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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 09581/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]:RSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna, riformando la decisione del primo giudice, aveva respinto il suo reclamo in materia disciplinare.

Riteneva il Tribunale che l'infrazione disciplinare fosse stata regolarmente contestata al detenuto dal direttore di istituto, mediante atto scritto a lui notificato.

Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e di regolamento, non potendosi la contestazione in esame ritenersi rituale, siccome effettuata al detenuto da un agente di polizia penitenziaria, senza la presenza del funzionario (il comandante di reparto) previsto dall'art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000.

Il ricorrente contesta, altresì, la rilevanza disciplinare della condotta contestata e la scelta della sanzione adottata.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nella parte procedurale, in quanto manifestamente infondato.

In tema di procedimento per l'inflizione di sanzioni disciplinari a detenuti o internati, fermo restando che la decisione circa l'avvio di detto procedimento è di esclusiva competenza del direttore dell'istituto, deve ritenersi tuttavia consentito, in base ai principi generali vigenti in materia di procedimenti amministrativi, che la contestazione avvenga per iscritto e che la relativa comunicazione sia materialmente effettuata da un operatore penitenziario, all'uopo delegato dal direttore (Sez. 1, n. 17643 del 25/01/2005, Cesarano, Rv. 231433-01).

L'ordinanza impugnata si è perfettamente adeguata a tale indirizzo interpretativo, correttamente osservando che, in tale contesto, la presenza del comandante di reparto (che l'art. 81, comma 2, reg. es .

Ord. pen. associa a quella del direttore, per il caso in cui la contestazione avvenga oralmente) non svolga alcuna aggiuntiva funzione di garanzia, potendo da essa tranquillamente prescindersi .

Le censure ulteriori, di cui al ricorso, sono nuove e inammissibili a questo titolo.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] co entofanti [OSCURATO:PERSONA] //ílitA•14,1,(-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]:RSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna, riformando la decisione del primo giudice, aveva respinto il suo reclamo in materia disciplinare. Riteneva il Tribunale che l'infrazione disciplinare fosse stata regolarmente contestata al detenuto dal direttore di istituto, mediante atto scritto a lui notificato. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e di regolamento, non potendosi la contestazione in esame ritenersi rituale, siccome effettuata al detenuto da un agente di polizia penitenziaria, senza la presenza del funzionario (il comandante di reparto) previsto dall'art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000. Il ricorrente contesta, altresì, la rilevanza disciplinare della condotta contestata e la scelta della sanzione adottata. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nella parte procedurale, in quanto manifestamente infondato. In tema di procedimento per l'inflizione di sanzioni disciplinari a detenuti o internati, fermo restando che la decisione circa l'avvio di detto procedimento è di esclusiva competenza del direttore dell'istituto, deve ritenersi tuttavia consentito, in base ai principi generali vigenti in materia di procedimenti amministrativi, che la contestazione avvenga per iscritto e che la relativa comunicazione sia materialmente effettuata da un operatore penitenziario, all'uopo delegato dal direttore (Sez. 1, n. 17643 del 25/01/2005, Cesarano, Rv. 231433-01). L'ordinanza impugnata si è perfettamente adeguata a tale indirizzo interpretativo, correttamente osservando che, in tale contesto, la presenza del comandante di reparto (che l'art. 81, comma 2, reg. es . Ord. pen. associa a quella del direttore, per il caso in cui la contestazione avvenga oralmente) non svolga alcuna aggiuntiva funzione di garanzia, potendo da essa tranquillamente prescindersi . Le censure ulteriori, di cui al ricorso, sono nuove e inammissibili a questo titolo. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] co entofanti [OSCURATO:PERSONA] //ílitA•14,1,(-
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