CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 23537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.238/2013 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Statoche lo rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 91,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n . 93/2012depositata il 03/07/2012 ; u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento notificatole dalla Agenzia delle entrate relativo all'anno d'imposta 2001, per plusvalenze non dichiarate. Il ricorso d ella contribuente è stato respinto in primo grado.La contribuente ha proposto appello che è stato accolto dalla Commissionetributaria regionale della Lombardia. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi. Si è costituita con controricorso la contribuente proponendo ricorso incidentale . Successivamente la contribuente h a depositato una istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art . 6 comma 10 del decreto legge 119/ 2018 . Con ulteriore memoria del 20 dicembre 2021 la contribuente ha reso noto che l'Agenzia delle entrate le ha chiesto, ai fini di perfezionare la definizione agevolata , il versamento della somma di euro 9 . 909, 23 che ella ha versato in data 20 m arzo 2020,e ha chiesto dichiararsi , cessata la materia del contendere , l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. Sono non stati depositati i documenti attestanti la richiesta formulata dall'Agenzia delle entrate nonché il versamento nei termini indicati dall'ufficio. Nulla ha opposto sul punto l'Agenzia delle entrate. Il giudizio ̀ pertanto da dichiarar e estinto per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art 6 del D.L. 119/2018. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma, camera di cons