CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 39601/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 10/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 15/11/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ANGELOin\ elazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., è inammissibile poiché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, con cui il ricorrente non si confronta (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio preciso ed univoco gravante sul prevenuto), oltre che costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito, restando inammissibili in questa sede le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva sostanzialmente in un apprezzamento di fatto (Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il C