CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in accoglimento del terzo motivo di ricorso; lette le richieste del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano del 13 luglio 2021, che ha respinto l'appeilo da lui proposto, a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dei medesimo Tribunale, con la quale gli è stata applicata ia misura cautelare della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio ch sottufficiale della Polizia di Stato, da lui ricoperto. Egli è indagato per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art. 318, cod. pen., per aver asservito la propria funzione di assistente capo della Polizia di Stato, allora in servizio presso l'aeroporto di Fiumicino, alle esigenze di tale Farinelli, rendendogli i favori da questi richiestigli in varie occasioni ed ottenendo in corrispettivo il pagamento di diversi biglietti ferroviari e soggiorni alberghieri, un decoder per televisione e, in un'occasione, la somma di 350 euro in contanti. 2. Il ricorso è sorretto da tre motivi. 2.1. Con il primo si denuncia, sotto il profilo sia della violazione di legge che del difetto di motivazione, l'affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Milano, rilevandosi come tutte le condotte ipotizzate a carico dell'indagato si sarebbero consumate in Fiumicino, luogo ricadente nel circondario del Tribunale di Civitavecchia. Il Tribunale fonda il proprio diverso assunto sul ritenuto vincolo di continuazione tra il reato in questione e le numerose condotte ulteriori addebitate al coindagato Farinelli, rispetto alle quali però - osserva la difesa -- non v'è alcun punto di contatto con la vicenda che vedrebbe coinvolto Arcuri. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria. L'affermazione in tal senso del Tribunale si fonderebbe su una lettura parziale e distorta dei messaggi telefonici scambiati dai due indagati, dai quali emergerebbe, invece, l'esistenza di un semplice rapporto di amicizia, che giustificherebbe le reciproche attenzioni, tutte di modesta rilevanza. Deduce, in particolare, la difesa che: - Arcuri si sarebbe offerto più volte di rimborsare le spese per lui sostenute da Farinelli; - le asserite controprestazioni di favore sarebbero state soltanto cinque in due anni e, a rigore, non sarebbe dimostrato che la disponibilità a tal fine manifestata da Arcuri si sia poi tradotta in atto; - la modestia delle "regalie" da lui ricevute escluderebbe la relazione di proporzionalità rispetto alla distorsione della funzione del pubblico ufficiale, essenziale per la configurabilità di un accordo corruttivo; - l'ipotizzata consegna di contante non troverebbe riscontri probatori; - le dichiarazioni di tale Ponzoni, secondo cui Farinelli gli avrebbe detto di avere contatti con un funzionario di polizia in servizio a Fiumicino col grado di questore e di remunerare il medesimo attraverso versamenti su una postepay, non trovano riscontro, poiché Arcuri era vice-questore, e non questore, e non disponeva di una postepay, né v'è prova di alcun versamento;- lo stesso Arcuri è rimasto vittima degli inganni di Farinelli, che gli si è mendacemente presentato con la qualifica di agente diplomatico e dei servizi segreti, oltre che come responsabile della sicurezza della società "MSC Crociere", non potendo perciò ravvisarsi tra loro quel rapporto paritario essenziale per la configurabilità dei delitti di corruzione; - quanto, poi, all'elemento soggettivo, il dato valorizzato nell'ordinanza impugnata, ovvero quello per cui il ricorrente avrebbe continuato ad intrattenere quelle relazioni con Farinelli pur dopo aver avuto contezza della falsità delle sue qualifiche, è privo di riscontri, non avendo l'Arcuri svolto alcun ruolo diretto nella vicenda da cui tale consapevolezza si assume essere scaturita, ovvero quella della restituzione di un tesserino rilasciato al Farinelli dallo Stato Vaticano. 2.3. Il terzo motivo consiste anch'esso nella violazione di legge e nel vizio di motivazione, questa volta in punto di esigenze cautelari. In primo luogo, il Tribunale, ravvisando anche un pericolo di cd. "inquinamento probatorio", avrebbe ecceduto dai poteri riconosciutigli, essendo state sia la richiesta del Pubblico ministero che l'ordinanza applicativa della misura fondate esclusivamente sul pericolo di reiterazione criminosa. Inoltre, l'ipotesi di un pericolo di compromissione delle indagini sarebbe comunque manifestamente illogica, trattandosi di indagine avviata nel 2018 ed ormai da ritenersi conclusa. Quanto, poi, al pericolo di recidiva, la motivazione si risolverebbe in formule generiche ed in considerazioni del tutto astratte: non sono indicati, infatti, gli ipotetici "referenti privati" con cui l'indagato potrebbe continuare a delinquere; tra gli ipotizzati reati e l'applicazione della misura sono intercorsi quasi tre anni; già da marzo del 2020, Arcuri è stato adibito a mansioni del tutto differenti e senza contatti con l'utenza aeroportuale; a tanto si aggiungano la sporadicità degli episodi, l'esiguità delle utilità percepite e l'incensuratezza del ricorrente. 3. Ha depositato conclusioni scritte il Procuratore generale, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in accoglimento del terzo motivo di ricorso. 4. Ha depositato conclusioni scritte anche la difesa ricorrente, ribadendo le argomentazioni rassegnate in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato il terzo motivo di ricorso, I cui accoglimento conduce all'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.Di conseguenza, le ulteriori doglianze debbono ritenersi assorbite, poiché ormai prive di autonoma rilevanza. 2. Il Tribunale ha giustificato il pericolo di reiterazione criminosa, ritenendo che l'indagato «possa instaurare ancora - approfittando della sua posizione - legami con referenti privati, tenuto conto della capacità concretamente dimostrata di agire surrettiziamente», approfittando anche del rapporto fiduciario con i colleghi da lui coinvolti nelle sue relazioni con Farinelli. Ha ravvisato altresì il pericolo di compromissione dei risultati investigativi, poiché quegli, pur se addetto ad altre mansioni, è rimasto all'interno del medesimo ambiente lavorativo, con possibilità di mantenere i contatti con gli altri colleghi da lui interessati. 3. Si tratta di una motivazione poco più che di maniera, che non si misura con gli elementi dedotti sul punto con l'atto d'appello e dalla quale non emergono i requisiti di concretezza ed attualità che debbono connotare le esigenze cautelari. 3.1. Concretezza, infatti, significa effettività, consistente probabilità logica di verificazione del rischio temuto (inquinamento probatorio, fuga o reiterazione criminosa), da valutarsi in relazione a specifici elementi del fatto, non necessariamente attinenti alla condotta delittuosa in senso stretto, ma anche, ad esempio, alle condizioni di vita dell'indagato, alla sua personalità o ad altri dati di contesto. 3.2. L'attualità, invece, con riferimento al pericolo di recidiva, pur non potendo essere intesa come imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, postula che le occasioni per delinquere si presentino all'indagato- imputato in un lasso temporale non predeterminabile ma, comunque, più o meno ristretto, potendo esse verificarsi non soltanto per accadimenti esterni ai suo agire, ma anche, in ipotesi, perché da lui cercate, provocate o promosse. Analogo discorso vale per il c.d. "inquinamento probatorio", occorrendo cioè che il relativo rischio sia ragionevolmente destinato a realizzarsi a breve, anche per effetto del prevedibile contegno dell'interessato. 3.3. Di tutto questo, nella motivazione del provvedimento impugnato, non si rinviene traccia. Non si individuano, neppure per grandi linee, i "referenti privati" con i quali egli potrebbe effettivamente instaurare le temute relazioni illecite, considerando che, in passato, ciò risulterebbe essere avvenuto solo con Farinelli; non si spiega come concretamente potrebbe piegare ai propri interessi l'attività di colleghi con i quali non ha rapporti diretti; non si indicano, nemmeno per tipologia, quali potrebbero essere le indagini ancora da effettuare o gli elementi probatori già acquisiti che sarebbero suscettibili di compromissione per effetto della sua permanenza sul luogo di lavoro (è di solare evidenza logica, infatti, che, qualora intendesse contattare colleghi compiacenti, come parrebbe ipotizzare il Tribunale, egli potrebbe agevolmente farlo senza necessità di recarsi in quel luogo ). 3.4. Con riferimento al pericolo di pregiudizio per la prova, peraltro, si presenta fondata pure la censura di ultra petita, essendo stato il Tribunale investito di un appello, per il quale vige il generale principio devolutivo, senza la possibilità, invece riconosciuta in tema di riesame, di confermare, riformare od annullare il provvedimento gravato anche per motivi diversi da quelli proposti con l'impugnazione. Nello specifico, la difesa ha dato precisa contezza del fatto che la misura fosse stata richiesta ed applicata soltanto in relazione al pericolo di reiterazione, e non anche - come invece ritenuto dal Tribunale - a quello di inquinamento probatorio. 4. Poiché, dunque, il deficit di motivazione non deriva da un imperfetto approfondimento dei dati di fatto né da un difetto di chiarezza del percorso giustificativo, suscettibili, l'uno e l'altro, di essere emendatí, l'annullamento dell'ordinanza impugnata dev'essere disposto senza rinvio. Risultando insussistente, per l'effetto, un presupposto essenziale per l'applicazione della misura, l'annullamento deve estendersi anche all'originario provvedimento applicativo, confermato da quello oggetto di ricorso, con le statuizioni consequenziali sulla libertà dell'indagato, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del G.i.p. del Tribunale di Milano del 31 maggio 2021. Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede, per quanto di competenza ai sensi dell