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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 14720/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: 1.Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia;

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. verso la sentenza emessa dalla Core di appello di Perugia il 16/02/2021 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della società Kylua s.r.I.; udita l'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi o, in subordine, la rimessione degli atti alla Procura della Repubblica di Terni; [OSCURATO:PERSONA] FATTOLa Corte di appello di Perugia ha assolto perché il fatto non sussiste [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa aggravata, così riqualificata dal Giudice dell'udienza preliminare l'originaria imputazione di abuso d'ufficio.

All'imputato si contesta di essersi recato presso un esercizio commerciale in Terni e di aver chiesto ed ottenuto, dopo essersi presentato come appartenente alla Guardia di Finanza e, dunque, abusando dei propri poteri ed agendo al di fuori di un'attività ordinaria di servizio, la consegna di un tablet acquistato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e in precedenza utilizzato dalla compagna, [OSCURATO:PERSONA] - ex collaboratrice della società in questione (così l'imputazione originaria).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione conseguente anche ad un travisamento della prova.

Il tema attiene alla diversa ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte e, in particolare, alla diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi Manni e Sinibaldi, avendo la Corte attribuito ad esse un significato diverso rispetto a quello immediatamente percepibile.

Si fa riferimento alle parole pronunciate dall'imputato quando fece ingresso nel negozio dell'esercizio commerciale in cui prestava attività lavorativa Manni: l'imputato si sarebbe qualificato come appartenente alla Guardia di Finanza nel momento in cui si rivolse alla teste affinchè gli consegnasse il tablet di cui questa aveva la disponibilità.

Secondo il Procuratore ricorrente proprio il riferimento all'appartenenza alle forze dell'ordine avrebbe costituto il raggiro che avrebbe indotto in errore la dipendente; sarebbe dunque errata l'affermazione della Corte secondo cui, invece, la spendita della qualità, in quanto corrispondente al vero, avrebbe assolto non ad una funzione decettiva ma ad una mera rassicurazione della donna; la tesi del ricorrente è che la spendita della qualità sarebbe stata compiuta al solo fine di farsi restituire ciò che la Centi asseriva essere di sua esclusiva proprietà, ossia il tablet in realtà appartenente alla [OSCURATO:SOCIETA].

In tal senso si rivisita anche l'assunto della Corte di appello secondo cui lo stato di agitazione della Manni e la reazione di questa sarebbe stata originata dal suo timore di possibili ritorsioni da parte del datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società Kylua, essendo invece indimostrato che questi avesse impartito direttive relative alla consegna dei beni presenti all'interno dell'esercizio commerciale.

3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].

Sono stati articolati due motivi.

3.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Anche in questo caso il tema attiene all'affermazione dell'imputato di appartenere alla Finanza e di essere amico della Cenci; sarebbe errata la valutazione della Corte secondo cui detta affermazione sarebbe stata fatta per rassicurare la Manni e che l'imputato si fosse recato all'esercizio commerciale al solo fine di evadere una richiesta occasionalmente rivoltagli dalla Cenci, quella cioè di ritirare il tablet dall'esercizio commerciale.

Si aggiunge che non vi sarebbe nessuna prova della esistenza di disposizioni di Ghini volte ad impedire la riconsegna del tablet.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza dei requisiti strutturali del delitto di truffa.

Si ribadisce che il raggiro sarebbe stato costituto dalla menzogna di Stella consistita nell'essersi qualificato finanziere sebbene libero in quel momento dal servizio e ciò avrebbe indotto in errore la Manni.

Si afferma che la truffa sarebbe sussistente anche quando il soggetto vittima del raggiro sia diverso da quello che subisce il danno e che nel caso di specie sarebbe configurabile anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 9, cod. pen. 4.

E' pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputato con cui, ripercorso lo svolgimento del processo, si chiede di dichiarare inammissibili i ricorsi o, in subordine, di dichiarare la violazione ai sensi dell'art. 521 cod. pen. con conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili.

2. La Corte di appello ha ricostruito i fatti, valutato in maniera non manifestamente illogica la prove con particolare riguardo alla deposizione della teste Manni, spiegato perché, rispetto al ritenuto reato di truffa da parte del Tribunale, la condotta posta in essere dall'imputato non avesse un contenuto menzognero e, più in generale, una componente decettiva.

3. Rispetto a tale quadro di riferimento, entrambi i ricorsi rivelano la loro strutturale inammissibilità perché fondati su un unico assunto costitutivo e cioè che la Corte di appello avrebbe sostanzialmente valutato in modo errato le prove e, in particolare, la deposizione della teste Manni.

Si tratta di censure che tuttavia si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dalla Corte, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).

Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

La Corte di cassazione ha chiarito che sono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali perché idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo.

Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che "sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (così, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., rv. 262965).

Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.

4. Ne consegue la inammissibilità dei ricorsi, e la condanna della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibilé i ricorsi e condanna la parte civile, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1'11 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] ere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: 1.Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. verso la sentenza emessa dalla Core di appello di Perugia il 16/02/2021 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della società Kylua s.r.I.; udita l'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi o, in subordine, la rimessione degli atti alla Procura della Repubblica di Terni; [OSCURATO:PERSONA] FATTOLa Corte di appello di Perugia ha assolto perché il fatto non sussiste [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa aggravata, così riqualificata dal Giudice dell'udienza preliminare l'originaria imputazione di abuso d'ufficio. All'imputato si contesta di essersi recato presso un esercizio commerciale in Terni e di aver chiesto ed ottenuto, dopo essersi presentato come appartenente alla Guardia di Finanza e, dunque, abusando dei propri poteri ed agendo al di fuori di un'attività ordinaria di servizio, la consegna di un tablet acquistato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e in precedenza utilizzato dalla compagna, [OSCURATO:PERSONA] - ex collaboratrice della società in questione (così l'imputazione originaria). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione conseguente anche ad un travisamento della prova. Il tema attiene alla diversa ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte e, in particolare, alla diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi Manni e Sinibaldi, avendo la Corte attribuito ad esse un significato diverso rispetto a quello immediatamente percepibile. Si fa riferimento alle parole pronunciate dall'imputato quando fece ingresso nel negozio dell'esercizio commerciale in cui prestava attività lavorativa Manni: l'imputato si sarebbe qualificato come appartenente alla Guardia di Finanza nel momento in cui si rivolse alla teste affinchè gli consegnasse il tablet di cui questa aveva la disponibilità. Secondo il Procuratore ricorrente proprio il riferimento all'appartenenza alle forze dell'ordine avrebbe costituto il raggiro che avrebbe indotto in errore la dipendente; sarebbe dunque errata l'affermazione della Corte secondo cui, invece, la spendita della qualità, in quanto corrispondente al vero, avrebbe assolto non ad una funzione decettiva ma ad una mera rassicurazione della donna; la tesi del ricorrente è che la spendita della qualità sarebbe stata compiuta al solo fine di farsi restituire ciò che la Centi asseriva essere di sua esclusiva proprietà, ossia il tablet in realtà appartenente alla [OSCURATO:SOCIETA]. In tal senso si rivisita anche l'assunto della Corte di appello secondo cui lo stato di agitazione della Manni e la reazione di questa sarebbe stata originata dal suo timore di possibili ritorsioni da parte del datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società Kylua, essendo invece indimostrato che questi avesse impartito direttive relative alla consegna dei beni presenti all'interno dell'esercizio commerciale. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. Sono stati articolati due motivi. 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Anche in questo caso il tema attiene all'affermazione dell'imputato di appartenere alla Finanza e di essere amico della Cenci; sarebbe errata la valutazione della Corte secondo cui detta affermazione sarebbe stata fatta per rassicurare la Manni e che l'imputato si fosse recato all'esercizio commerciale al solo fine di evadere una richiesta occasionalmente rivoltagli dalla Cenci, quella cioè di ritirare il tablet dall'esercizio commerciale. Si aggiunge che non vi sarebbe nessuna prova della esistenza di disposizioni di Ghini volte ad impedire la riconsegna del tablet. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza dei requisiti strutturali del delitto di truffa. Si ribadisce che il raggiro sarebbe stato costituto dalla menzogna di Stella consistita nell'essersi qualificato finanziere sebbene libero in quel momento dal servizio e ciò avrebbe indotto in errore la Manni. Si afferma che la truffa sarebbe sussistente anche quando il soggetto vittima del raggiro sia diverso da quello che subisce il danno e che nel caso di specie sarebbe configurabile anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 9, cod. pen. 4. E' pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputato con cui, ripercorso lo svolgimento del processo, si chiede di dichiarare inammissibili i ricorsi o, in subordine, di dichiarare la violazione ai sensi dell'art. 521 cod. pen. con conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili. 2. La Corte di appello ha ricostruito i fatti, valutato in maniera non manifestamente illogica la prove con particolare riguardo alla deposizione della teste Manni, spiegato perché, rispetto al ritenuto reato di truffa da parte del Tribunale, la condotta posta in essere dall'imputato non avesse un contenuto menzognero e, più in generale, una componente decettiva. 3. Rispetto a tale quadro di riferimento, entrambi i ricorsi rivelano la loro strutturale inammissibilità perché fondati su un unico assunto costitutivo e cioè che la Corte di appello avrebbe sostanzialmente valutato in modo errato le prove e, in particolare, la deposizione della teste Manni. Si tratta di censure che tuttavia si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dalla Corte, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. La Corte di cassazione ha chiarito che sono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali perché idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo. Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che "sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (così, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., rv. 262965). Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 4. Ne consegue la inammissibilità dei ricorsi, e la condanna della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibilé i ricorsi e condanna la parte civile, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 1'11 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] ere estensore
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