CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29006/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi straordinari ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen. proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della Corte di cassazione letti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto del loro difensore e procuratore speciale, avanzano ricorso straordinario per errore di fatto, avverso la sentenza della Corte di cassazione, seconda sezione penale, n. 985 del 16 novembre 2021 (dep. 2022), che ne ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro la sentenza del 10 gennaio 2020 della Corte di appello di L'Aquila, per essere stati gli stessi personalmente sottoscritti dai predetti, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando la sottoscrizione del difensore appostavi per autentica. 2. Entrambi chiedono l'annullamento della sentenza impugnata e la sospensione dei relativi effetti, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 2, stesso codice. Essi deducono che la Corte di cassazione sia incorsa in un errore percettivo, in quanto il ricorso dichiarato inammissibile sarebbe stato proposto dal loro difensore, mentre le loro firme sarebbero state apposte in calce all'atto al solo scopo di conferire la nomina e la procura speciale a quel professionista. Tanto si evincerebbe, altresì: dalla parte introduttiva dell'atto, in cui si scrive espressamente che il ricorso è avanzato dall'avvocato; dall'uso della carta intestata di quest'ultimo; dall'elevato tecnicismo del ricorso; dalla firma apposta dal difensore per autentica delle sottoscrizioni degli imputati. 3. Ha formulato conclusioni scritte il Procuratore generale, chiedendo di rigettare i ricorsi. 4. Ha trasmesso conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorsi. 5. I ricorsi sono inammissibili, per la manifesta infondatezza del motivo. L'esame diretto dell'atto - consentito alla Corte di cassazione in ragione della natura processuale della questione sollevata - permette di rilevare che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del 10 gennaio 2020 della Corte di appello di L'Aquila, proposto con un unico atto, è stato sottoscritto dagli stessi e che, in calce alle relative firme, è stata apposta quella del loro difensore, preceduta dalla dicitura a stampa: "E' autentica Avv. [OSCURATO:PERSONA]". Nessun errore percettivo, dunque, è stato compiuto dalla Corte di cassazione, in presenza di un siffatto dato testuale, invero inequivoco ed incontrovertibile. A nulla possono rilevare, infatti, in senso contrario, dati formali ed estrinseci, come l'impiego di carta intestata o la circostanza per cui il difensore venga indicato come proponente nel testo del ricorso, se poi l'atto manca della sottoscrizione in calce, requisito specificamente ed espressamente previsto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a pena d'inammissibilità e, come tale, elemento infungibile per attribuirne la paternità. In ogni caso, ed a tutto volere concedere, considerando l'oggettiva incertezza del complessivo tenore testuale di quell'atto, l'interpretazione del significato di tale sottoscrizione, laddove in ipotesi erronea, comunque potrebbe integrare, al più, un errore valutativo, che però, in quanto tale, non è rilevabile ed emendabile attraverso il rimedio del ricorso straordinario (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 6. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ognuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende