CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 19821/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feit ORDINANZA sul ricorso 24538/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & Cultura, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 491/2018 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] \ Rilevato che: l'[OSCURATO:PERSONA] "Donne & Cultura" convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], già presidente della [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA], e la medesima Comunità per ottenere il pagamento di 37.540,75 euro a titolo di rimborso di costi aggiuntivi sostenuti per l'organizzazione di una manifestazione espositiva di prodotti artigianali, eccedenti il corrispettivo di 70 milioni di lire pattuito con contratto del 23.7.1999; dedusse che tali costi conseguivano all'arricchimento del programma della manifestazione, avvenuto nel corso della stessa e a richiesta del [OSCURATO:PERSONA]; aggiunse che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai adottato una delibera di attribuzione delle somme, pur avendo riconosciuto (con delibera n. 115 del 5.8.1999) l'utilità e l'arricchimento derivanti dalle prestazioni aggiuntive fornite; concluse chiedendo al Tribunale di accertare che il rapporto oggetto di causa era intercorso col [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva azione di rivalsa ex art. 2041 c.c. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per quanto tenuto a pagare all'attrice, e di condannare il predetto [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento della somma richiesta; in subordine (per quanto emerge dal ricorso), chiese di «condannare il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma [...] e il convenuto al pagamento richiesto in virtù della surroga nell'azione di rivalsa esperibile dal [OSCURATO:PERSONA]»; entrambi i convenuti resistettero alla domanda; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA], accolse parzialmente la domanda, condannando il solo [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di 37.580,35 euro, oltre accessori; la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di primo grado, compensando le spese di lite; ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo; le parti int•mate non hanno svolto attività difensiva;la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.. Considerato che: con l'unico motivo, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 191 D. Lgs. n. 267/2000; il ricorrente deduce che «nel corso del giudizio di primo e secondo grado non è mai stata fornita la prova documentale e/o testimoniale, certa e intangibile, di una presunta responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in merito all'autorizzazione alla spesa»; che «non può rinvenirsi tale prova di responsabilità nella delibera n. 115 del 5.8.1999, la quale interviene a prestazione avvenuta ed al solo fine di verificare la possibilità di un riconoscimento ai sensi dell'art. 194 tuel»; che «non era e non è possibile condannare né l'ente montano, né gli eventuali amministratori o funzionari che avrebbero commissionato la spesa, dal momento che non è assolutamente provata né la commissione di ogni specifica prestazione né l'ammontare di spesa autorizzato sia pure irregolarmente»; che «non vi è stata la prova, nell'ambito del processo di primo grado, dell'ulteriore rapporto tra l'Associazione e la [OSCURATO:PERSONA] o i suoi amministratori né la prova del corrispettivo pattuito e/o dovuto, né la prova della congruità dei prezzi indicati nelle fatture»; che, «se per assurdo si dovese ritenere la delibera della Giunta esecutiva un atto autorizzativo in sanatoria (non previsto dall'ordinamento degli enti locali), la condanna al pagamento dell'importo di euro 37.580,35 non poteva essere posta esclusivamente a carico del [OSCURATO:PERSONA] ma doveva essere statuita nei confronti dei componenti l'organo esecutivo che hanno riconosciuto, sebbene solo in linea di massima, l'utilità della prestazione»; il motivo è inammissibile, in quanto: non risultano osservati gli oneri di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che si evocano una serie di risultanze istruttorie e documentali, ma non si fornisce la loro indicazione specifica, né sotto il profilo della riproduzione diretta od indiretta, con precisazione in questo secondo caso della parte corrispondente alla riproduzione, né sotto quello della localizzazione; vAG9 il ricorrent non denuncia specifici errori di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte, ma si limita a contestare genericamente la correttezza dell'applicazione dell'art. 191 D. Lgs. n. 267/2000 sull'assunto della sua sostanziale estraneità ai fatti e, altresì, del difetto di prova adeguata del credito vantato dall'Associazione; a tal fine contestando la conducenza degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale e proponendo -nella sostanza- una rivalutazione degli elementi fattuali della vicenda e, in tal modo, sollecitando alla Corte un non consentito nuovo apprezzamento di merito; in difetto di attività difensiva da parte delle intimate, non deve provvedersi sulle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13