggressioni di sorta. Infine, censura l'omessa considerazione della personalità del reo, soggetto con disturbo personalità borderline e da abuso di alcol, sicché il fatto doveva ricondursi a un mero intervento da parte dei sanitari, sollecitato dallo stesso ricorrente, per comportamenti autolesionistici, nel cui ambito la detenzione del coltello assumerebbe un ruolo marginale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, per il ribadito diniego dell'attenuante, pur sussistendone i presupposti fattuali. La motivazione del [OSCURATO:PERSONA] di appello si porrebbe in contrasto con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante de qua, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto a offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato. La Corte territoriale ha trascurato che non v'è traccia di comportamenti eterodiretti e che il suicidio è un atto lecito rientrante nelle manifestazioni della personalità umana meritevoli di rispetto e tutela, così come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe escluso l'attenuante controversa in spregio agli arresti (ampiamente citati nel ricorso) che la pongono su un differente piano rispetto alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., invece motivando sulla base degli stessi elementi. il [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe dovuto attenersi alla valutazione «dei mezzi, delle modalità e circostanze dell'azione» e, in tale senso, valutare gli elementi dedotti dalla difesa e inferiti dalle già menzionate telefonate con gli operatoti del 188, nonché dalla integrale ricostruzione del fatto, siccome durato una «manciata di minuti» e realizzato nelle immediate adiacenze dell'abitazione dell'imputato. L'attenuante in parola avrebbe consentito di adeguare la pena al fatto commesso in concreto, in ossequio ai principi espressi dall'art. 27 Cost. e dall'art. 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 19 settembre 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso. 4. Con memoria depositata in data 30 settembre 2025, la difesa dell'imputato ha replicato alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dev'essere rigettato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. I motivi – che possono essere trattati congiuntamente, attesa la connessione logica delle questioni prospettate – sono infondati. 2.1. Come ha ricordato lo stesso ricorrente, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma terzo dell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto a offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, Fiandaca, Rv. 287554 - 01; Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 01; Sez. 5, n. 40396 del 03/07/2012, Zanatta, Rv. 254554 - 01). Si tratta di giudizio rientrante nell'esclusiva competenza del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità qualora sia sorretto da adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 5910 del 30/11/1989, dep. 23/04/1990, Minerva, Rv. 184123 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 2875 del 23/05/1988, dep. 22/02/1989, Sanfilippi,Rv. 180609 - 01). Quanto alla causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01), ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01). Questa Corte ha altresì chiarito che l'esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110; ciò in quanto il fatto di "particolare tenuità" ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che costituisce circostanza attenuante del reato (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 - 01). 2.2. Tanto premesso in diritto, con riferimento al caso in scrutinio, osserva il Collegio che i Giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dei richiamati principi e la sentenza impugnata non è incorsa in alcun vizio di mancanza ovvero illogicità della motivazione. Secondo la conforme e incontestata ricostruzione delle sentenze di primo e secondo grado, l'imputato – affetto da disturbo della personalità borderline e in stato di alterazione derivante dall'abuso di sostanze alcoliche – dopo avere chiamato il numero di emergenza del 118 paventando gesti autolesionistici, una volta giunto il personale medico e di polizia giudiziaria, usciva dall'appartamento e si recava nel piazzale condominiale, portando con sé un coltello da cucina con lama di diciassette cm di lunghezza e lo brandiva all'indirizzo dei presenti e del personale del soccorso medico. In particolare, dall'annotazione di polizia giudiziaria (richiamata a p. 7 della sentenza impugnata) emerge che i due infermieri del 118 erano costretti a fuggire e trovavano riparo dietro l'ambulanza, mentre il ricorrente agitava minacciosamente il coltello al loro indirizzo. I Giudici di merito hanno in primo luogo escluso qualsiasi giustificazione, pur invocata, per il porto dell'arma da punto e taglio, valorizzando (p. 2 della sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte territoriale): i) la natura dell'arma che la rendono assimilabile a un pugnale; ii) il luogo dell'accadimento (piazzale condominiale); iii) le modalità di verificazione del fatto (abuso di alcol in soggetto affetto da disturbo borderline, arma brandita minacciosamente verso i presenti e verso il personale del 118). [OSCURATO:PERSONA] di appello – a fronte della richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. – ne ha escluso la sussistenza alla stregua della situazione di pericolo per l'incolumità pubblica in concreto realizzatasi, così ponendosi nel solco della giurisprudenza appena richiamata, avendo valorizzato l'elemento della gravità del pericolo di cui all'art. 133, comma 1 n. 2), cod. pen. Una volta esclusa la configurabilità della scriminante, ha altresì escluso l'attenuante della lieve entità, invocata in via subordinata, richiamando tanto le caratteristiche dell'arma, quanto l'esposizione al pericolo nell'ambito della già evidenziata personalità del ricorrente (gravato da precedenti condanne e affetto da disturbo della personalità), in quel momento in stato di agitazione determinato (anche) dal volontario abuso di sostanze alcoliche. Non si tratta, come pretende il ricorrente, di motivazione lacunosa o apparente, inidonea a permettere di comprendere le effettive ragioni della decisione. La motivazione, lungi dall'essere apparente, invero, si confronta con tutti i profili evidenziati dalla difesa, avendo partitamente dato conto, confutandone la fondatezza, degli argomenti indicati nell'atto di appello. Né vale, in senso contrario, invocare – come ha fatto il ricorrente – la liceità dei minacciati gesti autolesionistici, peraltro meramente paventati dall'imputato, poiché il giustificato motivo e la lieve entità del fatto devono essere valutate alla stregua dell'ordinamento giuridico che non consente che possa portarsi fuori dalla propria abitazione un'arma, per qualsiasi ragione, ponendo volontariamente in pericolo l'altrui incolumità, com'è accaduto nel caso di specie, poiché l'imputato ha brandito l'arma all'indirizzo di terzi. 3. Ne consegue l'infondatezza del ricorso, che dev'essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ricorrendone le condizioni, dev'essere altresì disposta l'annotazione di cui all'art. 52 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 07/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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