CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 21717/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7906/2015 R.G. proposto da: A.P.S.A. (originariamente rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha rinunciato al mandato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 49) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM. [OSCURATO:PERSONA] n. 1033/2014, depositata il 20/03/2014, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.L’Amministrazione del Patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato 41 avvisi di liquidazione, aventi ad oggetto I.n.v.i.m. straordinaria ex art. 26 d.l. n. 55 del 1983, afferenti altrettanti immobili di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle dichiarazioni presentate in data 28 giugno 1983. 2.I ricorsi riuniti sono stati accolti in primo grado, ma rigettati all’esito dell’appello dell’Ufficio, con sentenza confermata dalla Commissione tributaria centrale. 3.Nella sentenza di appello si è affermato che l’art. 3 del d.P.R. n. 643 del 1972, che prevede l’esenzione dall’Invim per i benefici ecclesiastici, è norma eccezionale, insuscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti e, quindi, insuscettibile di applicazione alla [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi organi, non riconducibile ai cd. benefici, ma piuttosto agli enti stranieri, rispetto ai quali l’esenzione spetta solo per le attività di natura pubblicistica. 4.Nella sentenza della Commissione tributaria centrale si è escluso che la [OSCURATO:PERSONA] sia un ente canonicamente eretto, cioè costituito ed organizzato per atto dell’autorità ecclesiastica, posto che ha fondamento nello stesso diritto divino ed è, quindi, una persona morale ex ipsa ordinatione divina, ai sensi del canone 113, par. 1, codex canonici, così concludendo che non può godere dell’esenzione dall’Invim, perché non è un beneficio ecclesiastico, difettando, quale ente di diritto divino, di uno dei tre requisiti necessari (erezione canonica). 5.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione del Patrimonio della [OSCURATO:PERSONA]. 6. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, eccependo l’inammissibilità del ricorso ed il proprio difetto di legittimazione passiva. 7.Il difensore della ricorrente ha rinunciato al mandato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore e che l'elezione di domicilio costituisce atto ontologicamente distinto dal conferimento del mandato alle liti, per cui conserva la sua validità in relazione ad ogni stato e grado del giudizio (genericamente menzionato come tale dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., e non già in relazione alle articolazioni del medesimo nelle sue varie fasi), esplicando la diversa funzione (del tutto distinta dal conferimento della procura) di individuare il luogo che la parte ritiene più idoneo ai fini della conoscenza degli atti che le sono notificati (Cass., Sez. L, 1°/9/1995, n. 9249). 8. La causa è stata trattata all'adunanza camerale dell’11 luglio 2023, tenutasi con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140-bis disp.att.cod.proc.civ., previo provvedimento del Presidente del collegio. CONSIDERATO 1. Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell’art.2 e dell’art. 29, comma 2, lett. a, del Concordato tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’Italia in data 11 febbraio 192, reso esecutivo con l. n. 810 del 1929, e dell’art. 8, comma 3, della l. n. 904 del 1977. 2. In materia esiste un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'esenzione dall'INVIM decennale, prevista per i "benefici ecclesiastici" dall'art. 8, comma 3, della legge 16 dicembre 1977 n. 904, è applicabile in favore della [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'inclusione di quest'ultima fra detti benefici, secondo la disciplina del diritto canonico, non trova deroga nella normativa fiscale, nella quale, in particolare, manca una delimitazione ai soli benefici cosiddetti congruabili (così Cass., Sez. 1, 3/10/1990, n. 9783 e Cass., Sez. 1, 3/01/1991, n. 5). 3. Tuttavia si è successivamente sviluppato un orientamento della giurisprudenza di legittimità che, pur non riferendosi specificamente alla Santa sede, ma ad altri enti ecclesiastici, ha interpretato in maniera restrittiva l’ambito applicativo dell'art. 8, comma 3, della legge 16 dicembre 1977 n. 904 –in particolare, Cass., Sez. 5, 11/01/2006, n. 381 e Cass, Sez. 5, 15/04/2011, n. 8643, secondo cui, ai fini del godimento dell'esenzione dall'INVIM decennale, prevista a favore dei "benefici ecclesiastici" dall'art. 8, comma terzo, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 - disposizione che, come tutte le norme c he prevedono agevolazioni fiscali, va considerata di stretta interpretazione - per "beneficio ecclesiastico" deve intendersi, secondo la definizione di cui al canone 1409 del codice di diritto canonico del 1917, la "persona giuridica ecclesiastica non collegiale" nella quale siano presenti tutti gli indispensabili elementi della "dote" (un patrimonio autonomo), dell'"officium" (la destinazione perpetua del patrimonio al mantenimento del titolare "pro tempore" di un determinato ufficio sacro) e dell'"erezione canonica in persona giuridica", restando di conseguenza escluso dall'agevolazione in questione qualsiasi altro ente ecclesiastico. Il fatto, d'altro canto, che la legge 20 maggio 1985, n. 222, agli artt. 21 e 28, abbia stabilito che entro il 30 settembre 1986 dovesse essere eretto in ogni diocesi un Istituto per il sostentamento del clero e che con il medesimo decreto di erezione dovessero essere estinti i benefici esistenti nelle diocesi con trasferimento del loro patrimonio all'Istituto eretto, determina una presunzione, "iuris tantum", dell'assenza della natura beneficiale in un ente ecclesiastico (che la reclami) esistente ed operante alla scadenza di quel termine. 4.Occorre, dunque, verificare se, alla luce del più recente orientamento, debbano ritenersi superate le conclusioni cui questa stessa Corte era pervenuta, in ordine alla [OSCURATO:PERSONA], nell’interpretazione del diritto italiano e di quello canonico, tenuto conto, peraltro, anche delle indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 86 del 1985). 4. La questione, stante la particolare rilevanza, deve essere trattata in pubblica udienza, come quella analoga, oggetto del ric. r.g 7900/2015 (rel. Picardi, già rinviato dall’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla pubblica udienza), P.Q.M. La Corte: rinvia a nuovo