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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46539/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 13 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Rovigo il 28 gennaio 2019 ha riconosciuto la stessa responsabile dei reati di omissione di soccorso stradale di "fuga" (art. 189, commi 1, 6 e 7 del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatti commessi il 15 gennaio 2016, in conseguenza condannandola, con la continuazione, alla pena stimata di giustizia.

2. La ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione, quanto al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche.

3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto reiterativo di doglianze già svolte e già disattese dai Giudici di merito con adeguata giustificazione ed inoltre meramente avversativo rispetto alla - non illogica e non incongrua - moti- vazione che al riguardo si rinviene all'ultima pagina della sentenza impugnata.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna della ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 19 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 13 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Rovigo il 28 gennaio 2019 ha riconosciuto la stessa responsabile dei reati di omissione di soccorso stradale di "fuga" (art. 189, commi 1, 6 e 7 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatti commessi il 15 gennaio 2016, in conseguenza condannandola, con la continuazione, alla pena stimata di giustizia. 2. La ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione, quanto al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche. 3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto reiterativo di doglianze già svolte e già disattese dai Giudici di merito con adeguata giustificazione ed inoltre meramente avversativo rispetto alla - non illogica e non incongrua - moti- vazione che al riguardo si rinviene all'ultima pagina della sentenza impugnata. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna della ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 20
Sentenza Cassazione n. 46539/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris