CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 14915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA ( J% Sul ricorso iscritto al numero 30938 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Ju\i` [OSCURATO:PERSONA] - intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia -Romagna, n. 603/06/2020, depositata in data 24 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 329/01/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara di accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento con il quale erano stati recuperati, per l'anno 2009, costi indebitamente dedotti ai fini Irpef e Irap e detratti ai fini Iva in relazione, per quanto di interesse, alla costruzione di un capannone industriale su terreno di proprietà altrui che il contribuente deteneva a titolo di locazione; -la CTR ha ritenuto che le spese sostenute dal contribuente per la costruzione di un capannone per lo svolgimento della propria attività artigianale sul suolo della moglie, da lui condotto in locazione, fossero deducibili ai fini delle imposte dirette e detraibili ai fini Iva, trattandosi di una concessione ad aedificandum avente le caratteristiche non già di un diritto reale di godimento ma di un diritto personale di natura obbligatoria, qualificabile come tipo anomalo di locazione, in cui al locatario è concesso il godimento di un terreno con facoltà di favi delle costruzioni che alla fine del rapporto diventano di proprietà di colui cui appartiene il suolo; -il contribuente rimane intimato; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR , 934 c.c. e 2424 c.c. per avere la CTR ritenuto deducibili le spese sostenute dal contribuente per la costruzione di un capannone su suolo altrui, condotto in locazione, in quanto utilizzato per l'esercizio della propria attività di impresa, ancorché ex art. 934 c.c. quanto costruito sul suolo fosse divenuto, in virtù del principio dell'accessione, ope legis di proprietà del proprietario-locatore del terreno — che l'avrebbe mantenuta anche dopo la cessazione del contratto di locazione in forza dell'art. 7 del relativo contratto- con conseguente indeducibilità, per difetto di inerenza ex art. 109 TUIR, dei costi di costruzione sostenuti su beni altrui; -in considerazione della peculiarità della fattispecie in esame in cui viene in rilievo la questione della deducibilità dei costi sostenuti per la costruzione ex novo di un capannone industriale sul suolo altrui utilizzato per lo svolgimento dell'attività artigianale, laddove la giurisprudenza di questa Corte fa riferimento alla deducibilità delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata (da ultimo, Cass. n.23471/2020; SU n. 11533/2018; n. 11907/2019; n. 19161/2019), il Collegio ritiene che la controversia non si ponga in termini di immediata evidenza decisoria; P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma il 13 aprile 2022 Il Presidente