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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01368/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della Corte dì appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 15 giugno 2020 del Tribunale di Messina che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato, perché commesso con violenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizio (capo a), resistenza a pubblico ufficiale (capo b) e lesione personale aggravata (capo c) e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] si contesta al capo a) di essersi impossessato a scopo di profitto di materiale sanitario custodito in una stanza dell'[OSCURATO:PERSONA] di Messina, previa forzatura della porta della stanza stessa; in particolare il Souki ha riposto il materiale sottratto in una borsa, anch'essa oggetto di furto, che ha poi abbandonato, onde darsi alla fuga, al sopraggiungere di un addetto alla vigilanza, che si era insospettito nel constatare, dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza, che la porta della stanza era aperta.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al delitto di cui al capo a), la violazione dell'art. 56 cod. pen. ed in particolare si duole dell'omessa qualificazione del fatto come tentato furto.

L'addetto alla vigilanza era intervenuto presso la stanza ove era custodita la refurtiva dopo avere rilevato, attraverso l'impianto di videosorveglianza, che la porta era aperta; nella stanza aveva trovato un uomo, poi identificato nell'imputato, che egli aveva invitato ad uscire; mentre l'uomo stava uscendo, l'addetto aveva rilevato che lo stesso portava sulle spalle una borsa con la scritta «Nicolet bìomedical» e, sospettando che la stessa non gli appartenesse, lo aveva bloccato per chiedergli spiegazioni; a quel punto l'uomo gli aveva consegnato il borsone.

Sostiene il ricorrente che il fatto così ricostruito debba essere riqualificato come tentativo, sulla base del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186).

Anche nel caso di specie l'addetto alla vigilanza, tramite l'impianto di videosorveglianza stava controllando quanto stava accadendo all'interno della struttura ospedaliera ed era prontamente intervenuto ed aveva sorpreso l'imputato mentre ancora si trovava all'interno dei locali, attuando così quell'intervento in continenti menzionato nel precedente delle Sezioni Unite.

L'intervento dell'addetto alla vigilanza aveva impedito all'imputato di conseguire la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.

Era irrilevante che l'addetto alla vigilanza non avesse visto il Souki entrare nella stanza ove era custodita la refurtiva e che l'interno della stanza non fosse ripreso dalle telecamere; comunque, egli aveva rilevato che la porta era aperta e si era precipitato sul posto sorprendendo il Souki che indossava il borsone.

Né, per sostenere che il furto fosse consumato, poteva invocarsi il principio di diritto affermato in altra sentenza di questa Corte di cassazione secondo il quale risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso (Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088), perché relativo a fattispecie di furto all'interno di un ospedale privo d'impianto di videosorveglianza.

Sostiene il ricorrente che deve, invece, trovare applicazione il principio affermato da questa Corte di cassazione con altra sentenza (Sez. 5, n. 1960 del 18/11/2020, dep. 2021, Maiale, non massimata) che ha escluso che ricorresse un furto consumato in una fattispecie in cui gli imputati avevano rimosso da un vagone ferroviario un filo di rame e al momento dell'intervento delle forze dell'ordine non si erano ancora allontanati dal posto con la refurtiva.

2.2. Con il secondo motivo, anch'esso relativo al solo capo a), il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. e la illogicità e contraddittorietà della motivazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello volto all'esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose.

I testi avevano riferito che probabilmente il Souki era riuscito ad aprire la porta della stanza mediante una spallata o con un calcio, ma non avevano asserito che la porta fosse stata danneggiata e con un motivo di appello era stata chiesta l'esclusione di detta aggravante.

La Corte di appello aveva replicato che il danneggiamento era stato constatato sia dal vigilante Ricciardi, sia dagli operanti intervenuti per arrestare il Souki; il dubbio da questi espresso nel verbale di arresto si riferiva solo alle modalità con le quali la porta sarebbe stata forzata (calcio o spallata), che erano ininfluenti ai fini della sussistenza dell'aggravante.

Il ricorrente sostiene allora che tale motivazione è illogica perché afferma che la porta è stata danneggiata in assenza di segni di danneggiamento; proprio la formula dubitativa espressa dagli operanti attestava che la porta era priva di segni di danneggiamento, che un calcio o una spallata avrebbero invece sicuramente lasciato in punti della porta tra loro diversi.

L'aggravante non poteva ritenersi integrata, stante l'assenza di prove di segni di effrazione o di danneggiamento della porta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte di cassazione ha già affermato in passato, in tema di furto, che l'occultamento della refurtiva all'interno di un immobile in cui si è introdotto il soggetto attivo rileva anche se esso è disposto non direttamente sulla propria persona, ma con modalità che consentono di celare la stessa all'altrui vista ed alla disponibilità del possessore ed, al contempo, di prestare vigilanza sui beni rubati, in quanto tale comportamento pone di fatto sotto il dominio esclusivo dell'autore i cespiti rubati e realizza l'impossessamento richiesto dalla fattispecie incriminatrice; non rileva, al riguardo, la durata del possesso, essendo sufficiente che all'azione possa ricollegarsi la disponibilità della cosa (vedi in motivazione Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010, Rv. 247311, che si è pronunciata in una fattispecie in cui la refurtiva, anche se non occultata sulla propria persona, era stata riposta in una borsa posata su una sedia e così acquisita al possesso del ladro che, conservando il controllo della stessa, era rimasto nell'abitazione per completare la sua azione furtiva).

Anche nel caso che ci occupa il Souki ha nascosto la refurtiva all'interno di una borsa e solo l'intuizione dell'addetto alla vigilanza ne ha consentito il recupero.

Non soltanto, quindi, è stata attuata la sottrazione, ma si è verificato anche l'impossessamento che segna il momento consumativo del reato.

Manifestamente irrilevante è, invece, la circostanza che, ad insaputa del Souki, l'addetto alla vigilanza si fosse insospettito, vedendo la porta aperta attraverso l'impianto di videosorveglianza, e si fosse recato sul posto per ispezionare il locale ove era custodita la refurtiva, atteso che anche nel caso di specie l'azione illecita si è svolta al di fuori del controllo della vittima e della polizia e, quindi, in autonomia.

Neppure è pertinente il precedente delle Sezioni Unite invocato dal ricorrente secondo quale il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186).

Tale principio non è applicabile nel caso di specie, perché, secondo la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata, l'addetto alla vigilanza non ha assistito alla condotta delittuosa, in quanto non ha visto il Souki prendere gli oggetti e riporli all'interno della borsa che egli stava portando con sé quando è stato visto dal Ricciardi.

La refurtiva era uscita dalla sfera di controllo e di vigilanza dell'addetto alla vigilanza già nel momento in cui il Souki l'ha occultata nel borsone.

La sottrazione e l'impossessamento sono quindi avvenuti già quando, all'interno della stanza ove i beni sottratti erano custoditi e senza che gli addetti alla vigilanza se ne accorgessero, il Souki ha nascosto i beni nella borsa.

Affinché il delitto rimanga allo stato di mero tentativo occorre, invece, che gli addetti alla vigilanza abbiano potuto osservare l'intera condotta delittuosa e, conoscendo dove si trovano le cose sottratte, possano intervenire per impedirne il definitivo altrui impossessamento.

Per tale motivo neppure è pertinente l'altro precedente invocato dal ricorrente (Sez. 5, n. 1960 del 18/11/2020, dep. 2021, Maiale, non massimata) in cui gli imputati avevano rimosso da un vagone ferroviario un filo di rame, ma oltre a non essersi ancora allontanati dal luogo della sottrazione, neppure avevano occultato la refurtiva e quindi ancora non avevano ancora sottratto la refurtiva alla sfera di signoria e controllo della persona offesa.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

2.1. La Corte di appello ha affermato che la porta di accesso al locale è stata danneggiata sulla base delle dichiarazioni del Ricciardi e dei due operanti.

Sulla base di tale ricostruzione fattuale, la violazione di legge denunciata dal ricorrente è del tutto insussistente, atteso che il danneggiamento integra la violenza sulle cose.

2.2. Il ricorrente sostiene pure, però, che detta ricostruzione fattuale è illogica non avendo i due testi affermato che la porta presentasse segni di danneggiamento.

La censura, così, formulata attiene al merito ed è, quindi, inammissibile in questa sede di legittimità.

Anche volendo intendere la suddetta censura come volta a dedurre il travisamento delle dichiarazioni del Ricciardi e dei due appartenenti alle forze dell'ordine per avere la Corte affermato che essi avevano asserito con certezza il danneggiamento, rimanendo incerte le modalità di attuazione dello stesso, mentre secondo il ricorrente l'incertezza riguardava non solo le modalità ma lo stesso danneggiamento, deve rilevarsi che il motivo sarebbe comunque inammissibile, sia perché il ricorrente non ha allegato in forma integrale o comunque specificamente indicato gli atti oggetto di travisamento, sia perché il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008, Trivisonno, Rv. 239533).

Nel caso di specie, il ricorrente si duole di un'errata valutazione delle prove, cosicché la censura appartiene al merito.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della Corte dì appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 15 giugno 2020 del Tribunale di Messina che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato, perché commesso con violenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizio (capo a), resistenza a pubblico ufficiale (capo b) e lesione personale aggravata (capo c) e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] si contesta al capo a) di essersi impossessato a scopo di profitto di materiale sanitario custodito in una stanza dell'[OSCURATO:PERSONA] di Messina, previa forzatura della porta della stanza stessa; in particolare il Souki ha riposto il materiale sottratto in una borsa, anch'essa oggetto di furto, che ha poi abbandonato, onde darsi alla fuga, al sopraggiungere di un addetto alla vigilanza, che si era insospettito nel constatare, dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza, che la porta della stanza era aperta. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al delitto di cui al capo a), la violazione dell'art. 56 cod. pen. ed in particolare si duole dell'omessa qualificazione del fatto come tentato furto. L'addetto alla vigilanza era intervenuto presso la stanza ove era custodita la refurtiva dopo avere rilevato, attraverso l'impianto di videosorveglianza, che la porta era aperta; nella stanza aveva trovato un uomo, poi identificato nell'imputato, che egli aveva invitato ad uscire; mentre l'uomo stava uscendo, l'addetto aveva rilevato che lo stesso portava sulle spalle una borsa con la scritta «Nicolet bìomedical» e, sospettando che la stessa non gli appartenesse, lo aveva bloccato per chiedergli spiegazioni; a quel punto l'uomo gli aveva consegnato il borsone. Sostiene il ricorrente che il fatto così ricostruito debba essere riqualificato come tentativo, sulla base del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186). Anche nel caso di specie l'addetto alla vigilanza, tramite l'impianto di videosorveglianza stava controllando quanto stava accadendo all'interno della struttura ospedaliera ed era prontamente intervenuto ed aveva sorpreso l'imputato mentre ancora si trovava all'interno dei locali, attuando così quell'intervento in continenti menzionato nel precedente delle Sezioni Unite. L'intervento dell'addetto alla vigilanza aveva impedito all'imputato di conseguire la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Era irrilevante che l'addetto alla vigilanza non avesse visto il Souki entrare nella stanza ove era custodita la refurtiva e che l'interno della stanza non fosse ripreso dalle telecamere; comunque, egli aveva rilevato che la porta era aperta e si era precipitato sul posto sorprendendo il Souki che indossava il borsone. Né, per sostenere che il furto fosse consumato, poteva invocarsi il principio di diritto affermato in altra sentenza di questa Corte di cassazione secondo il quale risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso (Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088), perché relativo a fattispecie di furto all'interno di un ospedale privo d'impianto di videosorveglianza. Sostiene il ricorrente che deve, invece, trovare applicazione il principio affermato da questa Corte di cassazione con altra sentenza (Sez. 5, n. 1960 del 18/11/2020, dep. 2021, Maiale, non massimata) che ha escluso che ricorresse un furto consumato in una fattispecie in cui gli imputati avevano rimosso da un vagone ferroviario un filo di rame e al momento dell'intervento delle forze dell'ordine non si erano ancora allontanati dal posto con la refurtiva. 2.2. Con il secondo motivo, anch'esso relativo al solo capo a), il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. e la illogicità e contraddittorietà della motivazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello volto all'esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose. I testi avevano riferito che probabilmente il Souki era riuscito ad aprire la porta della stanza mediante una spallata o con un calcio, ma non avevano asserito che la porta fosse stata danneggiata e con un motivo di appello era stata chiesta l'esclusione di detta aggravante. La Corte di appello aveva replicato che il danneggiamento era stato constatato sia dal vigilante Ricciardi, sia dagli operanti intervenuti per arrestare il Souki; il dubbio da questi espresso nel verbale di arresto si riferiva solo alle modalità con le quali la porta sarebbe stata forzata (calcio o spallata), che erano ininfluenti ai fini della sussistenza dell'aggravante. Il ricorrente sostiene allora che tale motivazione è illogica perché afferma che la porta è stata danneggiata in assenza di segni di danneggiamento; proprio la formula dubitativa espressa dagli operanti attestava che la porta era priva di segni di danneggiamento, che un calcio o una spallata avrebbero invece sicuramente lasciato in punti della porta tra loro diversi. L'aggravante non poteva ritenersi integrata, stante l'assenza di prove di segni di effrazione o di danneggiamento della porta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Questa Corte di cassazione ha già affermato in passato, in tema di furto, che l'occultamento della refurtiva all'interno di un immobile in cui si è introdotto il soggetto attivo rileva anche se esso è disposto non direttamente sulla propria persona, ma con modalità che consentono di celare la stessa all'altrui vista ed alla disponibilità del possessore ed, al contempo, di prestare vigilanza sui beni rubati, in quanto tale comportamento pone di fatto sotto il dominio esclusivo dell'autore i cespiti rubati e realizza l'impossessamento richiesto dalla fattispecie incriminatrice; non rileva, al riguardo, la durata del possesso, essendo sufficiente che all'azione possa ricollegarsi la disponibilità della cosa (vedi in motivazione Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010, Rv. 247311, che si è pronunciata in una fattispecie in cui la refurtiva, anche se non occultata sulla propria persona, era stata riposta in una borsa posata su una sedia e così acquisita al possesso del ladro che, conservando il controllo della stessa, era rimasto nell'abitazione per completare la sua azione furtiva). Anche nel caso che ci occupa il Souki ha nascosto la refurtiva all'interno di una borsa e solo l'intuizione dell'addetto alla vigilanza ne ha consentito il recupero. Non soltanto, quindi, è stata attuata la sottrazione, ma si è verificato anche l'impossessamento che segna il momento consumativo del reato. Manifestamente irrilevante è, invece, la circostanza che, ad insaputa del Souki, l'addetto alla vigilanza si fosse insospettito, vedendo la porta aperta attraverso l'impianto di videosorveglianza, e si fosse recato sul posto per ispezionare il locale ove era custodita la refurtiva, atteso che anche nel caso di specie l'azione illecita si è svolta al di fuori del controllo della vittima e della polizia e, quindi, in autonomia. Neppure è pertinente il precedente delle Sezioni Unite invocato dal ricorrente secondo quale il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186). Tale principio non è applicabile nel caso di specie, perché, secondo la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata, l'addetto alla vigilanza non ha assistito alla condotta delittuosa, in quanto non ha visto il Souki prendere gli oggetti e riporli all'interno della borsa che egli stava portando con sé quando è stato visto dal Ricciardi. La refurtiva era uscita dalla sfera di controllo e di vigilanza dell'addetto alla vigilanza già nel momento in cui il Souki l'ha occultata nel borsone. La sottrazione e l'impossessamento sono quindi avvenuti già quando, all'interno della stanza ove i beni sottratti erano custoditi e senza che gli addetti alla vigilanza se ne accorgessero, il Souki ha nascosto i beni nella borsa. Affinché il delitto rimanga allo stato di mero tentativo occorre, invece, che gli addetti alla vigilanza abbiano potuto osservare l'intera condotta delittuosa e, conoscendo dove si trovano le cose sottratte, possano intervenire per impedirne il definitivo altrui impossessamento. Per tale motivo neppure è pertinente l'altro precedente invocato dal ricorrente (Sez. 5, n. 1960 del 18/11/2020, dep. 2021, Maiale, non massimata) in cui gli imputati avevano rimosso da un vagone ferroviario un filo di rame, ma oltre a non essersi ancora allontanati dal luogo della sottrazione, neppure avevano occultato la refurtiva e quindi ancora non avevano ancora sottratto la refurtiva alla sfera di signoria e controllo della persona offesa. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1. La Corte di appello ha affermato che la porta di accesso al locale è stata danneggiata sulla base delle dichiarazioni del Ricciardi e dei due operanti. Sulla base di tale ricostruzione fattuale, la violazione di legge denunciata dal ricorrente è del tutto insussistente, atteso che il danneggiamento integra la violenza sulle cose. 2.2. Il ricorrente sostiene pure, però, che detta ricostruzione fattuale è illogica non avendo i due testi affermato che la porta presentasse segni di danneggiamento. La censura, così, formulata attiene al merito ed è, quindi, inammissibile in questa sede di legittimità. Anche volendo intendere la suddetta censura come volta a dedurre il travisamento delle dichiarazioni del Ricciardi e dei due appartenenti alle forze dell'ordine per avere la Corte affermato che essi avevano asserito con certezza il danneggiamento, rimanendo incerte le modalità di attuazione dello stesso, mentre secondo il ricorrente l'incertezza riguardava non solo le modalità ma lo stesso danneggiamento, deve rilevarsi che il motivo sarebbe comunque inammissibile, sia perché il ricorrente non ha allegato in forma integrale o comunque specificamente indicato gli atti oggetto di travisamento, sia perché il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008, Trivisonno, Rv. 239533). Nel caso di specie, il ricorrente si duole di un'errata valutazione delle prove, cosicché la censura appartiene al merito. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il
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