CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30681/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31383/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.POMA 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrentee ricorrente incidentale- nonchè contro n. 31383/2018 R.G. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- sul controricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.POMA 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.POMA 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 31383/2018 R.G. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] IMPERIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.POMA 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l o rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1076/2018 depositata il 19/4/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in A.S. , dichiarata insolvente ex d. lgs. n. 270/1999 con sentenza in data 9 ottobre 2003, ha promosso in data 9 ottobre 2008 revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.)e di altre banche ([OSCURATO:PERSONA], ICCREA n. 31383/2018 R.G. Banca, [OSCURATO:PERSONA], Monte dei Paschi di Siena, [OSCURATO:PERSONA], Cassa di Risparmio di Alessandria e [OSCURATO:PERSONA] p armio di Savona) , facenti parte di un pool che aveva erogato alla debitrice, mediante accredito in conto corrente,finanziamenti per complessivi 17 miliardi di vecchie Lit. (pari ad € 8.779.767,28), in virtù di contratto di finanziamento stipulato in data 15 maggio 2001. 2. La procedura attrice ha dedotto che l a debitrice aveva eseguito rimborsi dell’originario finanziamento in più occasioni tra il 15 novembre 2002 e il 6 dicembre 2002per circa 9 milioni di Euro, deducendo la consapevolezza dell’accipiens [OSCURATO:SOCIETA]. , quale società capofila del pool di banche, dellostato di insolvenza nonché, in via alternativa, la consapevolezza delle singole banche finanziatrici. Tra gli originari convenuti risultava anche [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nei cui confronti l’attore ha raggiunto un accordo transattivo nel corso del giudizio di primo grado. 3. Il Tribunale di Rimini, anche in base alle risultanze di una C.T.U. disposta al fine della valutazione degli elementi indiziari a sostegno dell’esistenza dell’elemento soggettivo, ha rigettato la domanda. 4. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della Amministrazione straordinaria nei confronti della banca capofila, accertando pagamenti per € 8.992.196,00 in costanza della conoscenza dello stato di insolvenza, retrodatandola al secondo semestre 2002. Per quanto rileva in questa sede, si è ritenuto che la transazione intervenuta con [OSCURATO:PERSONA] a oggetto la sola quota di competenza della stessa senza vincolo di solidarietà con le altre banche e si è ritenuta legittimata passivamente all’azione la sola banca capofila del pool, che aveva erogato il finanziamento ed era stata destinataria dei pagamenti per cui è causa. n. 31383/2018 R.G. 5. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA])quale avente causa di [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a sei motivi, nonché ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affidato a sei motivi, sia [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affidato a sette motivi, cui resiste con controricorsi l’[OSCURATO:PERSONA] , la quale propone ricorso incidentale condizionato al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] BPM, affidato a un unico motivo. S i è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(MPS), con cui propone ricorso incidentale affidato a cinque motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso agli altri ricorsi incidentali . Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa e, a seguito di rinvio della causa a nuovo ruolo, l’[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Questo collegio ritiene che non sussistono le condizioni per la decisione in adunanza camerale in relazione al quinto motivo del ricorso principale, con cui si censura la qualificazione del contratto di finanziamento originario come mandato con rappresentanza senza vincolo di solidarietà delle altre banche finanziatrici; motivo la cui valutazione incide – oltre che sul ricorso incidentale condizionato – indirettamente sul sesto motivo del ricorso principale , sul quinto motivo del ricorso incidentale MPS, sul terzo del ricorso incidentale Iccrea e sul sesto del ricorso incidentale Carige ( gli ultimi due articolati in termini di violazione di legge), relativi agli effetti dell’accordo transattivo intervenuto tra la procedura concorsuale e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La questione posta dal ricorrente principale ha ad oggetto chi sia il legittimato passivo di una azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. nel caso in cui oggetto della domanda sia la restituzione dei pagamenti effettuati a rimborsodi un finanziamento erogato da un pool o consorzio di banche, in cui la banca mandataria, n. 31383/2018 R.G. con rappresentanza delle altre banchefacenti parte del pool, abbia erogato il finanziamento alla società finanziata e sia poi risultata l’accipiens della restituzione del finanziamento stesso. Si pone la questione secondo cui l’erogazione di un finanziamento bancario in pool comporti la legittimazione passiva del solo accipiens sia quanto ai fatti costitutivi dell’azione revocatoria, sia quanto ai conseguenti obblighi restitutoriin caso di accoglimento della domanda, ovvero se siano legittimate passivamente anche le altre banche mandanti facenti parte del contratto di finanziamento, in considerazione della dedotta distinzione della legittimazione a ricevere il pagamento rispetto alla