CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 08810/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 624, comma 1, e 99 cod. pen. (capo A, fatto commesso in Novara il 21, 23 e 24 marzo 2020) e 56 e 624, comma 1, cod. pen. (capo B, fatto commesso in Novara il 30 dicembre 2019); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, posto che il ricorrente si è limitato ad invocare a sostegno della concedibilità del beneficio il buon comportamento processuale tenuto senza, nulla argomentare in ordine alla ratio decidendi della statuizione impugnata, ossia l'abitualità delle condotte predatorie da lui stesso poste in essere (risultando, egli, gravato da plurimi precedenti penali per delitti contro il patrimonio), costituente presupposto ostativo all'applicazione dell'esimente (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore res