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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 09013/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il mancato giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui al 648 comma 4 cod. pen. sulla contestata recidiva reiterata, /non è proponibile in sede di legittimità perché mai dedotto in fase di appello ove invece si era lamentata la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti; che il motivo non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità avendo peraltro fondamento in una sentenza della Corte costituzionale emessa nell'anno 2014; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 18/02/2025 Il consiglie e est. [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il mancato giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui al 648 comma 4 cod. pen. sulla contestata recidiva reiterata, /non è proponibile in sede di legittimità perché mai dedotto in fase di appello ove invece si era lamentata la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti; che il motivo non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità avendo peraltro fondamento in una sentenza della Corte costituzionale emessa nell'anno 2014; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consiglie e est. [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Cassazione n. 09013/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris