CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 36252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14778-2021 proposto da: ( \[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la C. \NCE1,LERIA della CORTI', di CASSAZIONI, rappresentato e difeso dall'avvocato 11 ROSSIN1; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - ISTITUTO N\ZIONA1 il D1',[OSCURATO:PERSONA] lì - intimato - avverso la sentenza n. 460/2020 della CORTE D'APPELLO di BOMGNMepositurail15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CA1 .\l'IORE. RILLVATO che: [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso due avvisi di addebito emessi dall' [OSCURATO:PERSONA] di Modena (n. 37020150001713577000 per l'importo di curo 14.786,59 e n. 37020160000948940000 per l'importo di euro 14.633,49) che erano originate dal contenuto del verbale di accertamento) Prot. [OSCURATO:PERSONA].5000.[OSCURATO:DATA_NASCITA].0111531 con il quale si era accertato il presupposto per procedere alla sua iscrizione alla gestione commercianti a decorrere dal 1° aprile 2009 in quanto socio lavoratore della società di fatto intercorrente tra lo stesso Camola e la propria convivente, esercente attività di ristorazione, (ai sensi 1. 22.7.66 n. 613 ed art. 1 commi 202 e segg. L. 23.12.96 n. 662); il Tribunale riunite le opposizioni ed istruite le cause con prove testimoniali, le ritenne non fo)ndate; proposta impugnazione, dopo che nel corso del giudizio d'appello veniva prodotta sentenza passata in giudicato di accoglimento dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato del lavoro a seguito del medesimo verbale ispettivo, la Corte d'appello, con sentenza n. 460 del 2020, rigettò l'impugnazione ritenendo convergenti ed univoche tutte le risultanze istruttorie analiticamente richiamate; avverso) tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale ex art. 380 bis c.p.c. Considerato che: Con i motivi di ricorso si denuncia: 1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto) (art. 360 n. 3 c.p.c.), ed in particolare degli art. 115, 116, 421 e 437 c.p.c, dell'art. 111 della costituzione, dell'art. 6 CI .191i; Ric. 2021 n. 14778 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- 2) violazione degli articoli 111 della Costituzione e 6 della CEDU, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio clic e' stato oggetto) di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) che si ravvisa nell'omesso esame della sentenza del Tribunale di Modena 1602/2019, con la cluale era stato accertato) che il Camola non era socio di fatto della propria convivente; I due motivi, connessi per la centralitrii della sentenza del -fribunale di Modena sopra indicata, vanno trattati congiuntamente; entrambi i motivi infatti ruotano sulla denuncia del vizio derivante dal non aver accordato rilievo alla sentenza che aveva deciso la controversia di opposizione a ordinanza ingiunzione promossa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro l'[OSCURATO:PERSONA] del ,avoro di Modena senza esplicitare le ragioni per le quali, nonostante la produzione della sentenza da parte del ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto di non considerare in alcun modo tale produzione e di non fare ricorso ai propri poteri istruttori ammettendone l'ingresso) nel processo; in altri termini, ad avviso del ricorrente, l'accertamento istruttorio operato dalla Corte d'appello avrebbe dovuto giungere a risultati difformi da quelli espressi dalla sentenza impugnata, per conformarsi alla citata sentenza del Tribunale di Modena ed il non aver realizzato tale risultato comporterebbe la violazione delle disposizioni indicate oltre che il vizio di motivazione; in primo luogo è inammissibile (SS.UL. n. 34476 del 2019) il ricorso per cassazione che, come nel caso di specie, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà., ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito; Ric. 2021 n. 14778 sez. ML - ud. 29-09-2022 -3- inoltre, anche a voler in qualche modo cogliere un contenuto esaminabile della denuncia di nullità della sentenza(pur non essendo stato invocato il n. 4 dell'art. 360, primo comma, c.p.c.) che in astratto potrebbe ravvisarsi nella mancata disamina di un giudicato esterno sopravvenuto, va rilevato che quello invocato è un giudicato intercorso tra soggetti diversi ( Ispettorato dcli vor) e la convivente dell'odierno ricorrente) e con oggetto diverso (opposizione ad ordinanza ingiunzione ex 1. n. 689 del 1981) da quello del presente giudizio, per cui non viene in applicazione l'art. 2909 c.c., nè vi era obbligo di farne applicazione nel caso in esame; la Corte territoriale non è incorsa nelle prospettate violazioni di legge nè nell'omesso esame della circostanza relativa all'assunta formazione del giudicato nè nel vizio di omessa pronuncia sull'eccezione relativa al giudicato stesso., a ciuest'ultimo proposito è opportuno ribadire il principio (cfr. Cass. n. 13649/2005 e, più recentemente, Cass. n. 706/2014; 4058 del 2018) secondo cui non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di in fondatezza - in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza; peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma Ric. 2021 n. 14778 sez. ML - ud. 29-09-2022 -4- di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (invece, nella fattispecie, esattamente individuata); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla va disposto) per le spese, non avendo l' [OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva. P.Q.M. ,a Corte dichiara inammissibile il ricorso. \i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo) a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- b