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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09218/2023

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26757 /2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantep.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primodifensore in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.9; –ricorrente – Oggetto:mutatio li- belli-principio chiesto epronunciato - conte- nutogiudizio rescisso- rio contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.1876/8/2017depositata il 4 aprile 2017, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 novembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, ve- niva accolto l’iniziale appello proposto dall’Agenzia delle Entrate av- versola sentenza n.380/12/2010 emessa dalla Commissione tributaria provincialedi Roma, la quale accoglieva parzialmente il ricorso della societàSviluppo [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avente ad oggetto l’avviso di ac- certamento RCC031600041/2009 relativo all’anno d’imposta 2006, emessoai fini IRES per Euro 5.120.729,00, IRAP per Euro 9 47.750,00 ed IVA per Euro 3.106.377,00, oltre sanzione unica per Euro 7.990.641,58. 2.Si legge in sentenza che la controversia traeva origine dal fatto che nelcorso del 2006 la contribuente acquistava un immobile sito in Roma viaCassia 1134 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (la qualeemetteva fattura n. 14/2006) per un corrispettivo di oltre Euro 15.000.000,00,oltre ad IVA , che rivendeva successivamente a QG Unipersonales.r.l. per un prezzo di Euro 19.300.000,00 oltre ad IVA comeindicato nella fattura n. 2/2006.

La ricorrente aveva emesso pre- cedentementefattura n. 1/2006 per l'importo di Euro 3.000.000,00 oltre IVA per servizi di consulenza sull’acquisto immobiliare fornito dallaConsulting [OSCURATO:SOCIETA].. 2.1.L’Agenzia delle Entrat e, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse agito interponendosi fittiziamente tra i soggetti che avevano realmente effettuato la operazione di compravendita, emetteva l’av- viso di accertamento alla base del presente giudizio, contestando la indebitadetrazione IVA liquidata nella fattura passiva, l’indeducibilità dalreddito imponibile del costo relativo all’acquisto dell'immobile, con- figurandosinella specie anche l'applicabilità dell'art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537/1993, nonché la debenza della IVA liquidata nella fatturaemessa all'atto della rivendita dell'immobile. 3.La società contribuente impugnava l'atto impositivo e la CTP di Roma accoglievaparzialmente il ricorso ritenendo inapplicabile alla fattispecie la norma dell'art. 14, com ma 4 bis, legge 537/1993 ed accertando il dirittodella società alla deduzione dei costi dal reddito d'impresa. 3.1.Con iniziale sentenza d’appello 25.11.2011 n. 655 la Commissione tributariadella regione Lazio rigettava il gravame principale proposto dall'Ufficiofinanziario, ed accoglieva l’appello incidentale della società contribuente.Tale decisione, ritenuto che la controversia si incentrasse principalmentesul metodo di accertamento e sull’indeducibilità dei co- sti,riteneva legittimo il ricorso da parte all'Ufficio al metodo di accer- tamentoinduttivo ex artt.39 comma 2 d.P.R. n. 600/73 e 55 d.P.R. n. 633/72,riconoscendo invece il diritto della società alla deduzione del costodi acquisto dell'immobile, in quanto comprovato dall’atto pubblico dicompravendita e dal mandato irrevocabile al pagamento del corri- spettivoconferito dalla società contribuente ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ericorrendo i requisiti di “certezza e precisione" richiesti dall'art. 109 TUIR.

3.2. Quanto alla contestazione dell'Uffici o finanziario di "inesistenza" della contribuente, la decisione riteneva che l’esistenza della stessa fossedimostrata dalle stesse contestazioni mosse dal'Ufficio finanzia- rio,le quali presupponevano l’operatività del soggetto passivo d'impo- sta.

3.3. La d ecisione, inoltre, escludeva l’applicabilità alla fattispecie dell'art.14, comma 4 bis, della legge n. 537/1993 - nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 8 del d.l. n. 16/2012 - in quanto il contrattodi compravendita era da qualificarsi att o negoziale lecito, non costituenteex se reato e dunque non riconducibile a fatti, atti o con- dottepenalmente rilevanti.

La norma citata non doveva intendersi ri- feritaai resti tributari che di regola presupponevano a monte una atti- vità lecita, né risulta va iniziato alcun procedimento penale per i fatti contestatinell'avviso di accertamento opposto. 4.La Corte di cassazione, con sentenza n.4336/2016 cassava con rin- vio tale decisione, ritenendo che in fase rescissoria dovesse essere emendatoil vizio log ico riscontrato, per la necessità di valutare gli in- dizi evidenziati dall’Agenzia a fondamento delle pretese ed argomen- tandoil percorso logico secondo cui tali indizi non rileverebbero ai fini della prova della mera apparenza delle operazioni negoziali co ndotte dalla contribuente, o risulterebbero efficacemente contrastati da altri elementidi prova ritenuti prevalenti.

Inoltre, il giudice del rinvio, nella ipotesi in cui pervenisse a ritenere effettive e reali dette operazioni, venivarichiesto dalla Cort e di valutare se, dagli ulteriori elementi rico- struttividella complessa vicenda negoziale e dalla riconducibilità ad un medesimosoggetto della gestione delle società intervenute nelle ope- razioni,rinvenisse o meno un diretto coinvolgimento della società con- tribuentenella evasione fiscale ovvero nella "frode carosello" descritta dai verbalizzanti, tenendo altresì conto del "jus superveniens” di cui all’art.8 d.l. n. 16/2012 conv. in legge n. 134/2012. 5.Il giudice della fase rescissoria, in accoglimento dell’iniziale appello dell’Amministrazionefinanziaria, riteneva legittimo l’avviso di accerta- mento impugnato, fatto salvo il giudicato sulle contestazioni relative allafattura n.1/2006 emessa dalla contribuente.

6. Avverso la sentenza ha proposto ritual e ricorso per cassazione la società, ora in fallimento, affidato a dieci motivi, cui ha resistito con controricorsol’ Agenzia delle Entrate.

Consideratoche:

7. Premesso che tra le parti non è controverso il maturato giudicato internosulle contestazioni relative alla fattura n. 1/2006 per servizi di consulenza sull’acquisto immobiliare forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,il Collegio rammenta che il giudice della fase rescindente ha in- dividuato nei seguenti termini l’oggetto del giudizio rescissorio: « La sentenza di appello deve, pertanto, essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della medesima Commissione territoriale che dovràemendare il vizio logico riscontrato, valutando gli indizi indicati edargomentando il percorso logico secondo cui tali indizi non rileve- rebberoai fini della prova della mera apparenza delle operazioni nego- ziali condotte dalla contribuente, o risulterebbero efficacemente con- trastida altri elementi di prova ritenuti prevalenti, dovendo il Giudice delrinvio, nella ipotesi in cui pervenisse a ritenere effettive e reali dette operazioni, valutare se dagli ulteriori elementi ricostruttivi della com- plessavicenda negoziale e dalla riconducibilità ad un medesimo sog- gettodella gestione delle società inter venute nelle operazioni, si confi- gurio meno un diretto coinvolgimento della società contribuente nella evasione fiscale ovvero nella "frode carosello" descritta dai verbaliz- zanti, tenendo altresì conto del "jus superveniens” (art. 8 DL n. 16/2012conv. in legge n. 134/2012) che è intervenuto a disporre, con efficaciaretroattiva, ed ai soli fini delle imposte dirette, da un lato, la esclusione dal reddito imponibile dei componenti positivi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti (nei limiti dell 'ammontare non ammessoin deduzione delle predette spese od altri componenti nega- tivi),e dall'altro, la deducibilità dal reddito (ai fini delle imposte dirette) deicosti relativi ad operazioni "soggettivamente" inesistenti (ferma re- stando,invece, la ind etraibilità dell'IVA liquidata nelle fatture passive incaso di concorso nel reato o di consapevolezza della frode commessa da altri, o ancora di negligente affidamento sulla liceità della opera- zione, e la debenza dell'IVA liquidata nelle fattura attive ai sensi dell'art.21co7 Dpr n. 633/72), pone come unico limite a tale deducibi- lità dei costi la sola ipotesi di un “diretto impiego del bene o servizio acquistato" alla realizzazione di un illecito penale avente natura do- losa.»(cfr. pp. 8 - 9 sentenza Cass. n.4336/16).

8. Ciò detto, con il primo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primocomma n.4 cod. proc. civ. - si prospetta la nullità della sentenza perviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nellaparte in cui la CTR ha escluso la deducibilità dei costi e la detrai- bilitàdell’IVA relativamente agli acquisti sul presupposto che non sa- rebbeprovato il pagamento del prezzo, mentre l’Agenzia aveva fondato lapretesa sulla contestazione della riconducibilità a reati delle opera- zioni,sul presupposto dell’inesistenza soggettiva delle stesse. 8.1.Con il secondo motivo - in relazione all’art.360 primo comma n.4 cod.proc. civ. - si denuncia nuovamente la nullità della sentenza, per violazionedell’art.384 cod. proc. civ. nell a parte in cui la CTR non si sarebbeattenuta alle statuizione della sentenza di cassazione con rin- vioche aveva indicato di valutare se le operazioni si inserissero in un quadrodi interposizione soggettiva fittizia o meno, mentre la CTR ha esclusola ded ucibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA relativamente agli acquisti sul presupposto che non sarebbe stato provato il paga- mentodel prezzo. 9.I motivi, strettamente interconnessi, sono infondati.

9.1. La circostanza che le operazioni fossero contes tate ab origine come soggettivamente inesistenti non impedisce una diversa sussu- zionedel fatto da parte dell’autorità giudiziaria, e la sentenza del giu- dicedel merito che acceda ad una diversa qualificazione del fatto non ènullità per violazione dell’ar t.112 cod. proc..

Infatti, la natura di im- pugnazione-meritopropria del processo tributario comporta che la no- vitàdella domanda debba essere valutata non sulla base delle qualifi- cazioniformulate dall’Agenzia e neppure dal giudice, bensì riguardo ai presupposti di fatto e diritto posti a fondamento dell’atto impositivo oggettodel ricorso, come individuati nel perimetro dell’atto impositivo. 9.2.Ciò che l’Amministrazione non può fare - né il giudice assecondare pena il vizio di ultrapetizione - è mutare i termini della contestazione deducendomotivi diversi rispetto a quelli individuati nell’atto di accer- tamento,dal momento che il divieto di domande nuove di cui all’art.57 comma1 d.lgs. n .546/92 trova applicazione anche nei suoi confronti.

Talelimite viene violato quando vengono avanzate pretese diverse nei confronti del contribuente, ad esempio sotto il profilo del loro fonda- mentogiustificativo e, dunque, della “causa petendi”, diverse da quelle recepite nell’atto impositivo (Cass. n.12467/2019), ledendosi in caso contrariola concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto didifesa attraverso l’esternazione dei motivi di ricorso che devono cor- rispondere al contenuto d ell’atto.

Al contrario, non interviene alcuna mutatiolibelli né risulta leso il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatoallorquando il giudice del merito si sia limitato a qualificare inmodo diverso il medesimo fatto, perché ciò incide sull a “causa pe- tendi”(semplice emendatio ) in modo che risulti modificata solo l’inter- pretazioneo qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, op- pure sul “petitum” nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneoal concreto ed effett ivo soddisfacimento della pretesa fatta va- lere(Cass. n.12621/2012).

10. Il fatto è stato esattamente identificato dalla CTR a pag.3 della sentenzaimpugnata nei seguenti termini: « L’[OSCURATO:PERSONA] Entrate ri- tenutoche la SAU avesse agito interponendosi fit tiziamente tra i sog- getti che avevano realmente effettuato l’operazione negoziale, emet- teva avviso di accertamento, ai fini IVA, IRES ed IRAP, contestando l’indebitadetrazione IVA liquidata nella fattura passiva, la indeducibi- litàdal reddito imponibile d el costo relativo all’acquisto dell’immobile, configurandosi nella specie anche l’applicabilità dell’art.14, comma 4 bis,della legge n.537/1993 nonché la debenza dell’IVA liquidata nelle fatture attive.

Accertava, pertanto, maggiori imposte IRES per Euro 5.120.729,00, IRAP per Euro 947.750,00 ed IVA per Euro 3.106.377,00e irrogava la sanzione unica per Euro 7.990.641,58.».

E’poi vero che l’Agenzia ha contestato la natura soggettivamente ine- sistentedell’operazione immobiliare sul compendio di via Cassia 1134, comesi legge a p.3 del controricorso, ma ciò non rende illegittima l’at- tivitàinterpretativa del fatto da parte del giudice del merito, nel senso dioperazione oggettivamente o soggettivamente inesistente, peraltro espressamentedemandata dalla sent enza rescindente. 11.Orbene, il giudizio è stato compiuto dalla CTR nel senso di ritenere l’operazioneoggettivamente inesistente, sulla base di un approfondito vagliodel quadro istruttorio, da cui il giudice d’appello desume un com- pendiodi indizi in ta l senso.

Si legge ad esempio a pag. 9 della sentenza impugnata:«dalle verifiche effettuate dai funzionari incaricati presso lasede legale, è emerso che la SAU era priva di una sede effettiva non eradotata di mezzi e di struttura operative, non aveva alc un dipen- dente»e, ancora, in sentenza viene accertato che la rappresentanza di fatto della società contribuente è comune a quella delle altre società coinvoltenell’operazione economica, che vi è assenza di regolare con- tabilità e inattendibilità della contabilità reperita, che c’è assenza di prova del pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile ( ibidem , pp.10-12). 11.1.Sulla base di tali premesse, come si legge ancora a pag.12 della sentenza,«Ne consegue allora che, dall’appr ezzamento del complesso quadroindiziario, nella cornice dei dati conoscitivi acquisiti al giudizio, risulta dimostrato il ruolo di soggetto fittiziamente interposto svolto dalla SAU nella compravendita dell’immobile realizzata direttamente tral’originaria proprietaria ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) e la cessionariafinale ([OSCURATO:SOCIETA].) (…).

Non essendo la Commissione perve- nutaalla conclusione di ritenere effettive e reali le operazioni negoziali condottedalla SAU (…) ».

Talequalificazione nel se nso dell’oggettiva inesistenza dell’operazione economicadi via Cassia posta in essere dalla contribuente è rispettosa delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la sen- tenza non ha accertato alcuna pretesa diversa da quella originari a- mente contestata dall’Agenzia come soggettivamente inesistente, bensìha operato sul piano dell’interpretazione e qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, compiendo l’accertamento richiesto dalla sentenza rescindente, Cass. n.4336/2016, entro il perimetro dell’alternativadella soggettiva od oggettiva inesistenza, concludendo nelsenso di quest’ultima. 12.Con il terzo motivo - agli effetti dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ. - si lamenta la violazione degli artt.109 del d.P.R. n.917/86 e19 del d.P.R. n.633/72 da parte della CTR nella parte in cui, prescin- dendodalla verifica dell’esistenza o meno dell’operazione, si esclude la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA indicata nelle fatture di acquistosul solo presuppo sto che non sarebbe stato provato il paga- mento,come se valesse il principio di cassa, mentre la deducibilità e la detraibilitàper la [OSCURATO:SOCIETA]. segue il principio di competenza. 13.Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi , dal momentoche l’ampia argomentazione condotta dalla sentenza impu- gnata alle pagg.10 - 12, circa l’assenza di effettivo pagamento del prezzodi acquisto dell’immobile, a differenza di quanto è riportato nella censurain disamina, è relativa ad un indizio che porta la CTR, nell’am- bitodi un più ampio ragionamento di cui sopra si è dato sinteticamente conto, a ritenere che l’operazione economica relativa all’immobile di viaCassia sia, con riferimento alla contribuente, oggettivamente inesi- stente. 14.Il quarto motivo - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - prospetta la nullità della sentenza per mancanza della motivazione o permotivazione apparente, non essendo comprensibile secondo la so- cietàil ragionamento giuridico condotto dalla CTR, la quale riterrebbe allostesso tempo “non effettive e reali” le operazioni di acquisto con- testate, ma anche non riconducibili alle fattispecie di operazioni sog- gettivamenteod oggettivamente inesistenti. 15.La censura è manifestamente infondata.

In disparte dall’eccezione di inammissibilità della censura sollevata in controricorso, certo non puòriconoscersi nella presente pronuncia impugnata, diffusasi per 14 pagine, alcuna motivazione mancante o apparente, essendo certa- mente rispettosa del minimo costituzionale (Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014n. 8053) oltre che del contenuto della decisione rescindente resa dalla Corte.

Resta nondimeno fermo il fatto che dalla qualificazione dell’operazioneeconomica di via Cassia in termini di operazione ogget- tivamente inesistente discendono conseguenze in termini di applica- zionedell’art.8 d.l. n.16/2012 conv. in l. n.134/2012 e, al proposito, il capodella sentenza di merito pertinente è stato specificamente censu- ratocon i motivi quinto e sesto. 16.Il quinto motivo - articolato in relazio ne all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - deduce la violazione degli artt.14 comma 4 bis l. n.537/93 e 8 d.l. n.16/2012 nella parte in cui la CTR ha escluso la deducibilitàdi costi in quanto afferenti a operazioni valutate come sog- gettivamenteinesistenti, pur essendo pacifico che i costi fossero ine- rentiall’attività di impresa e necessari per la percezione dei ricavi tas- sati.Laddove la sentenza fosse interpretata nel senso di valutare i costi come afferenti ad operazioni oggettivamente inesistent i, perché atti- nenti ad operazioni “non effettive e non reali”, la norma risulterebbe violata perché è stata esclusa la deducibilità dei relativi costi, senza escluderel’imponibilità dei ricavi. 16.1.La sesta censura, strutturata ai fini dell’art.360 prim o comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione degli artt.81, 85, 109 d.P.R. n.917/86e 6 d.lgs. n.446/97 nella parte in cui, ritenendo che le ope- razionifatturate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fossero inesistenti, il giudice d’appello si è limitato ad escludere la deducibilità dei relativi costi mentre avrebbedel pari dovuto escludere l’imponibilità dei corrispondenti co- sti. 17.I motivi sono inammissibili con riferimento alla detrazione di costi dicui al primo comma dell’art.8 invocato, il quale presuppone la quali- ficazione dell’operazione economica immobiliare come soggettiva- menteinesistente con riferimento alla SAU, perché non colgono la ratio decidendi.L’accertamento condotto dalla CTR è infatti, si ribadisce, nel sensodell’oggettiva inesistenza dell’ope razione di via Cassia con rife- rimentoalla contribuente. 17.1.Disattesa l’eccezione generica di inammissibilità dei motivi per essere diretti a rivalutare il merito, le due censure sono al contrario fondatenella parte relativa ai ricavi perché, proprio sul presupposto dell’oggettivainesistenza dell’operazione, avrebbe dovuto trovare ap- plicazione- secondo le stesse indicazioni fornite da Cass. 4336/16 - il secondocomma dell’art.8 d.l. n.16/2012 conv. in l. n.134/2012.

Taledisposto di legge, per la par te che qui interessa, dispone: «2.Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono allaformazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi di- rettamenteafferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni oservizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'am- montarenon ammesso in deduzione delle predette spese o altri com- ponentinegativi.». 18.La CTR doveva dunque compiere un accertamento a riguardo, ve- rificandose i componenti positivi in cont estazione fossero direttamente afferentia spese o ad altri costi per il bene non effettivamente scam- biatodalla contribuente in presenza di operazione oggettivamente ine- sistente e, in caso di risposta affermativa, escludere tali ricavi entro l’ammontarenon ammesso in deduzione dei corrispondenti costi e tale adempimentoè demandato al giudice del rinvio per effetto della cas- sazionedella sentenza impugnata sul punto. 19.La settima censura prospetta, in rapporto all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. , la violazione dell’art.19 d.P.R. n.633/72 da parte dellasentenza impugnata per aver illegittimamente negato la detraibi- litàdell’IVA pagata al fornitore, pur essendo pacifico che lo stesso non avesseomesso alcun versamento.

19.1. Con l’ottavo motivo, agli effetti dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., la contribuente denuncia la violazione degli artt.2041 cod.civ. e 21 comma 7 d.P.R. n.633/72 nella parte in cui la CTR, rite- nendoche le operazioni fatturate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fossero sogge ttiva- menteinesistenti, si è limitata ad escludere la detraibilità dell’IVA ver- sataal fornitore, mentre avrebbe del pari dovuto escludere l’imponibi- litàai fini IVA dei ricavi.

Nel corpo della censura viene anche prospet- tatala questione di legittimità co stituzionale della norma. 20.I motivi sono inammissibili e la questione di legittimità costituzio- nale manifestamente irrilevante, dal momento che entrambe le do- glianzepartono dal presupposto che la sentenza impugnata abbia qua- lificato l’ operazione immob iliare di via Cassia nei confronti della con- tribuente come soggettivamente inesistente ai fini dell’indetraibilità dell’IVA,mentre così non è.

Si ribadisce che l’accertamento condotto dal giudice d’appello è nel sensodell’oggettiva inesistenza e questo rende fuori fuoco le due cen- surein disamina, con l’ulteriore corollario del difetto di rilevanza della questione di costituzionalità prospettata, dovendo trovare applica- zione,in sede di nuovo rinvio al giudice d’appello, il secondo comma dell’art.8d.l. n.16/2012 conv. in l. n.134/2012 quanto ai ricavi, entro ilimiti dell'ammontare non ammesso in deduzione dei relativi compo- nentinegativi. 21.Con il nono mezzo di impugnazione, in relazione all’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ., la ricorrente deduc e la violazione dell’art.2909cod. civ. nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto di potersi pronunciarenuovamente in merito all’effettività della [OSCURATO:SOCIETA]. allor- quando la questione sarebbe stata già decisa in senso favorevole alla societàcon sentenza passata in giudicato, avuto riguardo per la deci- sionedella Cassazione n.11938/2016.

22. Il motivo è manifestamente infondato.

Nessun giudicato esterno puòessere evocato con riferimento al processo su cui è intervenuta la sentenza Cass. n.11938/2016 sia per assenza di identità di parti tra quelprocesso e l’attuale, sia perché il processo oggetto di tale pronun- ciaè stato oggetto di cassazione con rinvio e d unque non è dimostrata ladefinizione della controversia, sia perché dagli atti riprodotti e dalla disaminadella sentenza effettuata dalla Corte non risulta che sia inter- venutol’accertamento definitivo ipotizzato dalla contribuente. 23.Il decimo motivo, ex art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ., re- lativoall’omesso esame di fatti dedotti dalla contribuente al fine di di- mostrare l’effettività dell’operazione contestata, è inammissibile in quantomeritale.

Al proposito si riafferma anche in questa sede (t ra i tantiprecedenti, cfr. Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) che la Corte dicassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed eser- cita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non con- sente di riesaminare e di valutare autono mamente il merito della causa.Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la com- plessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26757 /2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantep.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primodifensore in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.9; –ricorrente – Oggetto:mutatio li- belli-principio chiesto epronunciato - conte- nutogiudizio rescisso- rio contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.1876/8/2017depositata il 4 aprile 2017, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 novembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, ve- niva accolto l’iniziale appello proposto dall’Agenzia delle Entrate av- versola sentenza n.380/12/2010 emessa dalla Commissione tributaria provincialedi Roma, la quale accoglieva parzialmente il ricorso della societàSviluppo [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avente ad oggetto l’avviso di ac- certamento RCC031600041/2009 relativo all’anno d’imposta 2006, emessoai fini IRES per Euro 5.120.729,00, IRAP per Euro 9 47.750,00 ed IVA per Euro 3.106.377,00, oltre sanzione unica per Euro 7.990.641,58. 2.Si legge in sentenza che la controversia traeva origine dal fatto che nelcorso del 2006 la contribuente acquistava un immobile sito in Roma viaCassia 1134 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (la qualeemetteva fattura n. 14/2006) per un corrispettivo di oltre Euro 15.000.000,00,oltre ad IVA , che rivendeva successivamente a QG Unipersonales.r.l. per un prezzo di Euro 19.300.000,00 oltre ad IVA comeindicato nella fattura n. 2/2006. La ricorrente aveva emesso pre- cedentementefattura n. 1/2006 per l'importo di Euro 3.000.000,00 oltre IVA per servizi di consulenza sull’acquisto immobiliare fornito dallaConsulting [OSCURATO:SOCIETA].. 2.1.L’Agenzia delle Entrat e, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse agito interponendosi fittiziamente tra i soggetti che avevano realmente effettuato la operazione di compravendita, emetteva l’av- viso di accertamento alla base del presente giudizio, contestando la indebitadetrazione IVA liquidata nella fattura passiva, l’indeducibilità dalreddito imponibile del costo relativo all’acquisto dell'immobile, con- figurandosinella specie anche l'applicabilità dell'art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537/1993, nonché la debenza della IVA liquidata nella fatturaemessa all'atto della rivendita dell'immobile. 3.La società contribuente impugnava l'atto impositivo e la CTP di Roma accoglievaparzialmente il ricorso ritenendo inapplicabile alla fattispecie la norma dell'art. 14, com ma 4 bis, legge 537/1993 ed accertando il dirittodella società alla deduzione dei costi dal reddito d'impresa. 3.1.Con iniziale sentenza d’appello 25.11.2011 n. 655 la Commissione tributariadella regione Lazio rigettava il gravame principale proposto dall'Ufficiofinanziario, ed accoglieva l’appello incidentale della società contribuente.Tale decisione, ritenuto che la controversia si incentrasse principalmentesul metodo di accertamento e sull’indeducibilità dei co- sti,riteneva legittimo il ricorso da parte all'Ufficio al metodo di accer- tamentoinduttivo ex artt.39 comma 2 d.P.R. n. 600/73 e 55 d.P.R. n. 633/72,riconoscendo invece il diritto della società alla deduzione del costodi acquisto dell'immobile, in quanto comprovato dall’atto pubblico dicompravendita e dal mandato irrevocabile al pagamento del corri- spettivoconferito dalla società contribuente ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ericorrendo i requisiti di “certezza e precisione" richiesti dall'art. 109 TUIR. 3.2. Quanto alla contestazione dell'Uffici o finanziario di "inesistenza" della contribuente, la decisione riteneva che l’esistenza della stessa fossedimostrata dalle stesse contestazioni mosse dal'Ufficio finanzia- rio,le quali presupponevano l’operatività del soggetto passivo d'impo- sta. 3.3. La d ecisione, inoltre, escludeva l’applicabilità alla fattispecie dell'art.14, comma 4 bis, della legge n. 537/1993 - nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 8 del d.l. n. 16/2012 - in quanto il contrattodi compravendita era da qualificarsi att o negoziale lecito, non costituenteex se reato e dunque non riconducibile a fatti, atti o con- dottepenalmente rilevanti. La norma citata non doveva intendersi ri- feritaai resti tributari che di regola presupponevano a monte una atti- vità lecita, né risulta va iniziato alcun procedimento penale per i fatti contestatinell'avviso di accertamento opposto. 4.La Corte di cassazione, con sentenza n.4336/2016 cassava con rin- vio tale decisione, ritenendo che in fase rescissoria dovesse essere emendatoil vizio log ico riscontrato, per la necessità di valutare gli in- dizi evidenziati dall’Agenzia a fondamento delle pretese ed argomen- tandoil percorso logico secondo cui tali indizi non rileverebbero ai fini della prova della mera apparenza delle operazioni negoziali co ndotte dalla contribuente, o risulterebbero efficacemente contrastati da altri elementidi prova ritenuti prevalenti. Inoltre, il giudice del rinvio, nella ipotesi in cui pervenisse a ritenere effettive e reali dette operazioni, venivarichiesto dalla Cort e di valutare se, dagli ulteriori elementi rico- struttividella complessa vicenda negoziale e dalla riconducibilità ad un medesimosoggetto della gestione delle società intervenute nelle ope- razioni,rinvenisse o meno un diretto coinvolgimento della società con- tribuentenella evasione fiscale ovvero nella "frode carosello" descritta dai verbalizzanti, tenendo altresì conto del "jus superveniens” di cui all’art.8 d.l. n. 16/2012 conv. in legge n. 134/2012. 5.Il giudice della fase rescissoria, in accoglimento dell’iniziale appello dell’Amministrazionefinanziaria, riteneva legittimo l’avviso di accerta- mento impugnato, fatto salvo il giudicato sulle contestazioni relative allafattura n.1/2006 emessa dalla contribuente. 6. Avverso la sentenza ha proposto ritual e ricorso per cassazione la società, ora in fallimento, affidato a dieci motivi, cui ha resistito con controricorsol’ Agenzia delle Entrate. Consideratoche: 7. Premesso che tra le parti non è controverso il maturato giudicato internosulle contestazioni relative alla fattura n. 1/2006 per servizi di consulenza sull’acquisto immobiliare forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,il Collegio rammenta che il giudice della fase rescindente ha in- dividuato nei seguenti termini l’oggetto del giudizio rescissorio: « La sentenza di appello deve, pertanto, essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della medesima Commissione territoriale che dovràemendare il vizio logico riscontrato, valutando gli indizi indicati edargomentando il percorso logico secondo cui tali indizi non rileve- rebberoai fini della prova della mera apparenza delle operazioni nego- ziali condotte dalla contribuente, o risulterebbero efficacemente con- trastida altri elementi di prova ritenuti prevalenti, dovendo il Giudice delrinvio, nella ipotesi in cui pervenisse a ritenere effettive e reali dette operazioni, valutare se dagli ulteriori elementi ricostruttivi della com- plessavicenda negoziale e dalla riconducibilità ad un medesimo sog- gettodella gestione delle società inter venute nelle operazioni, si confi- gurio meno un diretto coinvolgimento della società contribuente nella evasione fiscale ovvero nella "frode carosello" descritta dai verbaliz- zanti, tenendo altresì conto del "jus superveniens” (art. 8 DL n. 16/2012conv. in legge n. 134/2012) che è intervenuto a disporre, con efficaciaretroattiva, ed ai soli fini delle imposte dirette, da un lato, la esclusione dal reddito imponibile dei componenti positivi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti (nei limiti dell 'ammontare non ammessoin deduzione delle predette spese od altri componenti nega- tivi),e dall'altro, la deducibilità dal reddito (ai fini delle imposte dirette) deicosti relativi ad operazioni "soggettivamente" inesistenti (ferma re- stando,invece, la ind etraibilità dell'IVA liquidata nelle fatture passive incaso di concorso nel reato o di consapevolezza della frode commessa da altri, o ancora di negligente affidamento sulla liceità della opera- zione, e la debenza dell'IVA liquidata nelle fattura attive ai sensi dell'art.21co7 Dpr n. 633/72), pone come unico limite a tale deducibi- lità dei costi la sola ipotesi di un “diretto impiego del bene o servizio acquistato" alla realizzazione di un illecito penale avente natura do- losa.»(cfr. pp. 8 - 9 sentenza Cass. n.4336/16). 8. Ciò detto, con il primo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primocomma n.4 cod. proc. civ. - si prospetta la nullità della sentenza perviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nellaparte in cui la CTR ha escluso la deducibilità dei costi e la detrai- bilitàdell’IVA relativamente agli acquisti sul presupposto che non sa- rebbeprovato il pagamento del prezzo, mentre l’Agenzia aveva fondato lapretesa sulla contestazione della riconducibilità a reati delle opera- zioni,sul presupposto dell’inesistenza soggettiva delle stesse. 8.1.Con il secondo motivo - in relazione all’art.360 primo comma n.4 cod.proc. civ. - si denuncia nuovamente la nullità della sentenza, per violazionedell’art.384 cod. proc. civ. nell a parte in cui la CTR non si sarebbeattenuta alle statuizione della sentenza di cassazione con rin- vioche aveva indicato di valutare se le operazioni si inserissero in un quadrodi interposizione soggettiva fittizia o meno, mentre la CTR ha esclusola ded ucibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA relativamente agli acquisti sul presupposto che non sarebbe stato provato il paga- mentodel prezzo. 9.I motivi, strettamente interconnessi, sono infondati. 9.1. La circostanza che le operazioni fossero contes tate ab origine come soggettivamente inesistenti non impedisce una diversa sussu- zionedel fatto da parte dell’autorità giudiziaria, e la sentenza del giu- dicedel merito che acceda ad una diversa qualificazione del fatto non ènullità per violazione dell’ar t.112 cod. proc.. Infatti, la natura di im- pugnazione-meritopropria del processo tributario comporta che la no- vitàdella domanda debba essere valutata non sulla base delle qualifi- cazioniformulate dall’Agenzia e neppure dal giudice, bensì riguardo ai presupposti di fatto e diritto posti a fondamento dell’atto impositivo oggettodel ricorso, come individuati nel perimetro dell’atto impositivo. 9.2.Ciò che l’Amministrazione non può fare - né il giudice assecondare pena il vizio di ultrapetizione - è mutare i termini della contestazione deducendomotivi diversi rispetto a quelli individuati nell’atto di accer- tamento,dal momento che il divieto di domande nuove di cui all’art.57 comma1 d.lgs. n .546/92 trova applicazione anche nei suoi confronti. Talelimite viene violato quando vengono avanzate pretese diverse nei confronti del contribuente, ad esempio sotto il profilo del loro fonda- mentogiustificativo e, dunque, della “causa petendi”, diverse da quelle recepite nell’atto impositivo (Cass. n.12467/2019), ledendosi in caso contrariola concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto didifesa attraverso l’esternazione dei motivi di ricorso che devono cor- rispondere al contenuto d ell’atto. Al contrario, non interviene alcuna mutatiolibelli né risulta leso il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatoallorquando il giudice del merito si sia limitato a qualificare inmodo diverso il medesimo fatto, perché ciò incide sull a “causa pe- tendi”(semplice emendatio ) in modo che risulti modificata solo l’inter- pretazioneo qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, op- pure sul “petitum” nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneoal concreto ed effett ivo soddisfacimento della pretesa fatta va- lere(Cass. n.12621/2012). 10. Il fatto è stato esattamente identificato dalla CTR a pag.3 della sentenzaimpugnata nei seguenti termini: « L’[OSCURATO:PERSONA] Entrate ri- tenutoche la SAU avesse agito interponendosi fit tiziamente tra i sog- getti che avevano realmente effettuato l’operazione negoziale, emet- teva avviso di accertamento, ai fini IVA, IRES ed IRAP, contestando l’indebitadetrazione IVA liquidata nella fattura passiva, la indeducibi- litàdal reddito imponibile d el costo relativo all’acquisto dell’immobile, configurandosi nella specie anche l’applicabilità dell’art.14, comma 4 bis,della legge n.537/1993 nonché la debenza dell’IVA liquidata nelle fatture attive. Accertava, pertanto, maggiori imposte IRES per Euro 5.120.729,00, IRAP per Euro 947.750,00 ed IVA per Euro 3.106.377,00e irrogava la sanzione unica per Euro 7.990.641,58.». E’poi vero che l’Agenzia ha contestato la natura soggettivamente ine- sistentedell’operazione immobiliare sul compendio di via Cassia 1134, comesi legge a p.3 del controricorso, ma ciò non rende illegittima l’at- tivitàinterpretativa del fatto da parte del giudice del merito, nel senso dioperazione oggettivamente o soggettivamente inesistente, peraltro espressamentedemandata dalla sent enza rescindente. 11.Orbene, il giudizio è stato compiuto dalla CTR nel senso di ritenere l’operazioneoggettivamente inesistente, sulla base di un approfondito vagliodel quadro istruttorio, da cui il giudice d’appello desume un com- pendiodi indizi in ta l senso. Si legge ad esempio a pag. 9 della sentenza impugnata:«dalle verifiche effettuate dai funzionari incaricati presso lasede legale, è emerso che la SAU era priva di una sede effettiva non eradotata di mezzi e di struttura operative, non aveva alc un dipen- dente»e, ancora, in sentenza viene accertato che la rappresentanza di fatto della società contribuente è comune a quella delle altre società coinvoltenell’operazione economica, che vi è assenza di regolare con- tabilità e inattendibilità della contabilità reperita, che c’è assenza di prova del pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile ( ibidem , pp.10-12). 11.1.Sulla base di tali premesse, come si legge ancora a pag.12 della sentenza,«Ne consegue allora che, dall’appr ezzamento del complesso quadroindiziario, nella cornice dei dati conoscitivi acquisiti al giudizio, risulta dimostrato il ruolo di soggetto fittiziamente interposto svolto dalla SAU nella compravendita dell’immobile realizzata direttamente tral’originaria proprietaria ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) e la cessionariafinale ([OSCURATO:SOCIETA].) (…). Non essendo la Commissione perve- nutaalla conclusione di ritenere effettive e reali le operazioni negoziali condottedalla SAU (…) ». Talequalificazione nel se nso dell’oggettiva inesistenza dell’operazione economicadi via Cassia posta in essere dalla contribuente è rispettosa delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la sen- tenza non ha accertato alcuna pretesa diversa da quella originari a- mente contestata dall’Agenzia come soggettivamente inesistente, bensìha operato sul piano dell’interpretazione e qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, compiendo l’accertamento richiesto dalla sentenza rescindente, Cass. n.4336/2016, entro il perimetro dell’alternativadella soggettiva od oggettiva inesistenza, concludendo nelsenso di quest’ultima. 12.Con il terzo motivo - agli effetti dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ. - si lamenta la violazione degli artt.109 del d.P.R. n.917/86 e19 del d.P.R. n.633/72 da parte della CTR nella parte in cui, prescin- dendodalla verifica dell’esistenza o meno dell’operazione, si esclude la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA indicata nelle fatture di acquistosul solo presuppo sto che non sarebbe stato provato il paga- mento,come se valesse il principio di cassa, mentre la deducibilità e la detraibilitàper la [OSCURATO:SOCIETA]. segue il principio di competenza. 13.Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi , dal momentoche l’ampia argomentazione condotta dalla sentenza impu- gnata alle pagg.10 - 12, circa l’assenza di effettivo pagamento del prezzodi acquisto dell’immobile, a differenza di quanto è riportato nella censurain disamina, è relativa ad un indizio che porta la CTR, nell’am- bitodi un più ampio ragionamento di cui sopra si è dato sinteticamente conto, a ritenere che l’operazione economica relativa all’immobile di viaCassia sia, con riferimento alla contribuente, oggettivamente inesi- stente. 14.Il quarto motivo - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - prospetta la nullità della sentenza per mancanza della motivazione o permotivazione apparente, non essendo comprensibile secondo la so- cietàil ragionamento giuridico condotto dalla CTR, la quale riterrebbe allostesso tempo “non effettive e reali” le operazioni di acquisto con- testate, ma anche non riconducibili alle fattispecie di operazioni sog- gettivamenteod oggettivamente inesistenti. 15.La censura è manifestamente infondata. In disparte dall’eccezione di inammissibilità della censura sollevata in controricorso, certo non puòriconoscersi nella presente pronuncia impugnata, diffusasi per 14 pagine, alcuna motivazione mancante o apparente, essendo certa- mente rispettosa del minimo costituzionale (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014n. 8053) oltre che del contenuto della decisione rescindente resa dalla Corte. Resta nondimeno fermo il fatto che dalla qualificazione dell’operazioneeconomica di via Cassia in termini di operazione ogget- tivamente inesistente discendono conseguenze in termini di applica- zionedell’art.8 d.l. n.16/2012 conv. in l. n.134/2012 e, al proposito, il capodella sentenza di merito pertinente è stato specificamente censu- ratocon i motivi quinto e sesto. 16.Il quinto motivo - articolato in relazio ne all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - deduce la violazione degli artt.14 comma 4 bis l. n.537/93 e 8 d.l. n.16/2012 nella parte in cui la CTR ha escluso la deducibilitàdi costi in quanto afferenti a operazioni valutate come sog- gettivamenteinesistenti, pur essendo pacifico che i costi fossero ine- rentiall’attività di impresa e necessari per la percezione dei ricavi tas- sati.Laddove la sentenza fosse interpretata nel senso di valutare i costi come afferenti ad operazioni oggettivamente inesistent i, perché atti- nenti ad operazioni “non effettive e non reali”, la norma risulterebbe violata perché è stata esclusa la deducibilità dei relativi costi, senza escluderel’imponibilità dei ricavi. 16.1.La sesta censura, strutturata ai fini dell’art.360 prim o comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione degli artt.81, 85, 109 d.P.R. n.917/86e 6 d.lgs. n.446/97 nella parte in cui, ritenendo che le ope- razionifatturate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fossero inesistenti, il giudice d’appello si è limitato ad escludere la deducibilità dei relativi costi mentre avrebbedel pari dovuto escludere l’imponibilità dei corrispondenti co- sti. 17.I motivi sono inammissibili con riferimento alla detrazione di costi dicui al primo comma dell’art.8 invocato, il quale presuppone la quali- ficazione dell’operazione economica immobiliare come soggettiva- menteinesistente con riferimento alla SAU, perché non colgono la ratio decidendi.L’accertamento condotto dalla CTR è infatti, si ribadisce, nel sensodell’oggettiva inesistenza dell’ope razione di via Cassia con rife- rimentoalla contribuente. 17.1.Disattesa l’eccezione generica di inammissibilità dei motivi per essere diretti a rivalutare il merito, le due censure sono al contrario fondatenella parte relativa ai ricavi perché, proprio sul presupposto dell’oggettivainesistenza dell’operazione, avrebbe dovuto trovare ap- plicazione- secondo le stesse indicazioni fornite da Cass. 4336/16 - il secondocomma dell’art.8 d.l. n.16/2012 conv. in l. n.134/2012. Taledisposto di legge, per la par te che qui interessa, dispone: «2.Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono allaformazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi di- rettamenteafferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni oservizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'am- montarenon ammesso in deduzione delle predette spese o altri com- ponentinegativi.». 18.La CTR doveva dunque compiere un accertamento a riguardo, ve- rificandose i componenti positivi in cont estazione fossero direttamente afferentia spese o ad altri costi per il bene non effettivamente scam- biatodalla contribuente in presenza di operazione oggettivamente ine- sistente e, in caso di risposta affermativa, escludere tali ricavi entro l’ammontarenon ammesso in deduzione dei corrispondenti costi e tale adempimentoè demandato al giudice del rinvio per effetto della cas- sazionedella sentenza impugnata sul punto. 19.La settima censura prospetta, in rapporto all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. , la violazione dell’art.19 d.P.R. n.633/72 da parte dellasentenza impugnata per aver illegittimamente negato la detraibi- litàdell’IVA pagata al fornitore, pur essendo pacifico che lo stesso non avesseomesso alcun versamento. 19.1. Con l’ottavo motivo, agli effetti dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., la contribuente denuncia la violazione degli artt.2041 cod.civ. e 21 comma 7 d.P.R. n.633/72 nella parte in cui la CTR, rite- nendoche le operazioni fatturate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fossero sogge ttiva- menteinesistenti, si è limitata ad escludere la detraibilità dell’IVA ver- sataal fornitore, mentre avrebbe del pari dovuto escludere l’imponibi- litàai fini IVA dei ricavi. Nel corpo della censura viene anche prospet- tatala questione di legittimità co stituzionale della norma. 20.I motivi sono inammissibili e la questione di legittimità costituzio- nale manifestamente irrilevante, dal momento che entrambe le do- glianzepartono dal presupposto che la sentenza impugnata abbia qua- lificato l’ operazione immob iliare di via Cassia nei confronti della con- tribuente come soggettivamente inesistente ai fini dell’indetraibilità dell’IVA,mentre così non è. Si ribadisce che l’accertamento condotto dal giudice d’appello è nel sensodell’oggettiva inesistenza e questo rende fuori fuoco le due cen- surein disamina, con l’ulteriore corollario del difetto di rilevanza della questione di costituzionalità prospettata, dovendo trovare applica- zione,in sede di nuovo rinvio al giudice d’appello, il secondo comma dell’art.8d.l. n.16/2012 conv. in l. n.134/2012 quanto ai ricavi, entro ilimiti dell'ammontare non ammesso in deduzione dei relativi compo- nentinegativi. 21.Con il nono mezzo di impugnazione, in relazione all’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ., la ricorrente deduc e la violazione dell’art.2909cod. civ. nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto di potersi pronunciarenuovamente in merito all’effettività della [OSCURATO:SOCIETA]. allor- quando la questione sarebbe stata già decisa in senso favorevole alla societàcon sentenza passata in giudicato, avuto riguardo per la deci- sionedella Cassazione n.11938/2016. 22. Il motivo è manifestamente infondato. Nessun giudicato esterno puòessere evocato con riferimento al processo su cui è intervenuta la sentenza Cass. n.11938/2016 sia per assenza di identità di parti tra quelprocesso e l’attuale, sia perché il processo oggetto di tale pronun- ciaè stato oggetto di cassazione con rinvio e d unque non è dimostrata ladefinizione della controversia, sia perché dagli atti riprodotti e dalla disaminadella sentenza effettuata dalla Corte non risulta che sia inter- venutol’accertamento definitivo ipotizzato dalla contribuente. 23.Il decimo motivo, ex art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ., re- lativoall’omesso esame di fatti dedotti dalla contribuente al fine di di- mostrare l’effettività dell’operazione contestata, è inammissibile in quantomeritale. Al proposito si riafferma anche in questa sede (t ra i tantiprecedenti, cfr. Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) che la Corte dicassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed eser- cita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non con- sente di riesaminare e di valutare autono mamente il merito della causa.Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la com- plessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta ne
Sentenza Cassazione n. 09218/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris