CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024
Cassazione n. 04833/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono il vizio di motivazione, il travisamento della prova e la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione contestato e al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, sono del tutto generici, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto - a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, con la quale il giudice, peraltro, dando puntualmente conto delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, prendeva atto dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità da parte dell'imputato - non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente