CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 10580/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 756/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 1370/2018 depositata il 23/05/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato una d.o.c.f.a., in data 9 dicembre 2012, all’esito del frazionamento dell’unica unità immobiliare, costituita da impianto di discarica, in quattro distinte unità immobiliari e della realizzazione di un campo fotovoltaico, proponendo il classamento del subalterno 2 in categoria E/9. 2.L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento, ha rettificato il classamento in categoria D/8 e modificato la rendita. 3.La contribuente ha proposto ricorso, rigettato in primo grado, con sentenza confermata all’esito dell’appello. Nella sentenza di secondo grado si legge che dall’avviso di accertamento e dalla corrispondenza emergono i punti della valutazione su cui vi è dissenso tra il contribuente e l’Ufficio, tanto che il contribuente è stato in grado di controdedurre con idonea e puntuale argomentazione; che l’obbligatorietà del sopralluogo è esclusa dall’art.11 d.l. n. 70 del 1988, conv. in legge n. 154 del 1988 per il classamento delle unità immobiliari per le quali la dichiarazione è redatta su scheda conforme a modello approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 853 del 1984, conv. in legge n. 15 del 1985; che risulta corretto il classamento nella categoria D, essendo previsto quello nella categoria E esclusivamente per le opere extra commercium. 4.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. 5. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 6. La causa è stata decisa all’adunanza camerale de l 4 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, non contenendo l’avviso di accertamento, pur contravvenendo il precedente classamento in E/9, un’adeguata motivazione in ordine all’a rettifica della categoria da particolare (E/9) a speciale (D/8). La censura è infondata, tenuto dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (Cass., Sez. civ. 5, 20/11/2019, n.30166). Invero, il principio in esame è applicabile anche laddove l’ufficio proceda, senza alterare gli elementi di fatto indicati dal contribuente, ad un riclassamento dell’immobile all’esito della denunciata variazione, posto che la procedura resta caratterizzata dalla natura collaborativa, idonea di per sé a soddisfare le esigenze di chiarezza e trasparenza, a cui è strumentale l’obbligo motivazionale. 2.Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 11 del d.l. n. 70 del 1998, conv. in legge n. 154 del 1998, 10 della legge n. 1249 del 1939, 8 e 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949 e 37 d.P.R. n. 917 del 1986, che esigono per gli immobili a destinazione speciale la stima diretta con sopralluogo, mentre l’Ufficio ha proceduto con procedimento indiretto senza sopralluogo. La censura è infondata. In primo luogo occorre premettere che, come risulta chiaramente dalla circolare n. 6 del 2012 dell’Agenzia del Territorio, con la locuzione “stima diretta” si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe, ma che, in tale contesto, la rendita catastale può essere determinata con “procedimento diretto” o con “procedimento indiretto”. Deve, poi, ricordarsi che questa Corte ha già chiarito che, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (così Cass., Sez. civ. 5, 27/03/2019, n. 8529 e Cass., Sez. civ. 6-5, 7/04/2021, n. 9291; v. anche Cass., Sez. civ. 5, 7/03/2019, n. 6633; secondo cui, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale o particolare non presuppone l'esecuzione del previo sopralluogo, il quale non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l'Amministrazione può avvalersi, ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dall'art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio). 3.Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 5 e 10 r.d.l. n. 652 del 1939, 6 e 8 del d.P.R. n. 1142 del 1949, 2, comma 40, legge n. 262 del 2006, 177, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, della l. n. 441 del 1987 e della legge n. 475 del 1988, non essendo state valutate, nel classamento dell’unità immobiliare in esame, la sua marcata caratterizzazione tipologica-funzionale, costruttiva e dimensionale, la funzionalità dell’attività svolta al perseguimento di un interesse pubblico e l’assenza di una logica di commercio o di produzione industriale. In particolare, secondo la ricorrente, dalla descrizione dell’unità immobiliare emerge ex se la sua singolarità e scarsa diffusione, ma la Commissione tributaria regionale ha valorizzato solo il carattere industriale e la finalità di lucro, senza tenere conto del carattere recessivo di questi elementi rispetto all’interesse pubblico perseguito nello svolgimento dell’attività di smaltimento dei rifiuti (interesse pubblico dimostrato dalla mancanza di discrezionalità del gestore nell’esercizio dell’attività, imposto da uno specifico obbligo di legge, e dall’eterodeterminazione dei corrispettivi, sotto forma di costo da imputare a tariffa) e dai limiti vigenti nella commerciabilità del bene, che non è liberamente cedibile sul mercato. Pure tale motivo va rigettato. Questa Corte ha già affermato che, in tema di classamento di immobili, la discarica pubblica oggetto di sfruttamento economico per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas, in quanto connotata da autonomia funzionale e reddituale, costituisce un'unità immobiliare urbana soggetta ad accatastamento e rientra nella categoria D/7 - non in quella residuale E, concernente gli immobili a particolare destinazione pubblica - in quanto destinata allo svolgimento di attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l'eventuale destinazione dell'immobile anche ad attività di pubblico interesse (così la recente Cass., Sez. 5, 23/05/2018, n. 12741). Tale principio è applicabile anche nel caso di specie in cui i giudici di merito hanno accertato che non è vero che l’immobile sia privo di valore commerciale o che l’unità non sia generativa di ricavi, perché…sussiste una vera e propria attività di vendita dell’energia elettrica prodotta al libero mercato . Né vale ad escludere il carattere industriale dell’attività e la finalità di lucro l’esistenza di una serie di obblighi, imposti dalla legge o dal provvedimento di concessione, in ordine allo svolgimento della stessa, a determinati standard da rispettare ed ai corrispettivi da praticare, la cui incompatibilità con una gestione economica non è affatto automatica. La categoria E viene, infatti, riservata agli immobili sostanzialmente incommerciabili e privi di autonoma redditività (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc...). L'art.2, comma 40, d.l. 262 del 2006, conv. in legge n. 286 del 2006 cit., stabilisce espressamente che nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale . Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altro. In effetti, la interdipendenza tra 'gestione reddituale' della discarica e carattere prettamente 'industriale' dell'attività in essa svolta depone per l'iscrizione catastale in categoria D/7, e non in categoria (di natura residuale e di applicazione restrittiva) 'E'. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, questa conclusione non è inficiata dal fatto che l'attività di gestione dei rifiuti, come anche già stabilito dall'art.177, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, ostituisce attività di pubblico interesse . L'interesse generale allo svolgimento dell'attività non esclude che quest'ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali, siccome resi possibili dalle caratteristiche intrinseche dell'unità immobiliare, determinative della sua destinazione ordinaria e permanente (art.6 d.P.R. 1142/1949 cit.). Va, dunque ribadito l’indirizzo di legittimità, secondo cui l'iscrizione in categoria catastale 'D' deve ritenersi compatibile con la destinazione dell'immobile ad attività economico-imprenditoriale anche di pubblico interesse. Pure deve precisarsi che i vincoli relativi alla commerciabilità ed alla cessione della discarica non incidono sul classamento, che prescinde dal regime giuridico del bene e/o dalla natura pubblica o privata del soggetto titolare. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese devono essere integralmente compensate, stante la novità della questione su cui l’orientamento di questa Corte si è formato solo recentemente. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; dichiara integralmente compensate le spese di lite; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presuppo