CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 43432/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 del TRIBUNALE di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Pisa ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice di Pace di Pisa per il delitto di cui all'art.595 cod. pen., fatto commesso in data 21 gennaio 2019 in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che con il proposto motivo è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 28 febbraio 2023, il procuratore speciale della persona offesa ([OSCURATO:PERSONA], pe conto e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) ha rimesso la querela presentata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con contestuale accettazione della stessa da parte del procuratore speciale dell'imputata ([OSCURATO:PERSONA] nell'interesse e per conto della Furci), come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Pisa in data 28 febbraio 2023; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputata, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico della querelata, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata. Così deciso il 18 ottobre 2023